CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 42883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 19 aprile 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 40, comma 2, 113, 589 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili Calogero la Mendola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in sede civile con assegnazione di una somma a titolo di provvisionale. 1.1.Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 31 gennaio 2020, i difensori degli appellanti avevano depositato atto di transazione intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] e avevano chiesto la estromissione delle parti civili in quanto risarcite, mentre il difensore delle parti civili si era opposto, deducendo che la transazione riguardava i tempi del pagamento e non anche la costituzione in giudizio. La Corte di appello si era riservata di decidere in ordine alla richiesta e all'udienza del 19 ottobre 2020, a scioglimento della riserva, aveva emesso ordinanza con cui, preso atto dell'accordo transattivo prodotto dalla difesa, aveva "revocato" la costituzione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla successiva udienza del 15 marzo 2021, la Corte aveva proceduto alla correzione dell'ordinanza nel senso che, laddove era stato scritto revoca la parte civile, doveva intendersi "esclude le parti civili". Nel dispositivo, come detto, la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico, senza disporre la revoca delle statuizioni civili. 1.2.La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2023, ha rigettato il ricorso proposto dagli imputati. Con decreto del 15 febbraio 2024 è stata disposta dal Presidente della Sezione della Corte di Appello la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado alle parti civili. 2. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, "unicamente in relazione alle statuizioni di esclusione delle parti civili", formulando un unico motivo. Osserva il difensore che gli imputati avevano richiesto la esclusione delle parti civili non già con i motivi di impugnazione, bensì con una irrituale istanza proposta in apertura del giudizio di appello e rileva che, ai sensi dell'art. 80 e 81 cod. proc. pen., la facoltà di esclusione della parte civile spetta solo al Giudice dell'udienza preliminare e al giudice di primo grado: il giudice di appello, mai e in nessun caso, per di più in apertura del dibattimento, può escludere la parte civile, inibendole la partecipazione al contraddittorio e l'utilizzo dei poteri e delle facoltà attribuite alla medesima dal codice. Nel merito il ricorrente osserva che le parti civili avevano concluso una transazione in ordine alle modalità di pagamento della provvisionale disposta dal fribunale in primo grado e non già con riferimento alla complessiva pretesa risarcitoria. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in data 30 settembre 2024, ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo, si deve osservare che la sentenza oggetto di ricorso è già passata in giudicato, avendo la Corte di Cassazione rigettato il precedente ricorso presentato dagli imputati, i quali, peraltro, nulla avevano eccepito in ordine alla discrasia fra il dispositivo a loro sfavorevole e l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello con cui era stata disposta l'esclusione della parte civile. 3.Ad un primo profilo di inammissibilità, conseguente alla impossibilità di presentare ricorso, ex art. 606 cod. proc. pen., avverso una sentenza già definitiva, si aggiungek l'ulteriore profilo di inammissibilità, conseguente alla carenza di interesse in capo alle parti civili ricorrenti. Il principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come -misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). L'interesse deve A L sussistere 02:~tp all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere e fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Serafino; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep.17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). 3.1. La Corte di Appello, nel corpo della motivazione, ha richiamato l'ordinanza con cui era stata disposta la esclusione delle parti civili, oggi ricorrenti, ma nel dispositivo ha confermato la sentenza di primo grado, sicché sono diventate definitive sia la statuizione relativa alla responsabilità penale, sia la statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, si è affermato che non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione, qualora il dispositivo, come nel caso in esame, sia conforme alla richiesta della parte (sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936; Sez. 5, n. 2674 del 09/05/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 216546 - 01). La sentenza impugnata è, a tutti gli effetti, titolo esecutivo azionabile dai ricorrenti in relazione all'azione civile esercitata nel processo penale, sicché non è configurabile in capo ad essi, comunque, l'interesse all'impugnazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 15 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] ore