CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01372/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 30 giugno 2025, con la quale il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXX, finalizzata al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili ai nn. da 1 a 9 del provvedimento impugnato; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione, afferendo le diverse pronunce a condotte criminose non omogenee, localizzatesi in un arco temporale di circa dieci anni, consumate in aree geografiche diverse, in taluni casi estemporanee, comunque sganciate dallo stato di tossicodipendenza, dedotto ma non dimostrato; ritenuto che il ricorso è incentrato su violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice dell’esecuzione avrebbe «omesso un approfondimento concreto circa la possibile funzione unificante dello stato di tossicodipendenza», avuto riguardo alla reiterazione di reati contro il patrimonio; ritenuto che «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01); considerato che la censura in ordine all’omessa o inadeguata valutazione dello stato di tossicodipendenza, incontestata l’omessa certificazione dello stesso, si sostanzia in una generica critica alle conclusioni del giudice di merito, senza confrontarsi con l’analitico percorso motivazionale del provvedimento impugnato e/o evidenziare emergenze che, unitamente alla condizione richiamata, siano rivelatrici di una programmazione criminosa che avvinca tutti i reati oggetto della richiesta ex art 671 cod. proc. pen.: la mera allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l'univoca interpretazione della disposizione di cui all'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., è in sé insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271 - 01; conformi Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv. 270391 - 01, nonché Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01, secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione»); ritenuto conclusivamente che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.