CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 33816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo, di conferma delladecisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] di furto di energia elettrica aggravato dalla destinazione della res apubblico servizio e dalla violenza sulle cose.2. Ricorre per cassazione l’imputata, con il ministero del difensore di fiduciaavvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, di seguito enunciati neilimiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione di legge e correlativizi della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità conriferimento alla commissione del fatto da parte dell’imputata, in assenza di provadella stabile occupazione dell’immobile.2.2. Con il secondo motivo, analoghe censure vengono mosse con riguardoal giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla misura della pena.3. Il ricorso è inammissibile.4. Il primo motivo è manifestamente infondato per difetto di specificità, ancheper omesso confronto con la sentenza impugnata, che, conformemente a quella diprimo grado, ha indicato (pg. 3) i criteri di individuazione dell’autore del fatto inmaniera logica e chiara, oltre che attraverso corretti richiami giurisprudenziali(Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021 Rv. 281440).5. Anche il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato.5.1.Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di circostanze,la concedibilità e il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituiscono esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito einsindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anchesolo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorraun'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Rv. 279838 – 02)5.2.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno incentrato la propriavalutazione, con motivazione che si sottrae a censure di manifesta illogicità, sullagravità del fatto.6.Anche con riguardo all’ammontare della pena, è principio consolidato diquesta Corte quello secondo il quale la determinazione della misura della pena trail minimo ed il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudicedi merito, che assolve il proprio compito anche laddove abbia valutatoglobalmente, con sintetica motivazione, gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., specie tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fasciamedio-bassa rispetto alla pena edittale, nel quale caso essendo impliciti glielementi di cui all'art. 133 cod. pen. in quanto la sua applicazione rappresenta ilfrutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito inrapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato(Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; conf. Sez. 3 n. 38251 del16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).Nel caso di specie, i giudici di merito, per determinare il trattamentosanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento, hanno, sufficientemente,argomentato con riguardo alla gravità dei fatti, peraltro, assestando la pena basein maniera prossima al minimo e al di sotto del medio edittale.7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen.)la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché,trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergentidal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, infavore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruofissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 3 giugno 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena