CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 13401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria dell'avvocato G. Muzzupappa che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 623 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 ottobre 2023, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Treviso. L'inammissibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., sostenendo che, diversamente da quanto previsto da questa norma, la dichiarazione di impugnazione proposta dal difensore risultava mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo di appello. In ragione dell'inammissibilità dell'atto di appello, la Corte territoriale ha dichiarato esecutiva la sentenza di primo grado con la quale Pinato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. 2. Contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello e l'esecutività della sentenza appellata, Pinato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia. Il difensore censura la decisione della Corte di appello deducendo la violazione del citato l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Sottolinea a tal fine che, contestualmente all'atto di appello, è stato depositato l'atto di nomina del difensore di fiducia che conteneva, oltre alla procura speciale ad impugnare e a proporre ricorso per Cassazione, anche l'elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ritenute fondate le doglianze del ricorrente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. 5. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge: che l'appello dichiarato inammissibile fu depositato a mezzo PEC il 16 maggio 2023; che l'atto era firmato digitalmente e ad esso era allegato un «atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale» sottoscritto dall'imputato con firma autenticata dal difensore; che nel corpo di questo atto era inserita una elezione di domicilio presso il difensore nominato. La nomina contenente la procura speciale e l'elezione di domicilio, è stata depositata il 16 maggio 2023 unitamente all'atto di impugnazione, come previsto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Pertanto, non si può ragionevolmente dubitare che l'elezione di domicilio ivi contenuta fosse finalizzata alla notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, come previsto dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. 6. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per l'ulteriore corso, alla Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere est