CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 01558/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 7 marzo 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 8 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina in concorso, di cui agli artt. 56, 61 comma primo n. 5), 110, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso (replicato con le note di udienza trasmesse in data 17 novembre u.s.), che contesta il vizio di travisamento della prova e l'erronea valutazione del materiale probatorio stesso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pure, che il predetto motivo - oltre ad essere aspecifico ed inconferente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; tenuto conto, altresì, che nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante; ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame, dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e la logicità della motivazione adottata nella sentenza impugnata che, nel caso in esame, appare coerente e logica. Difatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per raggiungere il proprio convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Suprema Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.