CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 aprile 1990
Cassazione n. 19215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Oé ha concluso chiedendo 'icJi-A,0„AA-t, 2-< i Lì, ud)tó il difensore k.ajz'(—e t, "\> [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22.4.2021 la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A e B dell'imputazione, rispettivamente di violenza privata e di lesione personale, ha rideterminato la pena al predetto inflitta quantificandola in mesi 5 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 648, comma 2, del codice di rito, nonché l'inosservanza degli artt. 179, comma 1, 598, 420-ter, commi 1 e 5, 541 del codice di rito. Premesso che l'udienza del 22 Aprile 2021 dinanzi alla Corte di appello si sarebbe dovuta celebrare in absentía e in camera di consiglio ex articolo 23 del Decreto Legge n. 149/2020, pur avendo sia il procuratore generale presso la corte di appello che il difensore dell'imputato trasmesso le conclusioni scritte all'indirizzo di posta elettronica certificata dal giudice di appello, l'udienza è stata erroneamente fissata e celebrata in pubblica udienza con la presenza del solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'altra parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; tanto che, all'esito della stessa, sono state presentate le conclusioni e le note specifiche nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e di sua madre [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita in primo grado in qualità di proprietaria della mini car di cui all'imputazione per il reato di danneggiamento, per il quale l'imputato è stato assolto dal Tribunale di Campobasso con sentenza non impugnata e pertanto irrevocabile sul punto. La Corte di appello di Campobasso, in palese inosservanza ed erronea applicazione degli articoli su indicati, ha errato sia nel non avere preso atto che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere oramai fuori dal processo non essendo stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza che aveva assolto l'imputato dall'unico reato che la riguardava, sia anche nel non ritenere indispensabile la presenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia, essendo stata l'udienza celebrata in forma pubblica. La Corte territoriale, in particolare, non solo ha consentito la inammissibile presenza del procuratore della signora [OSCURATO:PERSONA] ma ha anche condannato l'appellante a rifondere le non dovute spese per la detta parte civile, e tutto ciò nell'assenza incolpevole del difensore dell'imputato.2.2. Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2.3. Col terzo motivo deduce la violazione degli artt. 187, 431, comma 1, lettera a), del codice di rito nonché degli artt. 499, comma 5, 511, comma 4, e 191 del codice di rito. 2.4. Col quarto motivo deduce vizio argomentativo lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cod. pen. Indi insta per la immediata pronuncia di non doversi procedere per il reato di lesione personale in virtù dell'intervenuta remissione della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] con relativa accettazione dell'imputato — che allega al ricorso — e per l'annullamento, nel resto, della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, querelante, ha, nel verbale redatto dall'Ufficiale di P. S. presso la Questura di Campobasso in data 15.5.2021, allegato al ricorso, dichiarato di rimettere la querela nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], remissione contestualmente, da questi, accettata. Conseguentemente deve essere emessa sentenza di annullamento, senza rinvio, per essere il reato di lesione volontaria di cui al capo b) dell'imputazione estinto per remissione di querela, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il reato di lesioni volontaria, contestato, è infatti procedibile a querela di parte, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. pen. D'altro canto la remissione di querela, ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 ), come è avvenuto nel caso di specie. 2. Fondato è altresì il primo motivo di ricorso.Risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che l'udienza celebrata davanti alla corte di appello in data 22.4.2021 ha avuto luogo in assenza dell'imputato e del suo difensore in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Essa, infatti, è stata celebrata alla presenza del procuratore generale presso la detta corte distrettuale e del solo difensore delle parti civili, a seguito della richiesta di trattazione orale formulata da quest'ultimo; di tale richiesta né l'imputato né il difensore sono stati resi edotti sicché la difesa dell'imputato si è limitata a presentare le conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2.1. La legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ed ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del precedente d. I. 149 (cfr. art. 1, comma 2, I. 176 cit.); nonché - per quel che qui rileva - ha posto all'art. 23-bis la medesima disciplina per i giudizi di appello nel periodo di emergenziale. Ebbene, in forza della predetta normativa, proprio a cagione dell'emergenza epidemiologica, nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge (da ultimo prorogato dall'art. 16 decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, a mezzo del difensore. In mancanza di richiesta di discussione orale è previsto un contraddittorio cartolare; in particolare, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, o negli altri modi individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, e la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti, che, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso anch'esso per via telematica alla cancelleria della corte d'appello. La normativa, che disciplina le modalità della richiesta di trattazione orale e dello svolgimento del contraddittorio in mancanza di essa, nulla dispone in ordine agli eventuali adempimenti conseguenti alla richiesta di una delle parti, e, in particolare, in ordine alle modalità per rendere edotte le altre parti della richiesta medesima. Si tratta di un profilo di certo rilevante per garantire che, ove sia stata avanzata richiesta di discussione orale, possa avere luogo il contraddittorio nell'udienza che verrà celebrata.Difatti, le parti che non hanno avanzato la richiesta ben possono ritenere che tale udienza di trattazione orale non avrà luogo, essendo prevista ope legis, nei termini predetti e senza necessità di specifica comunicazione, la decisione in camera di consiglio con il solo contraddittorio cartolare (cfr. Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D.G., n.m.). Ritiene il Collegio che proprio per tale ultima ragione non possa porsi a carico della parte che non ha fatto richiesta di discussione orale l'onere di verificare che nessuna delle altre parti abbia avanzato tale richiesta. Ragion per cui, pur in mancanza di un'espressa previsione di legge, un'interpretazione sistematica (in mancanza della quale la normativa sopra richiamata si esporrebbe a censure in punto di compatibilità con i princìpi costituzionali e con la Carta EDU) impone di ritenere che, qualora, a fronte di una richiesta di discussione orale, la Corte di appello celebri udienza in assenza delle parti private (o di una di esse) che non ne hanno fatto richiesta e non sono state ritualmente edotte della trattazione del giudizio nelle forme ordinarie, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi della disciplina posta dagli artt. 178, comma 1, lett. c), secondo cui «è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti [...] l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private», e 180 cod. proc. pen. In conclusione, sulla base di quanto appena considerato, la celebrazione dell'udienza tenutasi il 22 aprile 2021, in assenza dell'imputato e del suo difensore e alla presenza delle altre parti, ha prodotto una nullità a regime intermedio, ritualmente denunciata con il ricorso per cassazione in scrutinio. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni per intervenuta remissione di querela; la medesima sentenza deve essere altresì annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, assorbite le ulteriori censure. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni per intervenuta remissione di querela. Annulla la medesima sentenza con rinv