CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in termini di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i motivi primo, secondo, terzo e quarto si deducono violazioni di legge, mancanza di motivazione oltreché motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato solo in ragione di una perizia eseguita da un tecnico dell'ENEL su un misuratore prelevato dai luoghi in assenza dell'imputato o di «persona di sua fiducia», peraltro nonostante prove documentali e orali (la deposizione di Mafodda) dell'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'abitazione servita tramite il contatore manomesso solo quale seconda casa. Il giudice d'appello, in ossequio alla regola di giudizio c.d. del «ragionevole dubbio», a detta del ricorrente, avrebbe dovuto comunque considerare la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, per la quale, trovandosi il contatore manomesso fuori dall'abitazione, altri e non l'imputato (intestatario dell'utenza) avrebbero ben potuto tenere la condotta di cui all'imputazione. 2.2. Con i motivi quinto e sesto si deducono, rispettivamente, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non aver il giudice di merito escluso la punibilità per la particolare tenuità del fatto, nonché l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella mancata riduzione del trattamento sanzionatorio, a dire del ricorrente eccessivo in ragione dell'esorbitanza della pena applicata dal primo giudice (pari ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa). La Corte avrebbe altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza dei presupposti per concederlo, e non avrebbe emesso condanna al pagamento di una provvisionale in assenza di prova del sotteso danno. 3. La Procura generale ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. j [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità del reato a querela. 1.1. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 1.2. Nel caso di specie, ancorché non vi sia querela in atti, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del n. 36 del 2018. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2018), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni di legittimità (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 1.3. L'argomentazione, mutatis mutandis, si attaglia perfettamente anche al caso in esame consentendo quindi di escludere che il procedimento sia/--"i' «pendente» in presenza di un ricorso inammissibile.Come sottolineato anche dalla citata sentenza Sez. U, n. 12602, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento si veda anche Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente rilevato dalla citata sentenza Sez. U, n. 40150, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568); sicché, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 2018, Salatino, cit., pag. 16 della motivazione). 1.4. In conclusione, come già argomentato con riferimento allo specifico intervento legislativo anche da Sez. 4., n. 2658 del 11/01/2023, Saitta (non massimata), consegue che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 2. Premesso quanto innanzi, circa i motivi sottesi al ricorso, occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della censura di cui al secondo motivo di ricorso, avente a oggetto la ritenuta utilizzabilità della perizia, in quanto specifica, laddove si limita, senza neanche sindacarne gli esiti e argomentare alcunché, solo a rilevare l'espletamento della stessa da parte di un tecnico dell'ENEL e su contatore prelevato dai luoghi in assenza dell'imputato o di «persona di sua fiducia» 2.1. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione di principio di diritto già sancito dalla Suprema Corte, con il quale non si confronta il secondo motivo di ricorso. 2.2. In tema di perizia, difatti, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (ex plurimis, Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529, la quale ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione). 3. I motivi primo, terzo e quarto sono inammissibile non essendosi le censure confrontate con la ratio decidendí sottesa alla decisione. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in quanto intestatario dell'utenza servente l'abitazione fruitrice dell'energia elettrica oggetto di furto, eseguito mediante manomissione del relativo contatore, e dallo stesso utilizzata ancorché quale seconda casa (proprio come sostenuto dalla difesa ed evidenziato dal testimone Mafodda), così ritenendo non ipotizzabile nella specie la ricostruzione alternativa paventata dalla difesa per la quale il reato sarebbe stato commesso da soggetti sconosciuti e non fruitori dell'abitazione. 3.3. I motivi in esame, peraltro, si presentano inammissibili anche ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nelle parti in cui, oltre a essere meramente ripetitivi dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto con la motivazione esente da critiche appena sintetizzata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), propongono censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità in quanto costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in termini inammissibili, I >€ prospetta altresì una propria ricostruzione alternativa, comunque considerata ed esclusa della Corte territoriale, che vorrebbe il reato essere stato commesso da soggetto diverso dall'imputato ma non fruitore né utilizzatore della relativa utenza e dell'abitazione servita da quest'ultima. Sotto tale ultimo aspetto, quindi, la censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica che la regola di giudizio compendiata nella formula c.d. del «ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 4. Parimenti inammissibili sono i motivi quinto e sesto. 4.1. Il profilo inerente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. integra motivo nuovo, implicante valutazioni di fatto circa la sussistenza dei relativi presupposti applicativi, dedotto per la prima volta in sede di legittimità, come emerge dalla sentenza impugnata e non diversamente argomentato dal ricorrente. 4.2. Inammissibili per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata sono altresì i profili inerenti alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla condanna a una provvisionale. Il giudice d'appello, difatti, lungo dal revocare il già concesso beneficio della L;sospensione condizionale della pena, ha concesso il beneficio della non menzione e, diversamente da quanto prospettato, non ha emesso condanna al pagamento di una provvisionale. 4.3. Manifestamente infondata è infine la censura che si appunta sulla commisurazione giudiziale della pena, in ragione dei limiti edittali previsti per il furto circostanziato da aggravante a effetto speciale (artt. 624 e 625 cod. pen.), e della circostanza per cui, come rilevato dal giudice d'appello (pag. 4 della motivazione) la pena comminata dal primo giudice (anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa), nonostante la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, è inferiore al minimo edittale. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2