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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18800/2026

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so– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARSI'Numero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026MICHELE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALEMMATOMMASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CASTRONA' GIANFRANCO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIVITACARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORCIULOPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LEMMELUCIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (D'ANDREAMARCO, D'[OSCURATO:PERSONA] E D'[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]),tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti successivi –contror.g. n. 5766/2025 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5800/2024,depositata il giorno 18 settembre 2024.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Gli odierni ricorrenti - in epigrafe dettagliatamente indicati -,deducendo di avere frequentato (in differenti periodi di tempo) corsipost lauream di specializzazione universitaria in medicina (con iscrizioniavvenute tra l’anno 1978 e l’anno 1995) e di non aver ricevuto laremunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, domandarono giudizialmente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri in via principale, al pagamento dell’adeguataremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentatooppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per lamancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.2.

L’adito Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenutaprescrizione del diritto, con pronuncia poi confermata dalla decisione inepigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina ha individuatoil dies a quo del termine di prescrizione (ordinaria decennale) nella datadi entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quale momentodi consolidamento dell’inadempimento statale, reso manifesto dallar.g. n. 5766/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026previsione normativa di una - soltanto soggettivamente parziale -ottemperanza alle regole comunitarie.3.

Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], CarmelaCalogero e [OSCURATO:PERSONA] hanno uno actu proposto impugnazione dilegittimità, affidata a cinque motivi, alla quale resistono, con unitariocontroricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e ilMinistero dell’Economia e delle Finanze.Avverso la stessa sentenza hanno dispiegato ulteriore e successivaimpugnazione di legittimità, articolata in due motivi, i ricorrenti indicatiin epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]; ad essa resistono, conunitario controricorso, le medesime P.A., in epigrafe specificate.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., per avere la Corted’appello, non osservando il principio costituzionale della soggezionedei giudici soltanto alla legge, fondato la propria decisione di rigettodella domanda esclusivamente in base agli orientamentigiurisprudenziali di legittimità, così applicando il contrario (e nonesistente nel nostro ordinamento) principio dello stare decisis.1.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile.La Corte d’appello ha fondato la sua decisione proprio sulla basedelle norme di legge – in particolare, l’art. 11 della legge n. 370 del1999 – che hanno consentito, attraverso un’operazione di maturainterpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale.r.g. n. 5766/2025 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativacompiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conformeorientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebitaapplicazione del principio dello stare decisis in violazione del diversoprincipio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.2.

Il terzo motivo del ricorso principale, logicamente preliminare,sostiene che la lettura ermeneutica offerta dalla Corte territoriale inordine al termine di prescrizione integri violazione del principio dieguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e del divieto didiscriminazione posto dall’art. 14 Convenzione EDU.La doglianza riposa sul presupposto della sussistenza di un principiodi parità di trattamento di tutti gli specializzandi immatricolatisiprecedentemente ai DPCM del 2007, a prescindere dall’epoca in cuiconseguirono la specializzazione: dovrebbe cioè ritenersi che, poichénel 2006 agli iscritti alle scuole di specializzazione fu accordata unaremunerazione d’una certa misura, tutti coloro che avevanofrequentato le scuole di specializzazione negli anni precedenti avevanomaturato il diritto a percepire ex post la stessa remunerazione.2.1.

Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.Innanzitutto, perché non attinge criticamente la ratio decidendidella sentenza impugnata: quest’ultima, infatti, non è fondata sulladi categorie distinte di specializzandi, ma sul rilievo della prescrizionedel diritto azionato dai ricorrenti (originari attori), tempestivamenteeccepita dalle amministrazioni convenute.In secondo luogo, l’inammissibilità discende dalla fallacia dellapremessa dogmatica, evidenziata da un radicato orientamento diquesta Corte, sicché la censura non supera il vaglio di ammissibilitàposto dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..r.g. n. 5766/2025 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che «la disciplinadel trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art.39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole dispecializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 enon a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alladisciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profiloordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE nonintroduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misuradella borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (così, con ampia motivazione,Cass. 29/05/2018, n. 13445; conf., ex permultis, Cass. 02/08/2022,n. 23939; Cass. 14/12/2021, n. 39827; Cass. 06/12/2021, n. 38582;Cass. 02/09/2021, n. 23810; Cass. 24/03/2021, nn. 8204, 8205, 8207e 8208; più di recente, Cass., Sez.

U, 14/10/2024, n. 26603; Cass.,Sez.

U., 19/07/2024, n. 20006; Cass. 04/08/2025, n. 22472).3.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., per aver il giudice territorialeancorato il dies a quo della prescrizione decennale del diritto vantatodagli odierni ricorrenti alla data (27 ottobre 1999) di entrata in vigoredella legge n. 370 del 19 ottobre 1999, data in cui non sarebbe statoancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora statorimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quellocomunitario, ciò che sarebbe avvenuto soltanto con i DPCM del 7marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.4.

Il quarto motivo del ricorso principale, rubricato «violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, 117 Cost. edart. 267 TFUE in relazione all’art 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ.»), si duole del rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Cortedi giustizia dell’Unione europea, sollecitando a tanto questa Corte.r.g. n. 5766/2025 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/20265.

Le censure vanno scrutinate, per identità di questioni sollevate,in uno al primo motivo del ricorso successivo.Con questo, gli impugnanti successivi deducono «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,c.d.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000;violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934,2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (inGazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della legge n. 370 del1999», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..In sintesi, sostengono che la decorrenza del corso della prescrizionevada fissata al superamento delle incertezze giurisprudenziali in ordineal rimedio giurisdizionale da adoperare per ottenere il ristoro del dannonello specifico settore, cioè a dire non prima del 17 maggio 2011,nel 2009 quelle sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011,quelle sulla legittimazione passiva unica dello Stato: e tanto anche allaluce del principio di effettività della tutela giurisdizionale per comedeclinato dalla Corte di giustizia della Unione europea, alla qualesollecita nuovo rinvio pregiudiziale.6.

Orbene, tutti i motivi testè riassunti non superano lo scrutinio diammissibilità ex art. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidatoorientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti,r.g. n. 5766/2025 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare unarimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi.6.1.

Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che hannofrequentato corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilitàdel regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, siprescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4,comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui laprescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, siè effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto diespressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia soltantorispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata invigore, ossia al 1° gennaio 2012 (Cass. 09/02/2012, n. 1917, cheriprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816; indirizzoconfermato da oltre seicento successivi arresti – alcuni dei quali resianche nella composizione tipica di organo della nomofilachia: Cass.,Sez.

U, 27/11/2018, n. 30646; Cass., Sez.

U, 31/05/2022, n. 17619;Cass., Sez.

U, 09/06/2022, n. 18640 – ed ex plurimis, per segnalarnealcuni (tra i più di duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stessodifensore degli odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. n. 13758 del 2018; n. 16452del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n.41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 delr.g. n. 5766/2025 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/20262022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022;n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n.4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023;n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024;n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025;n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026).L’emanazione della citata legge n. 370 del 1999 - il cui art. 11 hariconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quantirisultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dalgiudice amministrativo - ha definitivamente palesato l’adempimentosoggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi chehanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992,sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per glialtri (non destinatari della disciplina), la ragionevole cristallizzazionederivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di unripensamento normativo, onerava della reazione gli esclusi, innescandoil decorso del termine prescrizionale.In dettaglio: «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato inecessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al terminer.g. n. 5766/2025 9Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmentecolmata con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che hariconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11» (così Cass. n. 1917 del 2012, cit.).6.2.

A fronte di ciò, non assume valenza, in senso contrario, ilrilievo per cui soltanto in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione (se devoluta aigiudici ordinari o amministrativi); la natura dell’azione esperibile (secontrattuale o aquiliana); il termine di prescrizione; l’individuazione dellegittimato passivo della domanda.Tali argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (in specie, cfr. la citata Cass. n. 32959 del 2022) - sono deltutto infondati e inidonei a indurre ad un ripensamento della stabilenomofilachia sopra menzionata.Giova, al riguardo, ricordare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azioneesperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, qualer.g. n. 5766/2025 10Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazionepassiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri e che l’evocazione in giudizio di un diverso organostatuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ex art. 4 dellalegge 25 marzo 1958, n. 260 (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649)- va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario della pretesa creditoria era individuabilenell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.6.3.

Con riferimento alla remunerazione, occorre evidenziare che,a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11della legge n. 370 del 1999 - ha effettuato una aestimatio del danno,alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribaditoanche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (tanto venne stabilito da Cass. n. 1917 del 2012,con princìpi costantemente ribaditi, ex aliis, da Cass., Sez.

U, n. 30649del 2018; cfr., ancora la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, inmodo articolato, Cass. 24/01/2020, n. 1641).Pertanto, la disciplina del trattamento economico dei medicispecializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabilein favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inr.g. n. 5766/2025 11Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo eulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959).6.4.

Sulla scorta delle illustrate considerazioni, non ravvisandosiincertezza sulla questione, va disattesa l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. sullaquestione formulata dal ricorrente nei seguenti termini: «se allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Come già osservato in precedenti arresti, la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizionerelativa ai medici specializzandi ha evidenziato l’insussistenza di unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, apparendo la predetta soluzione di certorispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» edidonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azionegiurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritticonferiti da una direttiva comunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivar.g. n. 5766/2025 12Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a risponderedi tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circal'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dalmomento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto,le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).6.5.

Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accessoal tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione.Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto siricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deveessere «concreto ed effettivo» (Bellet c.

Francia, 4.12.1995; Zubac c.Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concretapossibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoidiritti» (Bellet c.

Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, 10.4.2003;disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine dellapresentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziariosono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione dellagiustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto(Canete de Goni c.

Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte diStrasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino lenorme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessivaflessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c.

Turchia, 30.4.2017).Con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (MiragallEscolano e altri c.

Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che ildiritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere ar.g. n. 5766/2025 13Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamenteessere informate di una decisione giudiziaria che impone loro unobbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, 17/04/2009, n.9147) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez.

U, n. 18640 del 2022, cit.).7.

Il quinto motivo del ricorso principale, per violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., criticala mancata compensazione delle spese di lite, per gli impugnanti invecegiustificata dal contrasto giurisprudenziale esistente in materia.7.1.

Anche questo motivo è inammissibile.La regola che informa la disciplina delle spese processuali è quella,sancita dall’art. 91 cod. proc. civ., della soccombenza, rispetto allaquale costituisce deroga la compensazione, praticabile al verificarsidelle ragioni previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. eriservata al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice dimerito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità e che trovail suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della partetotalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. 26/11/2020, n. 26912).La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto diun diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzar.g. n. 5766/2025 14Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (ex plurimis, Cass., Sez.

U, 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329).E tanto dà conto dell’inammissibilità della doglianza in parola.8.

Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso successivo, concui si deduce «violazione e falsa applicazione legge 12 novembre 2011n. 183, art. 4, comma 43 e dell’art. 2947 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – violazione art. 112 cod.proc. civ. ultrapetizione – violazione art. 329, secondo comma, cod.proc. civ. giudicato interno».Si sostiene, in breve, che il citato art. 4, comma 43, della legge n.183 del 2011 abbia operato una riqualificazione autoritativa dellafattispecie senza effetti retroattivi: pertanto, per i fatti anterioriall’entrata in vigore della legge n. 183/2011 il credito risarcitorio restasoggetto al termine decennale di prescrizione.8.1.

Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.In primis, poiché l’affermazione censurata dagli impugnanti è stataformulata dalla Corte territoriale ad abundantiam e per meracompletezza argomentativa, cioè a dire per compiutamente descriverela disciplina normativa sulla materia: ai fini del riscontro in concretodella avvenuta estinzione della pretesa risarcitoria azionata è statavalutata l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione nell’arco ditempo decennale corrente tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009.In secondo luogo, perché la tesi prospettata dagli impugnanti circala portata applicativa della menzionata innovazione legislativa si ponein contrasto con orientamento di nomofilachia del pari consolidato.È stato infatti ripetutamente evidenziato che, in ossequio aldisposto dell’art. 252 disp. att. cod. civ., il diritto al risarcimento delr.g. n. 5766/2025 15Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguitodell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, èsoggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1°gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesseuna durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che ilfatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epocaanteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il terminedecennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corsodella prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successivaalla suddetta data, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovotermine quinquennale (Cass. 20/12/2023, n. 35571; v. anche, conf.,tra le pronunce massimate, Cass. 01/08/2025, n. 22191).9.

In conclusione, sono inammissibili ambedue i ricorsi.10.

Il regolamento delle spese afferenti il giudizio di legittimitàsegue il principio della soccombenza, con condanna solidale dei distintigruppi di ricorrenti, in ragione della comunanza di interessi evidenziatadalla identità delle questioni giuridiche sollevate.10.1.

Onde determinare lo scaglione tariffario da applicare per ilcomputo dei compensi professionali, il valore della causa va individuatoin base al petitum (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), ovvero in basealla domanda di importo più elevato (Cass. 17/07/2024, n. 10367).10.2.

In prime cure, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaChiafari domandarono la condanna dello Stato al pagamento dellasomma di euro 11.103,82 ciascuna per ogni anno del corso dispecializzazione: attesa la durata quinquennale del corso frequentatodalla Chiafari, l’importo della domanda più elevata era, in sortecapitale, pari ad euro 55.519,10.Avendo detti attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolor.g. n. 5766/2025 16Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026maturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 3.000, prossimoal minimo in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, secondo comma, d.m.n. 55 del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo alprimo fino al complessivo terzo (e quindi del 60%);-) pervenendo così ad un importo totale di euro 1.800 (3.000 x60%) più 3.000, ovvero euro 4.800, oggetto della finale condanna.10.3.

Anche i ricorrenti successivi domandarono in primo grado lacondanna dello Stato al pagamento della somma di euro 11.103,82ciascuno per ogni anno del corso di specializzazione: attesa la durataquinquennale frequentati da alcuni di loro, l’importo della domanda piùelevata era, in sorte capitale, pari ad euro 55.519,10.Avendo detti attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolomaturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 260.000 ed euro 520.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 4.500, prossimoal minimo, in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, secondo comma, d.m.n. 55 del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo alprimo fino al decimo (e quindi del 270%) e quindi di un ulteriore 10%r.g. n. 5766/2025 17Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026per ciascun ricorrente dall’11° al 30° (limite massimo fissato dal citatoart. 4), e così complessivamente del 470%;-) pervenendo così ad un importo totale di euro 21.150 (4.500 x470%) più 4.500, ovvero euro 25.650, oggetto della finale condanna.10.4.

Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotatea debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).11.

La dichiarata inammissibilità dei ricorsi risulta conforme ad unmonolitico orientamento nomofilattico affermatosi da molto tempo,avverso il quale i ricorrenti si sono limitati a replicare argomenti insenso contrario già reiteratamente riconosciuti privi di giuridicofondamento da plurimi e concordi arresti di questa Corte.Le impugnazioni spiegate hanno realizzato, in tal modo, un usoabusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare uningiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi finiistituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadroordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accessoalla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, d’altro canto, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispettoad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione a ciascun gruppo di ricorrenti, in solido tra loro, dellar.g. n. 5766/2025 18Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026condanna al pagamento, in favore delle P.A. controricorrenti, di unasomma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod.proc. civ. e liquidata come in dispositivo, la quale «configura unasanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamentodell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente maunicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (così, explurimis, Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018,Cass., 18/11/2019, n. 29812).12..

Atteso l’esito dei ricorsi, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettiviricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso successivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, al pagamento in favore delle amministrazionicontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.800 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma dieuro 1.600.r.g. n. 5766/2025 19Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026Condanna i ricorrenti successivi, in epigrafe indicati con capofilaGianluigi Agostini, in solido tra loro, al pagamento in favore delleamministrazioni controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 25.650 per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna altresì i ricorrenti successivi, in epigrafe indicati concapofila [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento in favoredelle amministrazioni controricorrenti a titolo di responsabilitàprocessuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., dell’ulteriore somma di euro 8.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti, principali e successivi, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per irispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5766/2025 20Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARSI'Numero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026MICHELE, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALEMMATOMMASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CASTRONA' GIANFRANCO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIVITACARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CORCIULOPAOLO, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LEMMELUCIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (D'ANDREAMARCO, D'[OSCURATO:PERSONA] E D'[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]),tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti successivi –contror.g. n. 5766/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, E MINISTERODELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLErappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5800/2024,depositata il giorno 18 settembre 2024.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Gli odierni ricorrenti - in epigrafe dettagliatamente indicati -,deducendo di avere frequentato (in differenti periodi di tempo) corsipost lauream di specializzazione universitaria in medicina (con iscrizioniavvenute tra l’anno 1978 e l’anno 1995) e di non aver ricevuto laremunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, domandarono giudizialmente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri in via principale, al pagamento dell’adeguataremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentatooppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per lamancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.2. L’adito Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenutaprescrizione del diritto, con pronuncia poi confermata dalla decisione inepigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina ha individuatoil dies a quo del termine di prescrizione (ordinaria decennale) nella datadi entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quale momentodi consolidamento dell’inadempimento statale, reso manifesto dallar.g. n. 5766/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026previsione normativa di una - soltanto soggettivamente parziale -ottemperanza alle regole comunitarie.3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], CarmelaCalogero e [OSCURATO:PERSONA] hanno uno actu proposto impugnazione dilegittimità, affidata a cinque motivi, alla quale resistono, con unitariocontroricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e ilMinistero dell’Economia e delle Finanze.Avverso la stessa sentenza hanno dispiegato ulteriore e successivaimpugnazione di legittimità, articolata in due motivi, i ricorrenti indicatiin epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA]; ad essa resistono, conunitario controricorso, le medesime P.A., in epigrafe specificate.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., per avere la Corted’appello, non osservando il principio costituzionale della soggezionedei giudici soltanto alla legge, fondato la propria decisione di rigettodella domanda esclusivamente in base agli orientamentigiurisprudenziali di legittimità, così applicando il contrario (e nonesistente nel nostro ordinamento) principio dello stare decisis.1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.La Corte d’appello ha fondato la sua decisione proprio sulla basedelle norme di legge – in particolare, l’art. 11 della legge n. 370 del1999 – che hanno consentito, attraverso un’operazione di maturainterpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale.r.g. n. 5766/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativacompiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conformeorientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebitaapplicazione del principio dello stare decisis in violazione del diversoprincipio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.2. Il terzo motivo del ricorso principale, logicamente preliminare,sostiene che la lettura ermeneutica offerta dalla Corte territoriale inordine al termine di prescrizione integri violazione del principio dieguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e del divieto didiscriminazione posto dall’art. 14 Convenzione EDU.La doglianza riposa sul presupposto della sussistenza di un principiodi parità di trattamento di tutti gli specializzandi immatricolatisiprecedentemente ai DPCM del 2007, a prescindere dall’epoca in cuiconseguirono la specializzazione: dovrebbe cioè ritenersi che, poichénel 2006 agli iscritti alle scuole di specializzazione fu accordata unaremunerazione d’una certa misura, tutti coloro che avevanofrequentato le scuole di specializzazione negli anni precedenti avevanomaturato il diritto a percepire ex post la stessa remunerazione.2.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.Innanzitutto, perché non attinge criticamente la ratio decidendidella sentenza impugnata: quest’ultima, infatti, non è fondata sulladi categorie distinte di specializzandi, ma sul rilievo della prescrizionedel diritto azionato dai ricorrenti (originari attori), tempestivamenteeccepita dalle amministrazioni convenute.In secondo luogo, l’inammissibilità discende dalla fallacia dellapremessa dogmatica, evidenziata da un radicato orientamento diquesta Corte, sicché la censura non supera il vaglio di ammissibilitàposto dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..r.g. n. 5766/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che «la disciplinadel trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art.39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole dispecializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 enon a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alladisciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profiloordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE nonintroduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misuradella borsa di studio di cui al d.lgs. cit.» (così, con ampia motivazione,Cass. 29/05/2018, n. 13445; conf., ex permultis, Cass. 02/08/2022,n. 23939; Cass. 14/12/2021, n. 39827; Cass. 06/12/2021, n. 38582;Cass. 02/09/2021, n. 23810; Cass. 24/03/2021, nn. 8204, 8205, 8207e 8208; più di recente, Cass., Sez. U, 14/10/2024, n. 26603; Cass.,Sez. U., 19/07/2024, n. 20006; Cass. 04/08/2025, n. 22472).3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., per aver il giudice territorialeancorato il dies a quo della prescrizione decennale del diritto vantatodagli odierni ricorrenti alla data (27 ottobre 1999) di entrata in vigoredella legge n. 370 del 19 ottobre 1999, data in cui non sarebbe statoancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora statorimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quellocomunitario, ciò che sarebbe avvenuto soltanto con i DPCM del 7marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.4. Il quarto motivo del ricorso principale, rubricato «violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, 117 Cost. edart. 267 TFUE in relazione all’art 360, primo comma, num. 3, cod. proc.civ.»), si duole del rigetto dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Cortedi giustizia dell’Unione europea, sollecitando a tanto questa Corte.r.g. n. 5766/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/20265. Le censure vanno scrutinate, per identità di questioni sollevate,in uno al primo motivo del ricorso successivo.Con questo, gli impugnanti successivi deducono «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,c.d. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000;violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934,2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (inGazz. Uff., 16 agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della legge n. 370 del1999», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..In sintesi, sostengono che la decorrenza del corso della prescrizionevada fissata al superamento delle incertezze giurisprudenziali in ordineal rimedio giurisdizionale da adoperare per ottenere il ristoro del dannonello specifico settore, cioè a dire non prima del 17 maggio 2011,nel 2009 quelle sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011,quelle sulla legittimazione passiva unica dello Stato: e tanto anche allaluce del principio di effettività della tutela giurisdizionale per comedeclinato dalla Corte di giustizia della Unione europea, alla qualesollecita nuovo rinvio pregiudiziale.6. Orbene, tutti i motivi testè riassunti non superano lo scrutinio diammissibilità ex art. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidatoorientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti,r.g. n. 5766/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare unarimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi.6.1. Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che hannofrequentato corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilitàdel regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, siprescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4,comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui laprescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, siè effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto diespressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia soltantorispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata invigore, ossia al 1° gennaio 2012 (Cass. 09/02/2012, n. 1917, cheriprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816; indirizzoconfermato da oltre seicento successivi arresti – alcuni dei quali resianche nella composizione tipica di organo della nomofilachia: Cass.,Sez. U, 27/11/2018, n. 30646; Cass., Sez. U, 31/05/2022, n. 17619;Cass., Sez. U, 09/06/2022, n. 18640 – ed ex plurimis, per segnalarnealcuni (tra i più di duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stessodifensore degli odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. n. 13758 del 2018; n. 16452del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n.41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 delr.g. n. 5766/2025 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/20262022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022;n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n.4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023;n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024;n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025;n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026).L’emanazione della citata legge n. 370 del 1999 - il cui art. 11 hariconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quantirisultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dalgiudice amministrativo - ha definitivamente palesato l’adempimentosoggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi chehanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992,sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per glialtri (non destinatari della disciplina), la ragionevole cristallizzazionederivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di unripensamento normativo, onerava della reazione gli esclusi, innescandoil decorso del termine prescrizionale.In dettaglio: «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato inecessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al terminer.g. n. 5766/2025 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmentecolmata con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che hariconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11» (così Cass. n. 1917 del 2012, cit.).6.2. A fronte di ciò, non assume valenza, in senso contrario, ilrilievo per cui soltanto in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione (se devoluta aigiudici ordinari o amministrativi); la natura dell’azione esperibile (secontrattuale o aquiliana); il termine di prescrizione; l’individuazione dellegittimato passivo della domanda.Tali argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (in specie, cfr. la citata Cass. n. 32959 del 2022) - sono deltutto infondati e inidonei a indurre ad un ripensamento della stabilenomofilachia sopra menzionata.Giova, al riguardo, ricordare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lasua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azioneesperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, qualer.g. n. 5766/2025 10Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazionepassiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri e che l’evocazione in giudizio di un diverso organostatuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ex art. 4 dellalegge 25 marzo 1958, n. 260 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649)- va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario della pretesa creditoria era individuabilenell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.6.3. Con riferimento alla remunerazione, occorre evidenziare che,a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11della legge n. 370 del 1999 - ha effettuato una aestimatio del danno,alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribaditoanche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (tanto venne stabilito da Cass. n. 1917 del 2012,con princìpi costantemente ribaditi, ex aliis, da Cass., Sez. U, n. 30649del 2018; cfr., ancora la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, inmodo articolato, Cass. 24/01/2020, n. 1641).Pertanto, la disciplina del trattamento economico dei medicispecializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabilein favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inr.g. n. 5766/2025 11Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026particolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo eulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959).6.4. Sulla scorta delle illustrate considerazioni, non ravvisandosiincertezza sulla questione, va disattesa l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. sullaquestione formulata dal ricorrente nei seguenti termini: «se allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Come già osservato in precedenti arresti, la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizionerelativa ai medici specializzandi ha evidenziato l’insussistenza di unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, apparendo la predetta soluzione di certorispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» edidonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azionegiurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritticonferiti da una direttiva comunitaria.Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivar.g. n. 5766/2025 12Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a risponderedi tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circal'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dalmomento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto,le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).6.5. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accessoal tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione.Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto siricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deveessere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c.Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concretapossibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoidiritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, 10.4.2003;disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine dellapresentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziariosono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione dellagiustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto(Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte diStrasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino lenorme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessivaflessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, 30.4.2017).Con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (MiragallEscolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che ildiritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere ar.g. n. 5766/2025 13Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamenteessere informate di una decisione giudiziaria che impone loro unobbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 17/04/2009, n.9147) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez. U, n. 18640 del 2022, cit.).7. Il quinto motivo del ricorso principale, per violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., criticala mancata compensazione delle spese di lite, per gli impugnanti invecegiustificata dal contrasto giurisprudenziale esistente in materia.7.1. Anche questo motivo è inammissibile.La regola che informa la disciplina delle spese processuali è quella,sancita dall’art. 91 cod. proc. civ., della soccombenza, rispetto allaquale costituisce deroga la compensazione, praticabile al verificarsidelle ragioni previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. eriservata al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice dimerito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità e che trovail suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della partetotalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. 26/11/2020, n. 26912).La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto diun diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzar.g. n. 5766/2025 14Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (ex plurimis, Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329).E tanto dà conto dell’inammissibilità della doglianza in parola.8. Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso successivo, concui si deduce «violazione e falsa applicazione legge 12 novembre 2011n. 183, art. 4, comma 43 e dell’art. 2947 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – violazione art. 112 cod.proc. civ. ultrapetizione – violazione art. 329, secondo comma, cod.proc. civ. giudicato interno».Si sostiene, in breve, che il citato art. 4, comma 43, della legge n.183 del 2011 abbia operato una riqualificazione autoritativa dellafattispecie senza effetti retroattivi: pertanto, per i fatti anterioriall’entrata in vigore della legge n. 183/2011 il credito risarcitorio restasoggetto al termine decennale di prescrizione.8.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.In primis, poiché l’affermazione censurata dagli impugnanti è stataformulata dalla Corte territoriale ad abundantiam e per meracompletezza argomentativa, cioè a dire per compiutamente descriverela disciplina normativa sulla materia: ai fini del riscontro in concretodella avvenuta estinzione della pretesa risarcitoria azionata è statavalutata l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione nell’arco ditempo decennale corrente tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009.In secondo luogo, perché la tesi prospettata dagli impugnanti circala portata applicativa della menzionata innovazione legislativa si ponein contrasto con orientamento di nomofilachia del pari consolidato.È stato infatti ripetutamente evidenziato che, in ossequio aldisposto dell’art. 252 disp. att. cod. civ., il diritto al risarcimento delr.g. n. 5766/2025 15Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguitodell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, èsoggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1°gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesseuna durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che ilfatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epocaanteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il terminedecennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corsodella prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successivaalla suddetta data, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovotermine quinquennale (Cass. 20/12/2023, n. 35571; v. anche, conf.,tra le pronunce massimate, Cass. 01/08/2025, n. 22191).9. In conclusione, sono inammissibili ambedue i ricorsi.10. Il regolamento delle spese afferenti il giudizio di legittimitàsegue il principio della soccombenza, con condanna solidale dei distintigruppi di ricorrenti, in ragione della comunanza di interessi evidenziatadalla identità delle questioni giuridiche sollevate.10.1. Onde determinare lo scaglione tariffario da applicare per ilcomputo dei compensi professionali, il valore della causa va individuatoin base al petitum (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), ovvero in basealla domanda di importo più elevato (Cass. 17/07/2024, n. 10367).10.2. In prime cure, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaChiafari domandarono la condanna dello Stato al pagamento dellasomma di euro 11.103,82 ciascuna per ogni anno del corso dispecializzazione: attesa la durata quinquennale del corso frequentatodalla Chiafari, l’importo della domanda più elevata era, in sortecapitale, pari ad euro 55.519,10.Avendo detti attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolor.g. n. 5766/2025 16Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026maturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 3.000, prossimoal minimo in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, secondo comma, d.m.n. 55 del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo alprimo fino al complessivo terzo (e quindi del 60%);-) pervenendo così ad un importo totale di euro 1.800 (3.000 x60%) più 3.000, ovvero euro 4.800, oggetto della finale condanna.10.3. Anche i ricorrenti successivi domandarono in primo grado lacondanna dello Stato al pagamento della somma di euro 11.103,82ciascuno per ogni anno del corso di specializzazione: attesa la durataquinquennale frequentati da alcuni di loro, l’importo della domanda piùelevata era, in sorte capitale, pari ad euro 55.519,10.Avendo detti attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolomaturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 260.000 ed euro 520.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 4.500, prossimoal minimo, in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, secondo comma, d.m.n. 55 del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo alprimo fino al decimo (e quindi del 270%) e quindi di un ulteriore 10%r.g. n. 5766/2025 17Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026per ciascun ricorrente dall’11° al 30° (limite massimo fissato dal citatoart. 4), e così complessivamente del 470%;-) pervenendo così ad un importo totale di euro 21.150 (4.500 x470%) più 4.500, ovvero euro 25.650, oggetto della finale condanna.10.4. Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotatea debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).11. La dichiarata inammissibilità dei ricorsi risulta conforme ad unmonolitico orientamento nomofilattico affermatosi da molto tempo,avverso il quale i ricorrenti si sono limitati a replicare argomenti insenso contrario già reiteratamente riconosciuti privi di giuridicofondamento da plurimi e concordi arresti di questa Corte.Le impugnazioni spiegate hanno realizzato, in tal modo, un usoabusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare uningiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi finiistituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadroordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accessoalla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, d’altro canto, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispettoad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione a ciascun gruppo di ricorrenti, in solido tra loro, dellar.g. n. 5766/2025 18Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026condanna al pagamento, in favore delle P.A. controricorrenti, di unasomma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod.proc. civ. e liquidata come in dispositivo, la quale «configura unasanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamentodell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente maunicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (così, explurimis, Cass. 13/02/2023, n. 4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018,Cass., 18/11/2019, n. 29812).12.. Atteso l’esito dei ricorsi, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettiviricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso successivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, al pagamento in favore delle amministrazionicontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.800 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, al pagamento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, a titolo di responsabilità processuale aggravata ed aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma dieuro 1.600.r.g. n. 5766/2025 19Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5766/2025Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 18800/2026Data pubblicazione 09/06/2026Condanna i ricorrenti successivi, in epigrafe indicati con capofilaGianluigi Agostini, in solido tra loro, al pagamento in favore delleamministrazioni controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 25.650 per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna altresì i ricorrenti successivi, in epigrafe indicati concapofila [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento in favoredelle amministrazioni controricorrenti a titolo di responsabilitàprocessuale aggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ., dell’ulteriore somma di euro 8.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti, principali e successivi, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per irispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5766/2025 20Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18800/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris