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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 34386/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 486/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E COZZILE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA,n. 974/2016 depositata il 25/05/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 relativamente ad un immobile ubicato nel comune di Massa e Cozzile, via Maggio n. 95 e 99, acquistato nel 2005 – avvisi di accertamento con cui il Comune di Massa e Cozzile, disconoscendo la riduzione del 50%, applicata dalla contribuente per l’inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 504 del 1992, richiedeva il maggior importo.

2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale respingeva il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributariaregionale.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

4. Il Comune si è costituito con controricorso, sostenendo l’infondatezza del ricorso e reiterando la questione di legittimità costituzionale già proposta in sede di merito in ordine all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 (questione su cui questa Corte non si sofferma, stante l’assenza di rilevanza ai fini della decisione).

5. Fissata all'udienza pubblica del 15 novemb re 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Il Comune ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i primi due motivi la ricorrente ha dedotto, sia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, sia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto di pronunciato ex articolo 112 c.p.c., avendo la Commissione regionale erroneamente rigettato il corrispondente motivo di appello, interpretando l’originario motivo del ricorso come censura della violazione del principio del contraddittorio, mentre, in realtà, esso era finalizzato a criticare l'omessa motivazione degli avvisi in ordine alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile (e già in possesso del Comune), nonché l'omessa motivazione sulla istanza di autotutela presentata. 2.Le censure sono infondate, in quanto il decidente ha esaminato il menzionato motivo di appello, interpretandolo correttamente, e lo ha respinto con la seguente argomentazione (e non solo con quella riportata nel ricorso nell’esposizione dei motivi de quibus): “non è il Comune a dover motivare l'assenza delle condizioni di legge per accordare allo stesso il beneficio". 3.Con il terzo motivo la contribuente ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990; per avere la Commissione tributaria regionale escluso la violazione, da parte del Comune, dei principi di leale collaborazione e del contraddittorio, nonostante la mancata esplicitazione, nella motivazione degli avvisi di accertamento, delle ragioni in base alle quali non era stata considerata l’attestazione di inagibilità contenuta nella documentazione prodotta in Comune prima della notifica degli atti di contestazione (perizia di stima dell’Ing.

Monti del 2007, all. 2 all’atto di appello, e dichiarazione del geom.

Gonfiotti del 2011, all. 6 al ricorso di primo grado) e nonostante la mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di autotutela presentata.

3.1. Per quanto attiene al primo profilo dellacensura, deve rilevarsi che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd.

Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Sez. 5, n. 11052 del 9/05/2018, Rv. 648361 - 01).

Alla luce di tale principio, la decisione impugnata risulta corretta, atteso che, nonostante il mancato esplicito riferimento, negli avvisi di accertamento impugnati, alla perizia di stima dell’Ing.

Monti del 2007 ed alla dichiarazione del geom.

Gonfiotti del 2011, la motivazione di tali provvedimenti contiene l’individuazione degli elementi costitutivi del rapporto tributario e l’implicito disconoscimento dell’agevolazione pretesa, sicché il diritto di difesa del contribuente non ha subito alcun pregiudizio.

A ciò si aggiunga che a p. 5 del ricorso il ricorrente ha allegato che la perizia di stima dell’Ing.

Monti è stata depositata presso l’[OSCURATO:PERSONA] ed edilizia privata del Comune di Massa e Cozille, mentre nessuna precisazione ha fornito rispetto alla dichiarazione del Geom.

Gonfiotti.

Invero, proprio i principi invocati di leale collaborazione e di cooperazione avrebbero imposto, quantomeno, una segnalazione preventiva degli stessi documenti all’ufficio competente alla liquidazione del tributo al fine di sollecitare la (pretesa) espressa motivazione sugli stessi negli avvisi di accertamento.

Deve, difatti, affermarsi il seguente principio di diritto: il divieto posto dall’art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000, all’Amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente documenti ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche non comporta l’obbligo di estendere la motivazione a tutte le circostanze note alla [OSCURATO:PERSONA], atteso che una simile interpretazione contrasterebbe con il principio di semplificazione dell’attività amministrativa, che è proiezione di quello costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che impone una motivazione completa ed esaustiva, ma essenziale e, quindi, limitata ai presupposti dell’atto impositivo. 3.2.Per quanto concerne il secondo profilo dedotto, è sufficiente evidenziare che la mancata risposta della [OSCURATO:PERSONA] all’istanza di autotutela tributaria non può tradursi, dal punto di vista ontologico prima ancora che giuridico, in un vizio dell’originario provvedimento di cui il contribuente chiede il ritiro, in quanto il comportamento successivo non può incidere su un atto già adottato, determinandone l’illegittimità.

Occorre, inoltre, ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Sez. 5, n. 7318 del 7/03/2022, Rv. 664098 - 0 1).

Nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2017 si legge, inoltre, che, ”stante il carattere non doveroso dell'autotutela tributaria, non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, né può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente …. , con la conseguenza che non è contestabile davanti ad alcun giudice”.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, violerebbero i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a., affermando che i principi de quibus non impongono la previsione legislativa di detto dovere, poiché, al contrario, proprio nel principio di buon andamento amministrativo si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione. 4.Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 8, comma 1, del d.gls. n. 504 del 1992, 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, non avendo la Corte ritenuto l'immobile inagibile e, quindi, assoggettabile al beneficio fiscale della riduzione dell’i.c.i. al 50% nonostante la documentazione prodotta, in possesso del Comune (perizia di stima dell’Ing.

Monti del 2007, all. 2 all’atto di appello, e dichiarazione del geom.

Gonfiotti del 2011, all. 6 al ricorso di primo grado) ed in particolare nonostante la mancata contestazione, da parte del Comune, della perizia dell’Ing.

Monti (“la contribuente non avrebbe dimostrato nel caso in esame l’inagibilità del complesso immobiliare”; “l’omessa contestazione, da parte dell’Amministrazione comunale, delle risultanze delle perizia de qua implica, infatti, la pacificità del fatto in essa rappresentato: l’inagibilità dell’immobile per cui si controverte”).

Nel motivo si è denunciata, inoltre, l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che per usufruire dell’agevolazione in esame è necessario attenersi alla specifica disciplina prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992. 4.1 Neppure tale motivo può essere accolto.

Per quanto concerne il primo profilo, che attiene all’asserita violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod.proc.civ., è sufficiente osservare che la perizia dell’Ing.

Monti è stata prodotta solo in appello e che il Comune ha contestato la ritualità della produzione, addirittura prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cui la specifica difesa, sia pure in rito, esclude la mancata contestazione del contenuto del documento.

Del resto, il rubricato vizio non consente di attingere, tramite tale censura, il giudizio in fatto reso dalla CTR; l'esame circa la fondatezza della censura presuppone, infatti, una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito.

E' noto, che la Corte di legittimità non è giudice del fatto e pertanto non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l'esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002).

Nella concreta fattispecie, la Regionale ha valutato la prima perizia di parte, assumendo che da essa come dalle altre, depositate successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento, non risultavano elementi concreti da cui inferire la dedotta inagibilità dell’immobile.

Il rigetto del primo profilo del motivo comporta l’assorbimento del secondo profilo, in quanto, verificata la corretta esclusione, da parte della sentenza impugnata, della prova dell’inagibilità, l’ulteriore argomentazione giuridica non è dirimente. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.300,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 486/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E COZZILE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA,n. 974/2016 depositata il 25/05/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 relativamente ad un immobile ubicato nel comune di Massa e Cozzile, via Maggio n. 95 e 99, acquistato nel 2005 – avvisi di accertamento con cui il Comune di Massa e Cozzile, disconoscendo la riduzione del 50%, applicata dalla contribuente per l’inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 504 del 1992, richiedeva il maggior importo. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale respingeva il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributariaregionale. 3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 4. Il Comune si è costituito con controricorso, sostenendo l’infondatezza del ricorso e reiterando la questione di legittimità costituzionale già proposta in sede di merito in ordine all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 (questione su cui questa Corte non si sofferma, stante l’assenza di rilevanza ai fini della decisione). 5. Fissata all'udienza pubblica del 15 novemb re 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. Il Comune ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi due motivi la ricorrente ha dedotto, sia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, sia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto di pronunciato ex articolo 112 c.p.c., avendo la Commissione regionale erroneamente rigettato il corrispondente motivo di appello, interpretando l’originario motivo del ricorso come censura della violazione del principio del contraddittorio, mentre, in realtà, esso era finalizzato a criticare l'omessa motivazione degli avvisi in ordine alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile (e già in possesso del Comune), nonché l'omessa motivazione sulla istanza di autotutela presentata. 2.Le censure sono infondate, in quanto il decidente ha esaminato il menzionato motivo di appello, interpretandolo correttamente, e lo ha respinto con la seguente argomentazione (e non solo con quella riportata nel ricorso nell’esposizione dei motivi de quibus): “non è il Comune a dover motivare l'assenza delle condizioni di legge per accordare allo stesso il beneficio". 3.Con il terzo motivo la contribuente ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990; per avere la Commissione tributaria regionale escluso la violazione, da parte del Comune, dei principi di leale collaborazione e del contraddittorio, nonostante la mancata esplicitazione, nella motivazione degli avvisi di accertamento, delle ragioni in base alle quali non era stata considerata l’attestazione di inagibilità contenuta nella documentazione prodotta in Comune prima della notifica degli atti di contestazione (perizia di stima dell’Ing. Monti del 2007, all. 2 all’atto di appello, e dichiarazione del geom. Gonfiotti del 2011, all. 6 al ricorso di primo grado) e nonostante la mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di autotutela presentata. 3.1. Per quanto attiene al primo profilo dellacensura, deve rilevarsi che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Sez. 5, n. 11052 del 9/05/2018, Rv. 648361 - 01). Alla luce di tale principio, la decisione impugnata risulta corretta, atteso che, nonostante il mancato esplicito riferimento, negli avvisi di accertamento impugnati, alla perizia di stima dell’Ing. Monti del 2007 ed alla dichiarazione del geom. Gonfiotti del 2011, la motivazione di tali provvedimenti contiene l’individuazione degli elementi costitutivi del rapporto tributario e l’implicito disconoscimento dell’agevolazione pretesa, sicché il diritto di difesa del contribuente non ha subito alcun pregiudizio. A ciò si aggiunga che a p. 5 del ricorso il ricorrente ha allegato che la perizia di stima dell’Ing. Monti è stata depositata presso l’[OSCURATO:PERSONA] ed edilizia privata del Comune di Massa e Cozille, mentre nessuna precisazione ha fornito rispetto alla dichiarazione del Geom. Gonfiotti. Invero, proprio i principi invocati di leale collaborazione e di cooperazione avrebbero imposto, quantomeno, una segnalazione preventiva degli stessi documenti all’ufficio competente alla liquidazione del tributo al fine di sollecitare la (pretesa) espressa motivazione sugli stessi negli avvisi di accertamento. Deve, difatti, affermarsi il seguente principio di diritto: il divieto posto dall’art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000, all’Amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente documenti ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche non comporta l’obbligo di estendere la motivazione a tutte le circostanze note alla [OSCURATO:PERSONA], atteso che una simile interpretazione contrasterebbe con il principio di semplificazione dell’attività amministrativa, che è proiezione di quello costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che impone una motivazione completa ed esaustiva, ma essenziale e, quindi, limitata ai presupposti dell’atto impositivo. 3.2.Per quanto concerne il secondo profilo dedotto, è sufficiente evidenziare che la mancata risposta della [OSCURATO:PERSONA] all’istanza di autotutela tributaria non può tradursi, dal punto di vista ontologico prima ancora che giuridico, in un vizio dell’originario provvedimento di cui il contribuente chiede il ritiro, in quanto il comportamento successivo non può incidere su un atto già adottato, determinandone l’illegittimità. Occorre, inoltre, ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Sez. 5, n. 7318 del 7/03/2022, Rv. 664098 - 0 1). Nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2017 si legge, inoltre, che, ”stante il carattere non doveroso dell'autotutela tributaria, non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, né può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente …. , con la conseguenza che non è contestabile davanti ad alcun giudice”. Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, violerebbero i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a., affermando che i principi de quibus non impongono la previsione legislativa di detto dovere, poiché, al contrario, proprio nel principio di buon andamento amministrativo si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione. 4.Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 8, comma 1, del d.gls. n. 504 del 1992, 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, non avendo la Corte ritenuto l'immobile inagibile e, quindi, assoggettabile al beneficio fiscale della riduzione dell’i.c.i. al 50% nonostante la documentazione prodotta, in possesso del Comune (perizia di stima dell’Ing. Monti del 2007, all. 2 all’atto di appello, e dichiarazione del geom. Gonfiotti del 2011, all. 6 al ricorso di primo grado) ed in particolare nonostante la mancata contestazione, da parte del Comune, della perizia dell’Ing. Monti (“la contribuente non avrebbe dimostrato nel caso in esame l’inagibilità del complesso immobiliare”; “l’omessa contestazione, da parte dell’Amministrazione comunale, delle risultanze delle perizia de qua implica, infatti, la pacificità del fatto in essa rappresentato: l’inagibilità dell’immobile per cui si controverte”). Nel motivo si è denunciata, inoltre, l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che per usufruire dell’agevolazione in esame è necessario attenersi alla specifica disciplina prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992. 4.1 Neppure tale motivo può essere accolto. Per quanto concerne il primo profilo, che attiene all’asserita violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod.proc.civ., è sufficiente osservare che la perizia dell’Ing. Monti è stata prodotta solo in appello e che il Comune ha contestato la ritualità della produzione, addirittura prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cui la specifica difesa, sia pure in rito, esclude la mancata contestazione del contenuto del documento. Del resto, il rubricato vizio non consente di attingere, tramite tale censura, il giudizio in fatto reso dalla CTR; l'esame circa la fondatezza della censura presuppone, infatti, una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito. E' noto, che la Corte di legittimità non è giudice del fatto e pertanto non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l'esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002). Nella concreta fattispecie, la Regionale ha valutato la prima perizia di parte, assumendo che da essa come dalle altre, depositate successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento, non risultavano elementi concreti da cui inferire la dedotta inagibilità dell’immobile. Il rigetto del primo profilo del motivo comporta l’assorbimento del secondo profilo, in quanto, verificata la corretta esclusione, da parte della sentenza impugnata, della prova dell’inagibilità, l’ulteriore argomentazione giuridica non è dirimente. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.300,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 34386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris