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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30878/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 31 ottobre 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 4 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 186 del d.

Igs. n. 285 del 1992 e 379, comma 8, del d.P.R. n. 495 del 1992) in relazione al tema della mancata omologazione e calibratura dell'apparecchiatura usata per l'alcooltest nella vicenda in esame, richiamando precedenti di legittimità della S.C., sia penale che civile.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189, richiamato alla p. 3 de! ricorso, è stato in seguito non smentito ma ulteriormente puntualizzato da Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, da Sez. 4, 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958, e da Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032, decisioni il cui tratto unificatore consiste nell'individuazione (non già di un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma) di un onere di allegazione della parte privata, onere che non risulta però adempiuto nel caso di specie, come si legge espressamente alla p. 2 della sentenza impugnata.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Modena il 31 ottobre 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 4 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 186 del d. Igs. n. 285 del 1992 e 379, comma 8, del d.P.R. n. 495 del 1992) in relazione al tema della mancata omologazione e calibratura dell'apparecchiatura usata per l'alcooltest nella vicenda in esame, richiamando precedenti di legittimità della S.C., sia penale che civile. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189, richiamato alla p. 3 de! ricorso, è stato in seguito non smentito ma ulteriormente puntualizzato da Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, da Sez. 4, 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958, e da Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032, decisioni il cui tratto unificatore consiste nell'individuazione (non già di un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma) di un onere di allegazione della parte privata, onere che non risulta però adempiuto nel caso di specie, come si legge espressamente alla p. 2 della sentenza impugnata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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