Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:442
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0406
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 30 maggio 2024 (
1
)
Causa C‑406/22
CV
contro
[OSCURATO:PERSONA] vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca)]
«Rinvio pregiudiziale – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Domanda giudicata manifestamente infondata – Domanda di un cittadino di un paese di origine sicuro – Concetto di paese di origine sicuro – Moldova – Articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) – Deroga agli obblighi stabiliti dalla CEDU in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico – Conseguenze del ricorso all’articolo 15 della CEDU sulla possibilità di considerare un paese terzo come paese di origine sicuro – Paese terzo considerato sicuro solo in parte – Poteri d’ufficio del giudice nazionale»
I.
Introduzione
1.
Le norme procedurali comuni per il riconoscimento di protezione internazionale previste dalla direttiva 2013/32/UE (
2
) permettono un trattamento specifico delle domande presentate da persone che, in sostanza, sono cittadini di un paese designato come «paese di origine sicuro». Tale designazione ha importanti conseguenze giuridiche che limitano le condizioni ai sensi delle quali tali domande vengono esaminate.
2.
Attualmente non esiste un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. Di converso, la direttiva 2013/32 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare siffatti elenchi a fini nazionali. Sebbene la nozione di «paese di origine sicuro» sia impiegata in misura alquanto diffusa negli [OSCURATO:PERSONA] membri (19 di essi), non tutti vi fanno ricorso (
3
). Parimenti, tale nozione è stata oggetto di critiche.
3.
L’elenco adottato dalla Repubblica ceca comprende la Moldova.
4.
Investito di un ricorso avverso tale decisione, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), giudice del rinvio, nutre dubbi quanto al modo in cui la nozione di paese di origine sicuro debba essere intesa alla luce delle circostanze esposte qui di seguito.
5.
In primo luogo, la designazione della Moldova come paese di origine sicuro da parte della Repubblica ceca è (o, a quanto pare,
era
all’epoca) subordinata a un’eccezione territoriale concernente la Transnistria, una regione della parte orientale del paese, nei pressi della frontiera ucraina. Dal fascicolo risulta che tale eccezione è stata introdotta a causa dell’impossibilità, per la Moldova, di esercitare autorità su tale regione.
6.
In secondo luogo, nel corso del 2022 la Moldova, parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») (
4
), ha fatto ricorso all’articolo 15 di quest’ultima, che consente di derogare agli obblighi previsti da tale strumento in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico.
7.
Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio chiede se la circostanza che un paese abbia fatto ricorso alle disposizioni dell’articolo 15 della CEDU significhi che esso non può più essere considerato un paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32. Esso chiede inoltre se la direttiva in parola vieti agli [OSCURATO:PERSONA] membri di designare un paese come paese di origine sicuro solo in parte, con un’eccezione territoriale. Infine, qualora dall’esame dell’una o dell’altra di tali questioni risulti che il diritto dell’Unione osta alla designazione della Moldova come paese di origine sicuro, esso chiede se la direttiva 2013/32 gli imponga di rilevare d’ufficio tale questione.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto internazionale
8.
L’articolo 15 della CEDU prevede quanto segue:
«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni [OSCURATO:PERSONA] contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla [CEDU], nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.
3. [OSCURATO:PERSONA] contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione».
B.
Diritto dell’Unione
a)
Protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea (
5
)
9.
L’articolo unico del protocollo n. 24 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
a)
se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell’articolo 15 della [CEDU], all’adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti [dalla CEDU];
(…)».
b)
Direttiva 2013/32
10.
L’articolo 31 della direttiva 2013/32, intitolato «Procedura di esame», stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.
(…)
8. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:
(…)
b)
il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; (…)
(…)».
11.
L’articolo 32 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande infondate», così dispone:
«(…)
2. Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale».
12.
L’articolo 36 della direttiva 2013/32, intitolato «Concetto di paese di origine sicuro», prevede quanto segue:
«1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:
a)
questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero
b)
è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE [ (
6
)].
2. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro».
13.
L’articolo 37 della direttiva 2013/32, intitolato «Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri», così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.
3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’EASO, dall’[OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri notificano alla [OSCURATO:PERSONA] i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo».
14.
L’articolo 46 della direttiva 2013/32, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
a)
la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
i)
di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
ii)
di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2;
iii)
presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 43, paragrafo 1;
iv)
di non procedere a un esame a norma dell’articolo 39;
b)
il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
c)
una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 45.
(…)
3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [direttiva 2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono altresì disporre il riesame d’ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 43.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.
6. Qualora sia stata adottata una decisione:
a)
di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l’esame conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all’articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
(…)
un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso.
(…)».
15.
L’allegato I della direttiva 2013/32, intitolato «Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1», prevede quanto segue:
«Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della [direttiva 2011/95], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a)
le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
b)
il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella [CEDU] e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, [della CEDU];
c)
il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;
d)
un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà».
C.
Diritto ceco
16.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), dello zákon č. 325/1999 Sb., o azylu (legge 325/1999 sull’asilo; in prosieguo: la «legge sull’asilo») stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente legge (...), per “paese di origine sicuro” si intende lo Stato di cui lo straniero è cittadino o, nel caso di un apolide, lo Stato della sua ultima residenza permanente,
1. nel quale non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale,
2. che né i cittadini né gli apolidi abbandonano per i motivi di cui all’articolo 12 o all’articolo 14, lettera a), [della legge sull’asilo],
3. che ha ratificato e rispetta i trattati internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, comprese le disposizioni concernenti i mezzi di ricorso effettivi, e
4. che consente ad enti giuridici di monitorare la situazione per quanto concerne il rispetto dei diritti umani (...)».
17.
Dalla decisione di rinvio discende che l’articolo 2 della vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců (decreto n. 328/2015 che attua la legge sull’asilo e la legge sulla protezione temporanea degli stranieri; in prosieguo: il «decreto n. 328/2015») stabiliva, all’epoca dei fatti, che la Repubblica ceca considerava la Moldova come un paese di origine sicuro, ad eccezione della Transnistria (
7
).
18.
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, della legge sull’asilo, una domanda di protezione internazionale viene respinta in quanto manifestamente infondata se il richiedente proviene da un paese che la Repubblica ceca considera un paese di origine sicuro, a meno che il richiedente dimostri che nel suo caso il paese in questione non può essere ritenuto tale. Se sussistono ragioni per un tale rigetto, non si valuta se il richiedente soddisfi i motivi per la concessione dell’asilo o della protezione sussidiaria e non si valutano i fatti attestanti che il richiedente potrebbe essere esposto a persecuzione o che rischi un danno grave.
19.
Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della legge sull’asilo, la presentazione di un ricorso contro una decisione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della legge sull’asilo non ha effetto sospensivo (
8
).
20.
Tuttavia, a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, dello zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (legge n. 150/2002, codice del processo amministrativo; in prosieguo: il «codice del processo amministrativo»), il giudice, su richiesta del ricorrente e dopo aver ascoltato il resistente, concede con ordinanza l’efficacia sospensiva al ricorso qualora l’esecuzione o altre conseguenze giuridiche della decisione possano causare al ricorrente un danno sproporzionatamente maggiore rispetto a quello che la concessione dell’effetto sospensivo potrebbe causare a terzi, purché ciò non sia contrario ad un importante interesse pubblico.
21.
Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del codice del processo amministrativo, «il giudice esamina i punti contestati della decisione nei limiti dei motivi dedotti».
III.
Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
22.
Dalla decisione di rinvio risulta che, nel gennaio 2022, la Moldova ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della crisi energetica e che, il 24 febbraio 2022, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, la Moldova ha dichiarato lo stato d’emergenza di assedio e di guerra. Nella decisione di rinvio si dichiara inoltre che, il 25 febbraio 2022, la Moldova ha notificato al Consiglio d’Europa il suo ricorso all’articolo 15 della CEDU.
23.
Il 9 febbraio 2022 CV ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca. Nella sua domanda, egli ha affermato di essere stato testimone di un incidente nel corso del quale il conducente di un veicolo ha ucciso un pedone salendo sul marciapiede. Il conducente del veicolo è fuggito dal luogo del delitto. Quella stessa sera, alcuni ignoti si sono recati a casa di CV, lo hanno portato nel bosco e lo hanno picchiato. CV è fuggito e si è nascosto. Due giorni dopo, ritornando a casa, ha scoperto che essa era stata data alle fiamme. Poco dopo, egli è fuggito dalla Moldova verso la Repubblica ceca, utilizzando un passaporto rumeno falso per entrare nel paese. CV ha inoltre dichiarato che la polizia moldova afferma di non aver identificato gli autori del presunto incidente e che egli teme di fare ritorno in Moldova per il timore di poter subire danni sia da parte dei suoi aggressori, sia a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.
24.
Dalla decisione di rinvio risulta che nel 2016 e, in seguito, nel 2019, prima di presentare la sua domanda di protezione internazionale, CV ha fatto ritorno in Moldova e, nel tentativo di passare inosservato, ha informato delle sue visite soltanto i cugini. CV ha ammesso di essere stato oggetto di un’espulsione amministrativa nel 2016, per un periodo di due anni, che era stata disposta in quanto egli aveva lavorato con un passaporto rumeno falso. Inoltre, nel 2020, egli ha ricevuto un ordine di allontanamento, che è stato nuovamente emesso il 23 gennaio 2022. Egli ha spiegato di non aver presentato prima una domanda di protezione internazionale in quanto non ne comprendeva il meccanismo.
25.
L’8 marzo 2022 il Ministero ha respinto la sua domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della legge sull’asilo. Il Ministero ha fondato tale decisione su informazioni relative alla situazione politica e di sicurezza in Moldova (informazioni che, secondo la decisione di rinvio, il Ministero ha tratto da due documenti risalenti alla metà del 2021 (
9
) e dalla propria relazione del gennaio 2022) e sul fatto che, in forza del decreto n. 328/2015, la Repubblica ceca considerava la Moldova, ad eccezione della Transnistria, come un paese di origine sicuro (
10
).
26.
Dalla decisione di rinvio risulta altresì che il Ministero ha ritenuto che un richiedente protezione internazionale proveniente da un paese di origine sicuro è tenuto ad assolvere un onere probatorio più gravoso e dimostrare che, nelle sue circostanze individuali, tale paese non è sicuro. Il Ministero ha ritenuto che CV non avesse assolto siffatto onere della prova e, per tale motivo, non ha esaminato se egli potesse beneficiare dell’asilo o della protezione internazionale. Più specificamente, il Ministero ha ritenuto che CV non avesse assolto l’onere della prova richiesto per varie ragioni.
27.
In primo luogo, al momento dell’adozione della decisione di rigetto, nulla indicava che il conflitto in Ucraina si sarebbe esteso alla Moldova. In secondo luogo, il Ministero ha riconosciuto che, pur essendo riscontrabili lacune di fondo concernenti il rispetto dello Stato di diritto in Moldova, in particolare per quanto riguarda il potere giudiziario, e sebbene gli oppositori del regime politico, i loro avvocati e gli attivisti possano essere esposti a un rischio di persecuzione ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2011/95, il richiedente non ha sostenuto di appartenere ad alcuno di tali gruppi. In terzo luogo, il Ministero ha dichiarato che il richiedente avrebbe potuto chiedere protezione alle autorità della Moldova, ma non lo ha fatto. In quarto luogo, il Ministero ha affermato che, sulla base di un esame dei fatti nel loro complesso, il solo motivo per cui CV ha presentato una domanda di protezione internazionale è la regolarizzazione della sua permanenza nella Repubblica ceca.
28.
CV ha proposto un ricorso dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno).
29.
Il 9 maggio 2022, su domanda di CV, il giudice del rinvio ha sospeso l’esecuzione della decisione del Ministero, basandosi sull’argomento di CV secondo cui, in caso di ritorno in Moldova, egli sarebbe stato esposto al rischio di subire danni gravi da parte dei suoi aggressori. Il giudice del rinvio ha inoltre tenuto conto del fatto che, l’8 maggio 2022, l’esercito separatista della Transnistria aveva iniziato i preparativi per un conflitto. Inoltre, tale giudice ha tenuto conto del fatto che, il 28 aprile 2022, a causa della guerra in Ucraina, la Moldova aveva notificato al Consiglio d’Europa una proroga sia della deroga ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 15 della CEDU, sia dello stato di emergenza, fino al 23 giugno 2022.
30.
In tali circostanze, ritenendo che l’esito del ricorso di CV dipenda dall’interpretazione della nozione di «paese di origine sicuro» ai sensi della direttiva 2013/32, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il criterio per determinare i paesi di origine sicuri ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, [della direttiva 2013/32], contenuto all’allegato I, lettera b), di tale direttiva – ossia che il paese in questione offra protezione contro le persecuzioni o i maltrattamenti attraverso il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla [CEDU], e in particolare di quei diritti inderogabili ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale Convenzione – debba essere interpretato nel senso che quando un paese deroga agli obblighi derivanti dalla [CEDU] in caso di minaccia ai sensi dell’articolo 15 di tale Convenzione, non soddisfa più le condizioni per essere designato come paese di origine sicuro.
2)
Se gli articoli 36 e 37 [della direttiva 2013/32] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi un paese come paese di origine sicuro solo in parte, con alcune eccezioni territoriali nei confronti delle quali non si applica la presunzione che quella parte del paese sia sicura per il richiedente, e, allorché uno Stato membro designa come sicuro un paese con tali eccezioni territoriali, il paese nel suo complesso non possa essere allora considerato un paese di origine sicuro ai fini della direttiva.
3)
In caso di risposta affermativa a una delle due questioni preliminari di cui sopra, se l’articolo 46, paragrafo 3, [della direttiva 2013/32], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che un giudice chiamato a decidere su un mezzo di impugnazione contro una decisione di manifesta infondatezza di una domanda ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, [di tale direttiva], emessa nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), [della stessa direttiva], deve tenere conto d’ufficio, anche in assenza di un’eccezione da parte del richiedente, del fatto che la designazione di un paese come sicuro per le ragioni indicate è contraria al diritto dell’Unione europea».
31.
I governi ceco, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno presentato osservazioni scritte. I governi ceco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA], hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti della Corte nell’udienza del 6 giugno 2023.
IV.
Analisi
32.
Al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali, spiegherò, anzitutto, che taluni sviluppi che sembrano essere intervenuti a seguito del deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame non escludono la rilevanza della risposta della Corte ai fini della soluzione della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio (A). In seguito, svolgerò alcune osservazioni preliminari sulla nozione di paese di origine sicuro (B). In risposta alla prima questione, spiegherò che la mera circostanza che un paese abbia invocato l’articolo 15 della CEDU non osta alla sua designazione come paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32 (C). In risposta alla seconda questione, esporrò le ragioni che mi inducono a concludere che la direttiva 2013/32 permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri di designare un paese di origine come sicuro soltanto sulla base del suo intero territorio (D). Infine, mi occuperò della terza questione pregiudiziale e suggerirò che la direttiva 2013/32 impone al giudice nazionale di rilevare
d’ufficio
l’incompatibilità con la direttiva 2013/32 della designazione di un paese come paese di origine sicuro (E).
A.
Se sia necessario rispondere alle questioni pregiudiziali
33.
Da un lato, rilevo che la prima questione concerne le conseguenze da trarre dalla decisione di un paese terzo di invocare l’articolo 15 della CEDU per quanto attiene alla possibilità, per uno Stato membro, di continuare a designarlo come paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32. Mi occuperò dei dettagli del regime legato all’articolo 15 della CEDU nel prosieguo, ma rilevo sin d’ora che, l’11 aprile 2024, la Moldova ha notificato al Consiglio d’Europa la cessazione di tale regime con effetto dal 31 dicembre 2023 (
11
).
34.
Dall’altro lato, la seconda questione concerne la possibilità, per uno Stato membro, di designare un paese terzo come paese di origine sicuro con un’eccezione territoriale. A tal riguardo, ho già osservato che l’eccezione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale sembra essere stata eliminata con effetto dal 1
o
ottobre 2023 (
12
). A partire da tale data, risulta che la Repubblica ceca considera la Moldova come paese di origine sicuro nella sua interezza.
35.
Infine, la terza questione è legata alle risposte fornite alla prima e alla seconda questione e la sua rilevanza dipende da esse.
36.
Dalla decisione di rinvio risulta, in sostanza, che, qualora la Corte statuisca che il ricorso all’articolo 15 della CEDU o l’esistenza dell’eccezione territoriale di cui trattasi ostano alla designazione della Moldova come paese di origine sicuro, ciò significherebbe che la domanda di CV non avrebbe dovuto essere esaminata nell’ambito del regime particolare di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro.
37.
Tale precisazione, naturalmente, è stata formulata alla luce della situazione giuridica esistente al momento dell’adozione della decisione di rinvio. Considerati gli sviluppi di cui sopra, non sono certo delle precise conseguenze che la soluzione dei quesiti posti con la prima e la seconda questione potrebbe avere nella causa di cui al procedimento principale, qualora la Corte risponda a una o a entrambe le questioni nel senso sopra indicato.
38.
Tuttavia, sono del parere che tale osservazione non renda manifestamente irrilevante la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali (
13
). Infatti, mi sembra di capire che, qualora la Corte raggiunga effettivamente una delle summenzionate conclusioni, ciò potrebbe avere implicazioni procedurali sul modo in cui la domanda di CV dovrà essere trattata una volta ripreso il procedimento dinanzi al giudice del rinvio. Inoltre, gli sviluppi succintamente descritti in precedenza devono essere oggetto di verifica da parte del giudice del rinvio.
39.
Partirò quindi dalla premessa che la risposta della Corte alle questioni proposte resta rilevante ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale.
B.
Nozione di paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32
40.
La nozione di «paese di origine sicuro» s’inserisce in una categoria più ampia di nozioni connesse, quali «paese di primo asilo», «paese terzo sicuro» e «paese terzo europeo sicuro», che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono impiegare nel contesto delle procedure di asilo ai sensi della direttiva 2013/32 per rendere, in sostanza, più efficiente il processo. Tutte le nozioni in questione introducono una sorta di deroga alle regole principali che, altrimenti, disciplinerebbero l’esame delle domande di protezione internazionale, ma le loro conseguenze giuridiche sono diverse (
14
).
41.
Sin dalla loro comparsa negli anni ’90 (e dalla loro successiva rapida diffusione negli ordinamenti giuridici nazionali) (
15
), esse sono state oggetto di critiche, a motivo del fatto che possono determinare una restrizione del diritto dei richiedenti protezione internazionale a un esame adeguato della loro situazione. Al tempo stesso, quando sono accompagnate da garanzie adeguate, tali nozioni sono state anche riconosciute come strumenti idonei a migliorare la rapidità di trattamento delle (sempre maggiori) domande di protezione internazionale, consentendo allo Stato di concentrare le proprie risorse sull’esame delle domande provenienti da paesi di origine di richiedenti asilo le cui domande hanno maggiori probabilità di essere considerate fondate (
16
).
42.
La presente causa riguarda il regime di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro, che è disciplinata dagli articoli 36, 37 e dall’allegato I della direttiva 2013/32 e che, a differenza delle altre nozioni summenzionate, non dispensa le autorità competenti dall’obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale nel merito.
43.
Le caratteristiche di base di tale nozione e le conseguenze giuridiche che essa comporta sono esposte qui di seguito.
44.
In primo luogo
, dalla definizione comune della nozione di cui trattasi risulta che un paese terzo può essere designato come paese di origine sicuro se, «sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della [direttiva 2011/95], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (
17
).
45.
In secondo luogo
, l’articolo 37 della direttiva 2013/32 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a designare paesi terzi come paesi di origine sicuri, il che avviene, nella maggior parte dei casi, mediante la compilazione, a tal fine, di elenchi nazionali (
18
). Tale direttiva non ha quindi ripreso l’idea di un elenco comune che caratterizzava la direttiva 2005/85 (
19
) (la quale ha preceduto l’attuale direttiva), che tuttavia non è stata concretizzata nel vigore di tale direttiva e la cui parte pertinente, inoltre, è stata annullata dalla Corte per motivi istituzionali (
20
).
46.
Ciò detto,
in terzo luogo
, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidono di ricorrere al concetto di paese di origine sicuro, essi sono tenuti a rispettare la sua definizione comune, ricordata al precedente paragrafo 44. Ciò impone di verificare l’assenza dei rischi ivi descritti, tenendo conto di diversi fattori, elencati in forma non esaustiva nell’allegato I della direttiva 2013/32, i quali includono «a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari (…) ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella [CEDU] e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, [della CEDU]; c) il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra [ (
21
)
]
; [e] d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà».
47.
Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti anche a rispettare taluni obblighi procedurali, in particolare l’obbligo di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] le designazioni nazionali e l’obbligo di riesaminare la situazione regolarmente, «[sulla base di] una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’[EUAA] (
22
), dall’[OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti» (
23
).
48.
Un ultimo elemento, ma non per importanza
, consiste nel fatto che la designazione di un paese come paese di origine sicuro ha implicazioni significative per i richiedenti provenienti da tale paese.
49.
In primo luogo, come spiegato dalla Corte, essa determina «un regime particolare di esame», «basato su una forma di presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese di origine, la quale può essere confutata dal richiedente indicando motivi imperativi attinenti alla sua situazione particolare» (
24
).
50.
In secondo luogo, l’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a esaminare le domande presentate da richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri mediante una procedura accelerata (la cui durata «ragionevole» è fissata dagli stessi) (
25
) oppure alla frontiera o in zone di transito.
51.
In terzo luogo, nel caso in cui la domanda di una persona proveniente da un paese di origine sicuro sia ritenuta infondata, l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri anche di ritenerla «manifestamente infondata» (
26
), qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale.
52.
Conformemente a quanto osservato, in sostanza, dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], tale qualificazione aggiuntiva ha come conseguenza, in particolare, il fatto che il richiedente può non essere autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in attesa dell’esito del suo ricorso avverso la decisione di rigetto (a differenza della regola principale che si applica in caso di rigetto «semplice»), salvo che il giudice nazionale riconosca al ricorso un effetto sospensivo (
27
).
53.
Di converso, il fatto che il richiedente provenga da un paese di origine sicuro non consente alle autorità nazionali di respingere la sua domanda senza un esame individuale delle sue esigenze di protezione internazionale. Una constatazione in senso contrario sarebbe incompatibile con la direttiva 2013/32, il cui articolo 31, paragrafo 8, subordina la procedura accelerata (anche per i richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri) ai «principi e [alle] garanzie fondamentali» definiti in generale al capo II della stessa direttiva. Tali garanzie includono l’obbligo, per lo Stato membro, di garantire che le domande siano esaminate e che le decisioni siano adottate in modo individuale, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e come ribadito, nel contesto del «regime particolare di esame» in discussione in questa sede, dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 (
28
).
54.
Svolte tali osservazioni introduttive, esaminerò ora la prima questione pregiudiziale.
C.
Se invocare l’articolo 15 della CEDU impedisca a un paese terzo di mantenere la sua designazione come «paese di origine sicuro»
55.
Ricordo che, con la prima questione proposta, il giudice del rinvio chiede se il ricorso all’articolo 15 della CEDU impedisca a un determinato paese terzo di mantenere il suo status di paese di origine sicuro.
56.
Prima di valutare pienamente tale questione, svolgerò alcune osservazioni sul regime giuridico legato all’articolo 15 della CEDU (1). Su tale base, spiegherò le ragioni che mi inducono a ritenere, al pari di tutte le parti intervenienti, che invocare l’articolo 15 della CEDU non osti, di per sé, a che un paese sia considerato un paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32, purché continuino ad essere soddisfatte le condizioni di tale designazione, enunciate all’allegato I di tale direttiva, (2). Spiegherò inoltre che la mia conclusione non è rimessa in discussione dal protocollo n. 24, sul quale il giudice del rinvio ha richiamato l’attenzione e le cui implicazioni sono state discusse, in particolare, nel corso dell’udienza (3).
1.
Conseguenze del ricorso, da parte di un paese, dell’articolo 15 della CEDU
57.
L’articolo 15, paragrafo 1, della CEDU consente a una parte contraente di derogare agli obblighi ad essa incombenti in virtù della CEDU «[i]n caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione». La Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha precisato che tale nozione riguarda una «situazione eccezionale di crisi o pericolo che colpisce l’intera popolazione e costituisce una minaccia per la vita organizzata della comunità che compone lo Stato» (
29
), fermo restando che il pericolo in questione deve essere «reale o imminente» (
30
).
58.
Tuttavia, misure per gestire siffatta situazione eccezionale possono essere adottate soltanto «nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che [esse] non siano in conflitto con (…) altri obblighi derivanti dal diritto internazionale» (
31
). Inoltre, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, (interpretato alla luce dei successivi protocolli della CEDU) (
32
), siffatte misure non possono, in alcun caso, incidere su diritti che sono considerati inderogabili: il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, il principio
nulla poena sine lege
, l’abolizione della pena di morte e il diritto di non essere giudicato o punito due volte.
59.
Fatti salvi tali importanti limiti, la Corte EDU ha ripetutamente dichiarato che le parti contraenti della CEDU godono di un ampio margine di discrezionalità nello stabilire se «una situazione di pericolo pubblico minacci la vita della nazione», ai sensi dell’articolo 15 della CEDU, nonché nell’individuare la risposta adeguata (
33
).
60.
L’esercizio di tale discrezionalità resta tuttavia soggetto al controllo della Corte EDU. Da un lato, la Corte EDU ha già statuito che determinate situazioni non raggiungono la soglia che consente di attivare il regime di cui all’articolo 15 della CEDU (
34
). Dall’altro lato, la questione se le misure adottate siano, in sostanza, proporzionate al pericolo invocato è esaminata, in particolare, alla luce della natura dei diritti lesi e delle circostanze che hanno condotto alla situazione di pericolo, nonché alla luce della sua durata (
35
). La Corte EDU ha altresì sottolineato che il ricorso all’articolo 15 «non attribuisce alle autorità statali carta bianca per adottare un comportamento tale da determinare conseguenze arbitrarie per i singoli» (
36
) e ha insistito sull’esistenza di garanzie adeguate contro gli abusi (
37
), come rilevato dal giudice del rinvio.
61.
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che la circostanza che un paese abbia invocato l’articolo 15 della CEDU non modifica necessariamente la valutazione di tale giudice quanto a un’asserita violazione della CEDU. Infatti, per quanto a mia conoscenza, in sede di esame della causa di cui è investita, la Corte EDU valuterà, in generale, se l’asserita violazione sia giustificata, anzitutto, alla luce del regime
ordinario
. Soltanto quando la risposta è negativa la Corte EDU effettua l’esame della proporzionalità specifico e più permissivo sopra menzionato (
38
). Ciò poiché il ricorso all’articolo 15 non equivale a una denuncia della CEDU (come osservato dal giudice del rinvio) e la parte contraente interessata rimane vincolata da tale convenzione, sebbene il regime di cui all’articolo 15 della CEDU conferisca ad essa un margine di discrezionalità maggiore nell’adozione di misure restrittive.
62.
In altri termini, mi sembra di capire che il ricorso all’articolo 15 della CEDU non implica che la parte contraente interessata adotti automaticamente un comportamento che viola i diritti e le libertà garantiti dalla CEDU. Piuttosto, l’effettuazione di una notifica in tale contesto sembra avere lo scopo di informare le altre parti contraenti del fatto che essa potrebbe non essere in grado di salvaguardare tali diritti e libertà in considerazione della situazione eccezionale che si trova ad affrontare (
39
). La valutazione della questione se tale sia effettivamente il caso, e quali siano i diritti e la libertà specificamente interessati, dipende dal contenuto della notifica e dalle misure effettivamente adottate.
63.
Storicamente, «notifiche ai sensi dell’articolo 15» sono state effettuate in varie situazioni. Volendo offrire alcuni esempi recenti, 10 parti contraenti (fra le quali tre [OSCURATO:PERSONA] membri – Estonia, Lettonia e Romania – nonché la Moldova) hanno notificato deroghe ai sensi di tale disposizione nel contesto della pandemia di COVID-19 (
40
), mentre tra l’inizio del 2020 e la fine del 2023, sette nuove notifiche sono state effettuate per altri motivi, quali catastrofi naturali, crisi energetiche e guerra (
41
). Il ricorso all’articolo 15 della CEDU da parte della Moldova, di cui trattasi nel procedimento principale, sembra inserirsi all’interno di questi ultimi sviluppi (
42
).
64.
Sulla base di queste premesse, esaminerò ora la questione del modo in cui la decisione di un paese terzo di ricorrere all’articolo 15 della CEDU incida sulla possibilità, per uno Stato membro, di continuare a designarlo come paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32.
2.
Ricorso all’articolo 15 della CEDU e concetto di paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32
65.
Ricordo che, affinché un paese possa essere considerato paese di origine sicuro, non devono esservi «generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della [direttiva 2011/95], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (
43
), come già osservato. Tale requisito si applica sia ai paesi che sono parti contraenti della CEDU, sia a quelli che non lo sono.
66.
Dall’allegato I della direttiva 2013/32 risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono valutare se tale requisito sia soddisfatto alla luce di un elenco non esaustivo di mezzi giuridici che consentono di garantire protezione contro i rischi summenzionati, ai quali ho fatto riferimento al precedente paragrafo 46 e che includono il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella CEDU, in particolare dei diritti inderogabili.
67.
Dalla spiegazione contenuta nella sezione precedente discende, infatti, che i diritti inderogabili, quali definiti dalla CEDU, devono essere rispettati «anche nelle circostanze più impegnative» (
44
), ivi comprese circostanze che hanno reso necessario il ricorso all’articolo 15 della CEDU. Tuttavia, non ne consegue che le misure adottate sulla base dell’articolo 15 della CEDU, che incidono su
altri
diritti tutelati dalla CEDU, non possano corrispondere a una situazione incompatibile con la definizione comune di paese di origine sicuro prevista nell’allegato I della direttiva 2013/32. Tuttavia, la questione se ciò si verifichi nel caso di specie difficilmente può essere risolta in astratto, sulla sola base del ricorso all’articolo 15 della CEDU, come sostengono, in sostanza, la Repubblica ceca e la [OSCURATO:PERSONA].
68.
Come ho spiegato in precedenza, il ricorso a tale disposizione non significa che i diritti garantiti dalla CEDU (quelli ai quali si può derogare) saranno di fatto pregiudicati (
45
). Piuttosto, la determinazione di tale circostanza dipenderà necessariamente da ciascun singolo caso e, in particolare, dalla situazione effettiva esistente nel paese terzo in questione. Come sottolineato dalla Repubblica ceca in udienza, la decisione di invocare l’articolo 15 della CEDU risulta dalla valutazione effettuata dal paese che lo invoca riguardo alla questione se una determinata situazione renda o possa rendere tale azione necessaria. Infatti, alcuni paesi potrebbero invocare l’articolo 15 della CEDU a titolo precauzionale, mentre altri potrebbero ritenere che la stessa situazione non sia tale da determinare alcuna deroga al regime ordinario della CEDU (
46
).
69.
A tal riguardo, rilevo che la decisione di rinvio non esprime preoccupazioni riguardo a particolari misure annunciate o adottate dalla Moldova. Tuttavia, essa menziona,
in primo luogo
, il fatto che, il 25 febbraio 2022, la Moldova ha effettuato una notifica nella quale ha sottolineato la necessità di derogare all’applicazione di talune disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli, tra cui l’articolo 10 della CEDU (che prevede la libertà di espressione). Osservo che tale notifica fa riferimento a «uno stato di emergenza» in risposta alla crisi energetica e prospetta l’eventuale adozione di misure che implicano la «razionalizzazione del consumo di gas naturale (…), il coordinamento del lavoro dei mezzi di comunicazione (...) [o] la predisposizione di strumenti rapidi per la riscossione di pagamenti presso i consumatori di gas naturale usato» (
47
).
70.
In secondo luogo
, il giudice del rinvio fa riferimento a una nota del 3 marzo 2022, in cui la Moldova descrive uno «stato di emergenza, assedio e guerra». (
48
) Come risulta da informazioni accessibili al pubblico, tale notifica e le sue successive proroghe riproducono un elenco di misure comparativamente molto più ampie rispetto a quelle contenute nella notifica precedente. Tale elenco sembra riguardare diversi aspetti della vita delle persone che si trovano sul territorio nazionale e comprende, tra le altre possibili misure, «l’allontanamento dal territorio (…) di persone la cui presenza può pregiudicare la garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblici» o «l’adozione delle misure necessarie alla gestione dei flussi migratori» (
49
).
71.
Inoltre, senza precisare quali dei diritti della CEDU possano essere pregiudicati (a differenza della precedente notifica del 25 febbraio 2022, citata
supra
), la necessità delle misure è giustificata mediante il riferimento a «gravi minacce alla sicurezza nazionale nelle immediate vicinanze della frontiera terrestre tra la Moldova e l’Ucraina, dovute all’avvio di massicce azioni militari nel territorio dell’Ucraina il 24 febbraio 2022» (
50
) o – in seguito – «al perdurante conflitto nel territorio dell’Ucraina» (
51
).
72.
Per fornire un altro esempio, la notifica effettuata dalla Moldova nel contesto della pandemia di COVID-19, che ho brevemente menzionato al precedente paragrafo 63, prospetta l’adozione di un regime speciale di ingresso nel paese, di circolazione all’interno di esso e di uscita, «la sospensione dell’attività degli istituti di istruzione, l’introduzione del regime di quarantena, il divieto di riunioni, manifestazioni pubbliche e altri assembramenti» e annuncia la necessità di derogare «in particolare, all’articolo 11 della [CEDU], all’articolo 2 del primo protocollo e all’articolo 2 del protocollo n. 4» (
52
).
73.
La diversità delle misure invocate in tali esempi attesta la difficoltà di giungere alla conclusione che
ogni
notificazione effettuata ai sensi dell’articolo 15 della CEDU escluda automaticamente il soddisfacimento, da parte di uno Stato terzo, delle condizioni previste nell’allegato I della direttiva 2013/32. Al contempo, tali esempi dimostrano altresì che la natura di determinate misure previste o la loro ampia portata esigono un particolare controllo.
74.
Infatti, la mia osservazione secondo cui il ricorso all’articolo 15 della CEDU non incide, in quanto tale e astrattamente, sulla designazione di paese di origine sicuro non significa che detto ricorso sia irrilevante. Analogamente a quanto sostenuto, in sostanza, da tutte le parti in udienza, ritengo che il ricorso all’articolo 15 della CEDU sia un elemento che deve essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione regolare della situazione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri (i quali impiegano la nozione di paese di origine sicuro) sono tenuti a compiere, come ho già spiegato (
53
). In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, a mio avviso, a esaminare la portata delle misure quali definite nella notifica effettuata ai sensi dell’articolo 15 della CEDU e il modo in cui dette misure sono state attuate nella pratica.
75.
Ciò precisato, resta da esaminare se tale conclusione sia posta in discussione dall’esame del protocollo n. 24, sul quale il giudice del rinvio ha richiamato l’attenzione in modo particolare nel contesto della sua prima questione.
3.
Esame del protocollo n. 24
76.
Nel protocollo n. 24 gli [OSCURATO:PERSONA] membri dichiarano di considerarsi reciprocamente paesi di origine sicuri e convengono «[p]ertanto», che una «domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente» in una delle quattro situazioni ivi elencate, fra le quali il ricorso all’articolo 15 della CEDU (
54
).
77.
Il giudice del rinvio intende tale regola nel senso che, quando è invocato l’articolo 15 della CEDU, lo Stato membro che lo invoca non può più essere considerato un paese di origine sicuro da parte di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo tale giudice, la stessa conseguenza s’impone,
a fortiori
, quando l’articolo 15 della CEDU è invocato da un paese terzo (nella fattispecie, la Moldova).
78.
Ritengo che la conclusione del giudice del rinvio si basi su una premessa errata.
79.
Infatti, come sostenuto (in sostanza) dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che il significato della nozione di «paese di origine sicuro» di cui al protocollo n. 24 sia, semplicemente, diversa da quella disciplinata dalla direttiva 2013/32.
80.
Infatti, a differenza di quanto risulta da tale protocollo per quanto concerne le domande di protezione internazionale interne all’Unione, la designazione di un paese
terzo
come paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32 non può
mai
, di per sé, impedire l’esame di una domanda. Come ho già succintamente rilevato nella parte precedente delle presenti conclusioni, una domanda presentata da una persona proveniente da un siffatto paese deve
sempre
essere esaminata (salvo, a mio avviso, che sia considerata inammissibile sulla base di uno dei motivi tassativi enunciati nella direttiva 2013/32) (
55
).
81.
Osservo che il protocollo n. 24 costituisce una versione aggiornata del Protocollo sull’asilo per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam (in prosieguo: il «protocollo originario») (
56
), anteriore non soltanto all’attuale direttiva 2013/32, ma anche alla precedente (direttiva 2005/85), mediante la quale la nozione di paese di origine sicuro ha fatto il suo ingresso nel diritto derivato dell’Unione.
82.
Un esame dei considerando dei due protocolli (il cui contenuto è sostanzialmente lo stesso) indica che ciò che gli [OSCURATO:PERSONA] membri avevano in mente al momento dell’adozione (e, successivamente, del mantenimento) dei rispettivi testi era escludere l’ammissibilità di domande di protezione internazionale interne all’Unione, a titolo di espressione specifica della fiducia reciproca (
57
). Questo argomento è stato sostenuto dal governo ceco in udienza.
83.
Tali considerando si riferiscono, in particolare, all’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 TUE (
58
), a «status e (…) tutela speciali» di cui gode «ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell’Unione» (
59
), nonché all’obiettivo di evitare che «l’istituto dell’asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende» (
60
).
84.
Tali elementi mi inducono quindi a concepire il protocollo come un accordo fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri concernente, da un lato, la regola principale consistente nell’impossibilità di esaminare domande di protezione internazionale all’interno dell’Unione e, dall’altro, le eccezioni (limitate) a tale regola (quale il ricorso all’articolo 15 della CEDU). Di converso, essi non appaiono pertinenti per quanto attiene alle condizioni alle quali un paese
terzo
può essere considerato un paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32 (
61
).
85.
Per tali ragioni, e al pari di tutte le parti intervenienti nel presente procedimento, ritengo che il protocollo n. 24 non incida sulla mia precedente conclusione di cui al paragrafo 74, concernente le conseguenze del ricorso all’articolo 15 della CEDU, da parte di uno Stato terzo, sulla possibilità di continuare a essere considerato un paese di origine sicuro. La mia conclusione generale sulla prima questione è quindi che la mera circostanza che un paese terzo, designato come paese di origine sicuro, abbia invocato l’articolo 15 della CEDU non impedisce automaticamente il mantenimento della sua designazione come tale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’allegato I di tale direttiva. Tuttavia, tale circostanza deve essere tenuta in considerazione dalle autorità competenti ai fini della decisione se la designazione come paese di origine sicuro possa essere mantenuta, alla luce, in particolare, della portata delle misure che derogano agli obblighi imposti dalla CEDU, quali definite nella notifica effettuata a norma dell’articolo 15 della CEDU e della loro attuazione pratica.
D.
Eccezione territoriale alla designazione come paese di origine sicuro
86.
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 ostino a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro prevedendo un’eccezione territoriale e se, qualora la situazione esistente in una parte del paese terzo renda siffatta eccezione necessaria, ciò significhi che il paese terzo in questione non può essere considerato un paese di origine sicuro ai sensi della direttiva in parola.
87.
Ricordo che tale questione è stata proposta in quanto, al momento dell’adozione della decisione di rigetto, la Repubblica ceca aveva designato la Moldova come paese di origine sicuro, ad eccezione della Transnistria (
62
).
88.
A differenza della prima questione pregiudiziale, sulla quale le posizioni delle parti intervenienti coincidono, le posizioni di queste ultime sulla seconda questione divergono in modo significativo. Mentre i governi ceco e dei [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la direttiva 2013/32 non osti a che la designazione come paese di origine sicuro sia subordinata a un’eccezione territoriale, il governo tedesco è di avviso contrario. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in sostanza, la posizione del governo tedesco. Tuttavia, essa ritiene che l’eccezione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale resti possibile, a causa del fatto che la Moldova non è in grado di esercitare effettivamente la propria autorità in Transnistria.
89.
In tali circostanze, spiegherò che dall’esame del testo delle disposizioni pertinenti della direttiva 2013/32 (1), del loro contesto normativo (2), nonché dell’intento legislativo perseguito dalla direttiva 2013/32 (3) risulta che la designazione di un paese di origine come sicuro può essere effettuata soltanto in riferimento all’intero territorio. Spiegherò altresì che tale conclusione è valida anche quando è stata introdotta un’eccezione territoriale a causa del fatto che lo Stato terzo interessato non è in grado di esercitare la sua autorità in una parte del suo territorio (4).
1.
Testo
90.
Ricordo che, ai sensi dell’allegato I della direttiva 2013/32, «[u]n paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della [direttiva 2011/95], né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
91.
Due elementi di tale definizione mi sembrano particolarmente indicativi. Si tratta, in primo luogo, del requisito della sicurezza del paese, da stabilire in generale («generalmente») (a) e, in secondo luogo, del fatto che il legislatore ha scelto di definire la nozione in questione mediante il riferimento a un
paese
, e soltanto a un paese (b). Svilupperò questi due punti in successione.
a)
Requisito della sicurezza da stabilire generalmente
92.
Rilevo che la definizione della nozione di cui trattasi fa riferimento a un paese in cui,
generalmente
(e costantemente) non è presente nessuno dei rischi ivi specificati.
93.
L’uso dell’avverbio «generalmente» all’interno di un atto legislativo che, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, concretizza il diritto di asilo indica, a mio avviso, che detta condizione deve essere soddisfatta all’interno del paese considerato nella sua estensione territoriale totale e non soltanto in una parte di esso (anche se significativa).
94.
In via preliminare, desidero confutare l’argomento secondo cui, qualora i rischi pertinenti siano limitati a una parte del territorio nazionale, ciò non impedisce di considerare il paese in questione come generalmente sicuro, in quanto i membri della popolazione colpita potrebbero essere in grado di trovare rifugio nella parte sicura del paese.
95.
Infatti, la questione se si possa effettivamente trovare rifugio in un’altra parte del paese deve essere decisa nel contesto dell’esame del merito, mediante la nozione di «protezione all’interno del paese d’origine», disciplinata dall’articolo 8 della direttiva 2011/95 (
63
), come correttamente spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Tale esame deve essere individuale e il suo risultato dipenderà sempre dalle circostanze del singolo richiedente. Di conseguenza, la possibilità che sia disponibile una «protezione alternativa all’interno del paese» non può giustificare una decisione diversa della questione se, in generale, si possa presumere l’esistenza di sicurezza all’interno del paese in questione, che è la sola circostanza in grado di giustificare l’applicazione delle conseguenze giuridiche legate alla nozione di paese di origine sicuro, descritte succintamente ai precedenti paragrafi da 48 a 52 (
64
).
96.
Da tali conseguenze discende che la nozione di paese di origine sicuro è, soprattutto, uno strumento di efficacia procedurale che permette di incanalare
tutte
le domande proposte da richiedenti provenienti da un determinato paese terzo nella procedura accelerata, sulla base di una presunzione che il loro paese di origine sia sicuro.
97.
Sebbene tale modo di procedere possa essere giustificato per quanto attiene a paesi in relazione ai quali non vi è alcun dubbio sulla situazione generale, come rileva in sostanza il giudice del rinvio, e a patto che esistano adeguate garanzie (
65
), esso è invece escluso, a mio avviso, quando la situazione generale esistente in una parte di un determinato paese terzo conduce alla conclusione opposta, anche se l’assenza di sicurezza è limitata a una regione specifica.
98.
Infatti, adottare una posizione diversa significherebbe che il metodo di esame rapido di cui trattasi potrebbe trovare applicazione nei confronti di tutte le domande proposte da richiedenti provenienti da detto paese, nonostante il fatto che una parte della sua popolazione sia normalmente esposta ai suddetti rischi, il che comporterebbe, a sua volta, un accresciuto rischio di violazione del diritto di asilo e, analogamente, del principio di non respingimento, entrambi garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione quali diritti fondamentali, sanciti all’articolo 18 e all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (
66
).
99.
È vero che il governo ceco ha spiegato, in udienza, che l’eccezione territoriale di cui trattasi nel procedimento principale è stata introdotta proprio per affrontare tale questione e, pertanto, per fornire ai richiedenti provenienti dalla Transnistria maggiore protezione.
100.
Osservo che, sebbene tale approccio affronti, di fatto, la situazione della popolazione che vive nella zona interessata, esso non consente di evitare che la nozione di paese di origine sicuro trovi applicazione nei confronti di una parte (consistente) della popolazione, nonostante la conclusione che il paese terzo in questione non può essere considerato sicuro nella sua estensione territoriale totale (in caso contrario l’eccezione territoriale non sarebbe stata ritenuta necessaria).
101.
Ritengo che tale risultato sia problematico, in quanto non sono sicuro che sia sempre possibile individuare con certezza e in modo agevole (e continuativo) la linea su cui si colloca con esattezza il «confine» interno tra le parti sicure e non sicure del paese terzo di cui trattasi, anche in considerazione del fatto che, a causa dell’instabilità della situazione in una determinata regione, tale linea può, per definizione, non essere costante. Osservo che anche l’[OSCURATO:PERSONA] ha espresso a più riprese l’opinione secondo cui la nozione di paese di origine sicuro dovrebbe trovare applicazione soltanto nei confronti di paesi considerati nella loro interezza (
67
).
102.
A prescindere da tale considerazione, la scelta di scindere un paese in due parti ai fini del mantenimento del regime di esame rapido per le domande di una parte dei richiedenti provenienti da un determinato paese terzo implica che la nozione di paese di origine sicuro sia intesa in modo diverso da quello in cui il termine «paese» è inteso tanto nel linguaggio comune, quanto, per ciò che rileva in questa sede, nel contesto specifico dell’asilo. Spiegherò nel prosieguo che, in assenza di indicazioni in senso contrario, la definizione data dal legislatore dell’Unione alla nozione di cui trattasi si riferisce solo e soltanto a tale significato.
b)
Scelta di definire la nozione di cui trattasi con riferimento a un paese e soltanto a un paese
103.
Come ho già rilevato, la direttiva 2013/32 s’inserisce nel sistema europeo comune di asilo (in prosieguo: il «CEAS») le cui diverse componenti concretizzano il diritto di asilo. Tali componenti del CEAS integrano considerazioni relative ai rischi ai quali i richiedenti protezione internazionale possono essere esposti e che sono tipicamente valutati con riferimento a situazioni esistenti nei loro paesi di origine, e non con riferimento ad aree territoriali definite in modo diverso. Tale approccio si riflette in diverse nozioni sulle quali il CEAS è basato, iniziando dalla definizione di rifugiato (
68
) o dal principio fondamentale di non respingimento (
69
).
104.
In ciò non vi è, di fatto, nulla di sorprendente, poiché nell’ordinamento giuridico internazionale la responsabilità fondamentale di proteggere la popolazione incombe agli [OSCURATO:PERSONA]. Dato che gli [OSCURATO:PERSONA] sono, quindi, i principali garanti della sicurezza, è naturale che un atto legislativo il quale preveda uno strumento procedurale specifico per valutare l’esistenza o meno di un diritto alla protezione internazionale (come la nozione di paese di origine sicuro di cui trattasi) impieghi tale preciso riferimento alla sicurezza.
105.
Fatte salve le mie precedenti osservazioni per quanto concerne le difficoltà che possono scaturire dalla decisione di differenziare il trattamento della popolazione di un determinato paese terzo nel contesto dell’asilo, il carattere centrale della nozione di paese nel settore dell’asilo implica, a mio avviso, che, quando il legislatore decide di derogare a tale riferimento principale, è necessaria, in ogni caso, una conferma esplicita e, inoltre, una spiegazione delle implicazioni precise di siffatta deroga.
106.
Ciò è ben testimoniato dalla nozione di alternativa della protezione all’interno del paese menzionata al precedente paragrafo 95 e, in questa sede, l’importanza di tale osservazione si manifesta ancor più chiaramente alla luce delle rispettive disposizioni della direttiva 2005/85, che ha preceduto la direttiva 2013/32, come suggerisce anche, in sostanza, il governo tedesco.
107.
Ricordo che l’allegato II della direttiva 2005/85 definiva la nozione di paese di origine sicuro in modo identico all’attuale allegato I della direttiva 2013/32. A differenza di tale direttiva, tuttavia, la direttiva 2005/85 prevedeva, inoltre, due categorie distinte di designazioni parziali.
108.
In primo luogo, l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2005/85 chiariva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano designare
come sicura una parte di un paese
, nel caso in cui le condizioni applicabili fossero soddisfatte soltanto relativamente a quella parte. Tale facoltà implicava il ricorso alle condizioni comuni di designazione di cui all’allegato II della direttiva 2005/85 (che, anche in tal caso, erano uguali a quelle attualmente applicabili in forza dell’allegato I della direttiva 2013/32) (
70
). In secondo luogo, l’articolo 30, paragrafo 3, conteneva una clausola di
standstill
, che confermava la possibilità, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di mantenere eventuali normative nazionali preesistenti che consentivano di designare come sicura una
parte
di un paese o di designare un paese o una parte di esso come sicuri per
un gruppo determinato di persone
(
71
). Tale facoltà implicava il ricorso a condizioni di designazione che potevano differire da quelle previste nell’allegato II della direttiva 2005/85.
109.
Se, da un lato, ciò dimostra che, in passato, il legislatore dell’Unione ha concepito la nozione di paese di origine sicuro in modo diverso rispetto al significato abituale comunemente attribuito al termine «paese», dall’altro lato dimostra altresì che il discostamento da un significato ovvio e comune esige una dichiarazione esplicita e un contestuale chiarimento della sua esatta portata: occorre chiarire se la nozione di paese di origine sicuro possa applicarsi anche a una parte del territorio nazionale o a una parte della popolazione presente nell’intero territorio nazionale, oppure anche a una parte della popolazione che vive in una parte del territorio nazionale, tutte opzioni che, come appena indicato, erano offerte dalla direttiva 2005/85.
110.
Nessun elemento di questo regime alquanto complesso è stato mantenuto nella direttiva 2013/32. Mi occuperò più avanti delle implicazioni di questa soppressione, ma osservo già che, a differenza della situazione precedente, nulla nel testo della direttiva 2013/32 indica che il legislatore abbia inteso discostarsi dal significato comune del termine «paese», significato che caratterizza comunemente tale termine anche nel contesto specifico dell’asilo. Alla luce di ciò, sono del parere che la nozione di paese di origine sicuro non possa essere intesa nel senso che si riferisce a qualcosa di meno o a qualcosa di più di un paese, che si tratti di una zona all’interno di un paese o di una regione composta da diversi paesi.
111.
Spiegherò nel prosieguo che tale conclusione è corroborata anche da un’analisi del regime giuridico specifico, la cui applicazione è determinata dalla nozione di paese di origine sicuro, rispetto al contesto più ampio delle norme procedurali comuni previste dalla direttiva 2013/32.
2.
Contesto
112.
Come spiegato nella parte precedente delle presenti conclusioni, le domande di protezione internazionale presentate da richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri devono essere esaminate nel merito. Tuttavia, quando considerate alla luce del regime più ampio delle norme procedurali comuni contenute nella direttiva 2013/32, le regole che disciplinano tale esame differiscono sotto tre importanti aspetti.
113.
Ricordo che,
in primo luogo
, la nozione di paese di origine sicuro può determinare il ricorso alla procedura accelerata che, per definizione, è condotta in tempi più brevi rispetto a quelli applicabili ai sensi della regola principale, nel contesto della procedura ordinaria. Se ciò ha indubbiamente il vantaggio di permettere una determinazione più rapida della situazione giuridica dei richiedenti, comporta nel contempo l’inconveniente di lasciare a questi ultimi meno tempo, rispetto ai richiedenti protezione internazionale «ordinari», per difendere la loro posizione (
72
).
114.
In secondo luogo
, qualora l’esame di una domanda di protezione internazionale sfoci nel suo rigetto, i richiedenti «ordinari» hanno il diritto di rimanere nel territorio nazionale in attesa dell’esito del loro ricorso, ove sia stato proposto. [OSCURATO:PERSONA] membri possono invece decidere di non concedere automaticamente tale diritto ai richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri, ed ciò può discendere esclusivamente dalla concessione di effetto sospensivo al ricorso (
73
).
115.
In terzo luogo
, per evitare entrambi gli inconvenienti sopra descritti, i richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri devono impedire, anzitutto, che la nozione in questione sia utilizzata nei loro confronti, confutando la presunzione di sicurezza del loro paese di origine e dimostrando che tale paese non può essere considerato sicuro nella loro circostanze specifiche (
74
). Siffatta presunzione non incide invece sulla procedura di esame che riguarda i richiedenti «ordinari».
116.
I tre elementi sopra descritti si discostano quindi in modo significativo dalle regole ordinarie che disciplinano l’esame delle domande di protezione internazionale e pongono i richiedenti provenienti da tali paesi in una situazione giuridica meno vantaggiosa rispetto a quella che discende alle norme generali applicabili ai richiedenti ordinari. Infatti, quando un richiedente proviene da un paese di origine sicuro, non soltanto la procedura che disciplina l’esame della sua domanda è più rapida, ma il richiedente è altresì notevolmente pregiudicato quanto alle modalità di invocare il diritto di asilo. Sebbene concordi con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la nozione in questione non incide sull’obbligo di esaminare le esigenze di protezione internazionale del richiedente, come ho già osservato, resta il fatto che tale esame individuale comporta la necessità, per il richiedente, di confutare la presunzione di sicurezza, come discende dall’articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32.
117.
Per tali ragioni, la nozione che determina l’applicazione delle summenzionate importanti deroghe deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può estendersi al di là delle ipotesi per le quali essa è stata concepita dal legislatore dell’Unione. A mio avviso, questo fatto osta alla sua estensione ai paesi terzi nel caso in cui non sia stato dimostrato che sussiste in tutto il loro territorio il rispetto delle condizioni applicabili.
118.
Tale conclusione è infine corroborata dall’intento legislativo che ha condotto all’adozione dell’attuale direttiva 2013/32 e sul quale mi soffermerò ora.
V.
Intento legislativo sotteso alla direttiva 2013/32
119.
Come ho già indicato, al momento dell’adozione della direttiva 2013/32, la definizione della nozione di cui trattasi è rimasta identica a quella contenuta nella direttiva 2005/85, eccezion fatta per la soppressione di due specifiche disposizioni che permettevano due diverse categorie di designazioni parziali (esaminate
supra
ai paragrafi da 107 a 109).
120.
Nel proporre tale modifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che tale soppressione significava che «i requisiti sostanziali per la designazione nazionale [come paese di origine sicuro] devono quindi essere soddisfatti
in relazione all’intero territorio di un paese
» (
75
).
121.
Alla luce di tale affermazione, a differenza del governo dei [OSCURATO:PERSONA], non riscontro alcuna ambiguità quanto al risultato che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva ottenere.
122.
Ciò detto, numerose discussioni nel corso dell’udienza hanno riguardato l’assenza di qualsivoglia spiegazione di tale modifica nel testo adottato. Infatti, i governi ceco e dei [OSCURATO:PERSONA] hanno sostenuto che tale silenzio non può essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione abbia intesto associare a tale soppressione la stessa conseguenza suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella proposta summenzionata. Piuttosto, la soppressione delle disposizioni di cui trattasi in tali circostanze significherebbe che la questione è stata lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
123.
Questa posizione non mi convince.
124.
In primo luogo, e a differenza di tali intervenienti, non mi sorprende l’assenza di un considerando che spieghi l’impatto di tale precisa modifica. Infatti, la modifica in parola non consisteva nell’introdurre una nuova regola o una nuova eccezione a una norma esistente, bensì nel sopprimere una deroga (
76
). Come ho spiegato in precedenza, tale deroga aveva l’effetto di estendere la nozione di paese di origine sicuro a una parte di un paese, a una parte della popolazione o a una parte della popolazione in una parte di un paese. Quando tale deroga è stata soppressa, la definizione della nozione in questione è semplicemente tornata al significato naturale del termine quale comunemente inteso anche nel settore dell’asilo. Ciò non richiede, di per sé, alcuna spiegazione particolare, e questo è probabilmente il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna spiegazione, neppure nel progetto di considerando della proposta iniziale.
125.
In secondo luogo, mi sembra opportuno confrontare i punti di «ingresso» e di «uscita» dall’intero processo legislativo. Tale confronto mostra che la summenzionata modifica legislativa (soppressione) è stata adottata come inizialmente proposta, il che rende ragionevole supporre che detta modifica non abbia suscitano alcuna preoccupazione, anche per quanto concerne la spiegazione della [OSCURATO:PERSONA] circa il risultato da raggiungere.
126.
Rilevo, in terzo luogo, che, nei documenti che accompagnavano la proposta iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha attestato la volontà «di garantire che l’applicazione del concetto [di paese di origine sicuro] sia soggetta alle stesse condizioni in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui si applica la direttiva» (
77
) e «di ridurre l’ambiguità delle norme [in vigore]» (
78
). Tale obiettivo è stato espresso nel contesto della preparazione di un atto nel quale il legislatore dell’Unione ha riaffermato la sua volontà di muoversi verso l’istituzione di una procedura comune di asilo mediante una nuova fase di armonizzazione (
79
).
127.
In relazione a quest’ultimo aspetto, e per quanto riguarda la nozione in esame, è vero che la direttiva 2013/32 ha altresì abbandonato l’idea dell’elenco comune minimo dei paesi di origine sicuri (che non era mai stato redatto nel vigore della direttiva precedente) (
80
). Tuttavia, essa ha anche eliminato il regime di
standstill
che, in precedenza, garantiva agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di assoggettare la designazione di un paese come paese di origine sicuro a norme che differivano rispetto alla definizione comune di cui all’allegato II della direttiva 2005/85 (
81
). Ciò significa che, ai sensi della direttiva 2013/32, tutte le designazioni nazionali devono essere conformi alla definizione comune della nozione di paese di origine sicuro di cui all’allegato I di tale direttiva.
128.
In quest’ottica, e alla luce dell’intenzione legislativa a lungo termine di istituire una procedura comune in materia di asilo, è ragionevole interpretare la soppressione delle summenzionate deroghe come un passo volontario verso una maggiore uniformità delle norme procedurali. Infatti, e sebbene l’attuale situazione giuridica non elimini il rischio che i richiedenti provenienti dallo stesso paese terzo siano oggetto di un trattamento diverso in vari [OSCURATO:PERSONA] membri (
82
), l’impossibilità di ricorrere a eccezioni territoriali riduce tale rischio.
129.
Inoltre, accogliere l’interpretazione suggerita dai governi ceco e dei [OSCURATO:PERSONA] significherebbe che, nonostante la soppressione della deroga esplicita e alquanto elaborata a una regola principale preesistente (
83
), la stessa regola principale resterebbe soggetta alle medesime (e/o eventualmente ad altre) eccezioni.
130.
Ritengo che tale risultato interpretativo sia semplicemente troppo confuso per essere persuasivo. Infatti, non mi è chiaro il motivo per cui il legislatore dell’Unione avrebbe eliminato la deroga in questione se la sua intenzione era, di fatto, quella di mantenerla. Se questo fosse effettivamente il risultato desiderato, siffatta intenzione, e non quella descritta in precedenza, avrebbe richiesto una spiegazione tale da chiarire il motivo per cui la soppressione di un regime che si discostava dalla regola principale comportava che tale regime era, di fatto, mantenuto, e secondo quali modalità precise.
131.
Infine, tale conclusione non è inficiata dall’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, richiamato dal governo ceco, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro». Come suggerito dalla formulazione e dalla struttura di tale disposizione, detta opzione fa riferimento a norme e modalità «ulteriori» rispetto a quelle indicate all’articolo 36, primo comma, che stabilisce le condizioni in presenza delle quali un paese può essere considerato un paese di origine sicuro per un determinato richiedente (
84
). Di converso, tale comma non concerne la definizione della nozione che, come riconosciuto dal governo ceco, deve essere in ogni caso rispettata. Tale definizione (contenuta nell’allegato I della direttiva 2013/32) non contiene, tuttavia, una formulazione analoga tale da suggerire che lo Stato membro può aggiungere altre condizioni a quelle ivi enunciate.
132.
In tale prospettiva, ritengo che, allorché il legislatore dell’Unione ha deciso di sopprimere il regime anteriore, che permetteva due categorie distinte di designazioni parziali concepite diversamente, mantenendo la stessa regola principale che definisce la nozione di paese di origine sicuro, tale modifica debba essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso armonizzare il regime giuridico applicabile alle designazioni nazionali di paese di origine sicuro, consentendo di procedere a siffatte designazioni soltanto in riferimento all’intero territorio.
133.
Sebbene tale osservazione confermi i precedenti elementi della mia analisi, resta tuttavia da esaminare se tale conclusione generale sia inficiata dalla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la designazione come paese di origine sicuro può essere ancora oggetto di un’eccezione territoriale, nel caso in cui un paese terzo non sia in grado di esercitare la sua autorità su una parte del suo territorio.
VI.
Nozione di controllo effettivo (e di autorità effettiva)
134.
Come già indicato, il motivo per cui la Transnistria è stata esclusa dalla designazione della Moldova come paese di origine sicuro consiste nel fatto che si è ritenuto che la Moldova non eserciti un «controllo effettivo» su tale regione.
135.
[OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale circostanza per sostenere che, sebbene la direttiva 2013/32 non autorizzi, a suo avviso, eccezioni territoriali (e designazioni di paesi come paesi di origine sicuri che imporrebbero di prevedere siffatte eccezioni), l’incapacità della Moldova di esercitare un’autorità in Transnistria costituisce una valida giustificazione per un’eccezione di tal genere, ipotesi che, secondo tale interveniente, è stata omessa dal legislatore dell’Unione (
85
).
136.
In primo luogo
, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], non vedo in che modo la questione del controllo effettivo possa incidere su risultato dell’analisi sopra effettuata
137.
Infatti, tale nozione è una nozione di diritto internazionale, la cui finalità consiste, in linea di principio, nello stabilire se la responsabilità internazionale per un atto internazionalmente illecito possa essere imputata a uno Stato in un contesto extraterritoriale (potendo quindi condurre a limitare di conseguenza la responsabilità dello Stato territoriale) (
86
). Il regime giuridico risultante sembra alquanto complesso, ma non si tratta di un aspetto che è necessario affrontare in questa sede (
87
).
138.
Ciò in quanto la presente causa non riguarda (e non può riguardare) l’attribuzione a un paese terzo della responsabilità internazionale per un atto illecito, bensì la questione se il diritto dell’Unione permetta che la designazione di paese di origine sicuro sia subordinata a un’eccezione territoriale.
139.
Tale questione deve essere risolta tenendo conto delle regole specifiche introdotte dal legislatore dell’Unione mediante l’adozione della direttiva 2013/32. Ho già spiegato in precedenza i motivi che portano a concludere che siffatta opzione non esista ai sensi delle regole attualmente in vigore. In tale prospettiva, il motivo specifico che ha indotto uno Stato membro a decidere che la situazione esistente in un paese terzo renda necessaria un’eccezione territoriale alla designazione di tale paese come paese di origine sicuro è irrilevante.
140.
In secondo luogo
, non mi convince l’argomento relativo a un’omissione del legislatore. Infatti, l’argomento concernente il controllo effettivo sembra ricollegarsi, di fatto, alla giurisprudenza della Corte EDU in cui quest’ultima ha limitato la responsabilità della Moldova per violazioni della CEDU all’interno della Transnistria a causa del fatto che tale paese «non esercita un’autorità» su tale regione, che la Corte EDU ha più volte considerato soggetta, in sostanza, al «controllo effettivo» della Russia (
88
).
141.
Rilevo che il primo elemento di tale giurisprudenza risale al 2004, la proposta che ha condotto all’adozione della direttiva attuale è stata pubblicata nel 2009, mentre la direttiva stessa è stata adottata nel 2013. Indubbiamente, quindi, la situazione di cui trattasi era nota.
142.
Inoltre, tale tipo di situazione non è certamente isolato, come rilevato in sostanza dal governo ceco in udienza. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha altresì spiegato, in udienza, che i [OSCURATO:PERSONA] hanno designato la Georgia come paese di origine sicuro, ad eccezione dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, a causa del mancato esercizio effettivo di autorità da parte dello Stato territoriale all’interno di tali regioni (
89
).
143.
Di conseguenza, e sebbene non possa escludere che altri motivi, in passato, possano aver indotto gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere eccezioni territoriali specifiche alle designazioni dei paesi di origine sicuri (
90
), mi sembra che una sorta di impossibilità pratica di esercitare un’autorità su una regione costituisca un motivo tipico, se non il più frequente. Di conseguenza, ritengo difficile immaginare che, quando il legislatore dell’Unione ha eliminato il fondamento delle designazioni parziali, come spiegato in precedenza, esso abbia trascurato il fatto che alcuni paesi terzi possono trovarsi ad affrontare difficoltà di questo genere.
144.
Quanto precede mi porta a concludere che il fatto che un paese terzo non possa esercitare la sua autorità in una parte del suo territorio nazionale non incide sulla conclusione raggiunta in precedenza, esposta al paragrafo 132 delle presenti conclusioni, secondo cui la direttiva 2013/32 permette la designazione di un paese come paese di origine sicuro soltanto in riferimento all’intero territorio, qualora le condizioni applicabili siano soddisfatte nel paese terzo in questione, considerato nella sua estensione territoriale totale.
A.
Incompatibilità della designazione come paese di origine sicuro con la direttiva 2013/32 e controllo giurisdizionale d’ufficio
145.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, gli imponga di esaminare d’ufficio l’incompatibilità della designazione come paese di origine sicuro, di cui trattasi nel procedimento principale, con la direttiva 2013/32, qualora la Corte constati l’esistenza di siffatta incompatibilità nella sua risposta alla prima o alla seconda questione.
146.
Ne consegue che la necessità di una risposta alla terza questione è subordinata alle risposte fornite alle prime due questioni pregiudiziali. Alla luce della mia proposta di risposta alla seconda questione, tale necessità sussiste (
91
).
147.
A tal riguardo, inizierò con l’osservare che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, oggetto principale della terza questione, costituisce una garanzia specifica che il legislatore dell’Unione ha previsto nel settore del diritto in materia di asilo per tutelare il diritto dei richiedenti a un ricorso giurisdizionale effettivo. Esso impone «un ricorso effettivo [dinanzi a un giudice che] preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [direttiva 2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».
148.
Poiché tale disposizione armonizza la portata del controllo giurisdizionale che deve essere garantito nel settore del diritto dell’Unione in materia di asilo, ritengo, al pari del giudice del rinvio, che la risposta alla terza questione debba essere ricavata, anzitutto e soprattutto, alla luce di tale precisa espressione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, qualora sia dichiarato che la questione dell’obbligo del giudice di procedere al controllo d’ufficio dell’aspetto in esame non rientra nell’ambito di applicazione della norma armonizzata, diverrebbero automaticamente rilevanti i principi di equivalenza e di effettività (ai quali alcuni degli intervenienti hanno fatto riferimento) (
92
).
149.
Procederò di conseguenza, e inizierò con l’individuazione della questione precisa che il giudice del rinvio invita la Corte a esaminare alla luce, in particolare, dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 (1). Sulla base di tali precisazioni, spiegherò poi che l’esame di tale disposizione porta a concludere che occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale in senso affermativo (2). In subordine, affronterò tale questione nell’ottica dei principi di equivalenza e di effettività (3).
1.
Questione specifica sollevata
150.
Ricordo che la domanda di CV è stata respinta nel merito in quanto manifestamente infondata (ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32) e che tale decisione è stata adottata nel contesto di una procedura accelerata (ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, della stessa direttiva); ricordo altresì che l’applicazione di entrambe tali disposizioni discende dallo status della Moldova, di cui CV è cittadino, quale paese di origine sicuro.
151.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che una siffatta situazione procedurale presupponga l’adozione, anzitutto, di una decisione di applicazione della procedura accelerata, in seguito di una decisione nel merito con la quale la domanda di protezione internazionale è considerata
infondata
e, infine, di una decisione con la quale la stessa domanda è considerata (anche)
manifestamente
infondata (il che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], può avvenire soltanto e nella misura in cui la domanda presentata sia previamente considerata infondata) (
93
).
152.
Basandosi su tale distinzione, la [OSCURATO:PERSONA] struttura la sua risposta alla terza questione pregiudiziale in un modo che varia a seconda di quale degli aspetti sopra evidenziati è preso in considerazione. Prima di occuparmi dei dettagli di tali considerazioni nell’ambito della valutazione che segue, è necessario formulare le seguenti tre osservazioni.
153.
In primo luogo
, nulla nel fascicolo indica che la procedura nazionale seguita ai fini dell’esame della domanda di CV abbia comportato più di una decisione formale. Infatti, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che non vi sia stata una decisione formale di avvio della procedura accelerata, né una decisione formale distinta con la quale la domanda di CV sia stata prima considerata infondata e poi
manifestamente
infondata.
154.
In secondo luogo
, e senza che sia necessario discutere più approfonditamente tale approccio ai fini della presente causa (
94
), non sembra essere stato sostenuto che la qualificazione diretta della domanda di CV come
manifestamente
infondata (senza una previa decisione di infondatezza) impedisca che la decisione negativa in questione possa essere oggetto di controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, nella misura in cui tale decisione respinge la domanda di CV nel merito. Infatti, da quest’ultima disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, della stessa direttiva, discende che le decisioni mediante le quali una domanda di protezione internazionale è respinta nel merito devono essere suscettibili di controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 (
95
).
155.
In terzo luogo
, la questione proposta dal giudice del rinvio non concerne, tuttavia, la possibilità di CV di contestare nel merito la decisione di rigetto, bensì l’impiego della nozione di paese di origine sicuro sulla quale detta decisione è stata fondata. Infatti, sebbene CV contesti la decisione di rigetto nel merito, egli non ha contestato la (eventuale) illegittimità della designazione della Moldova come paese di origine sicuro.
156.
Come ho già spiegato nella sezione precedente, il fatto che la Moldova sia stata designata come paese di origine sicuro ha avuto come conseguenza che la domanda di protezione internazionale di CV è stata sottoposta a un regime particolare di esame legato a tale nozione, consistente, in particolare, nel fatto che la valutazione della sua situazione è stata accompagnata dalla presunzione di sicurezza del suo paese di origine e dall’impiego della procedura accelerata.
157.
A tal riguardo, il giudice nazionale spiega che, qualora dalla risposta della Corte alla prima o alla seconda questione pregiudiziale risulti che la designazione della Moldova come paese di origine sicuro era incompatibile con la direttiva 2013/32, il diritto nazionale applicabile non gli consente di rilevare d’ufficio siffatta questione. Più in particolare, esso spiega che il controllo giurisdizionale in materia amministrativa è limitato, in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, del codice del processo amministrativo, ai motivi di diritto dedotti dal ricorrente.
158.
Esso aggiunge, tuttavia, che, in deroga a tale regola, gli organi giurisdizionali amministrativi cechi applicano una prassi nazionale in forza della quale i giudici sono tenuti a tener conto d’ufficio dei vizi procedurali che hanno determinato l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa, di una decisione che non poteva essere adottata nel contesto procedurale di un determinato caso. Il giudice del rinvio osserva che tale soluzione potrebbe ipoteticamente applicarsi alla situazione in esame, dato che, se intendo correttamente tale argomento, il regime particolare di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui le condizioni per il ricorso a tale regime non siano soddisfatte (a causa dell’incompatibilità della designazione come paese di origine sicuro con la direttiva 2013/32, ove detta incompatibilità sia confermata).
159.
Al tempo stesso, il giudice del rinvio precisa altresì che la giurisprudenza nazionale non ha confermato se tale eccezione possa trovare applicazione nel contesto del controllo giurisdizionale in materia di asilo e che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 non è stato recepito nell’ordinamento giuridico nazionale. Esso chiede, quindi, in sostanza, se la competenza a rilevare d’ufficio l’illegittima designazione di un paese di origine come sicuro (qualora confermata) possa discendere dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta (
96
), e se tali disposizioni impongano effettivamente a detto giudice di procedere a siffatto controllo. Questa è la questione specifica che occorre esaminare qui di seguito.
2.
Tesi principale
160.
Rilevo che la formulazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 (quale ricordata al precedente paragrafo 147) è stata interpretata, in particolare, nella sentenza Alheto, nella quale la Corte ha precisato, in sostanza, che, mentre la locuzione «
ex nunc
» impone al giudice di tener conto, se del caso, di nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto dell’impugnazione, il termine «completo» impone di esaminare sia gli elementi dei quali l’autorità accertante ha tenuto conto, sia di quelli dei quali avrebbe potuto tenere conto (ma non lo ha fatto) (
97
).
161.
Inoltre, dalla giurisprudenza successiva della Corte discende che l’esame completo ed
ex nunc
degli elementi di fatto e di diritto, ivi comprese, se del caso, le esigenze di protezione internazionale del richiedente, consiste in un esame «esaustivo e aggiornato» e che tale criterio di controllo giurisdizionale è stato previsto dal legislatore dell’Unione per consentire al giudice nazionale di pronunciarsi in modo vincolante «sulla questione se il richiedente di cui trattasi soddisfi i requisiti (...) per il riconoscimento di protezione internazionale», qualora tale giudice disponga «di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riguardo» (
98
).
162.
Alla luce di tali chiarimenti, e in considerazione del contesto in cui opera l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, nonché degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, ritengo che l’obbligo di effettuare un esame completo, o «esaustivo e aggiornato», come precisato dalla Corte, implichi, in linea di principio, l’obbligo per il giudice nazionale di rilevare d’ufficio un errore consistente nel fatto che la domanda è stata esaminata nel contesto del regime particolare di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro quando le condizioni per la sua applicazione non erano soddisfatte.
163.
Al fine di spiegare la mia posizione, ricordo,
in primo luogo
, che il diritto primario dell’Unione impone al legislatore dell’Unione l’obbligo di rispettare la convenzione di Ginevra (
99
) e sancisce altresì il diritto di asilo come diritto fondamentale (
100
). Ciò significa che la normativa dell’Unione che è stata adottata per dare attuazione a tale diritto, come la direttiva 2013/32, deve essere concepita e interpretata conformemente a tali requisiti del diritto primario (
101
). Inoltre, detti strumenti devono essere interpretati anche alla luce della natura dei diritti che i cittadini di paesi terzi possono invocare in forza della direttiva 2011/95, la quale istituisce, all’interno dell’Unione, un regime giuridico specifico di protezione internazionale.
164.
A tal riguardo, la Corte ha già precisato che, allorché un cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni per beneficiare di protezione internazionale previste dalla direttiva 2011/95, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in linea di principio, a riconoscere lo status richiesto, atteso che essi non dispongono di un potere discrezionale al riguardo (
102
).
165.
Ciò significa che gli elementi del controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 devono essere interpretati in modo da contribuire a garantire il riconoscimento di protezione internazionale alle persone che soddisfano le condizioni applicabili e, analogamente, a evitare che siffatta protezione sia negata nonostante il soddisfacimento delle condizioni applicabili.
166.
In secondo luogo
, per quanto qui interessa, dalla nozione di paese di origine sicuro ai sensi della direttiva 2013/32 discende che l’esame di una domanda subordinato a tale nozione si fonda sulla presunzione di sicurezza del paese di origine del richiedente, presunzione che spetta a quest’ultimo confutare, nell’ambito di una procedura che, per di più, può essere la procedura accelerata.
167.
Ciò, di per sé, modifica il quadro di esame applicato e, sebbene tale quadro non dispensi dall’obbligo di procedere a un esame individuale, come ho ricordato a più riprese, non si può ritenere che una domanda di protezione internazionale sia stata esaminata nel modo adeguato e completo richiesto, in generale, dalla direttiva 2013/32 (
103
) qualora l’autorità accertante abbia applicato tale regime nonostante l’assenza delle condizioni necessarie ai fini del suo impiego.
168.
In terzo luogo
, non sono certo del modo in cui opererebbe l’obbligo di un «esame completo ed ex nunc» degli elementi di fatto e di diritto, ivi compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale del richiedente, qualora l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, che sancisce tale obbligo, non sia interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di rilevare d’ufficio l’illegittimità della procedura applicata e sia limitato, come suggerito dal governo ceco, alla questione se il richiedente abbia confutato la presunzione di sicurezza, senza che il giudice possa controllare l’applicabilità della nozione stessa che rende siffatta presunzione operante (
104
).
169.
Infatti, l’impossibilità di rilevare d’ufficio, in assenza di un argomento in tal senso del ricorrente, l’illegittimità del quadro procedurale applicato significherebbe che il giudice nazionale rimarrebbe vincolato a una scelta procedurale effettuata dall’autorità accertante che,
in casu
, inciderebbe non soltanto sul termine per l’esame della procedura, ma anche sulla portata dell’esame (in ragione dell’applicazione della presunzione di sicurezza del paese di origine del richiedente).
170.
In tali circostanze, l’impossibilità per il giudice nazionale di tener conto dell’eventuale illegittimità del regime di esame che ha effettivamente viziato l’intero processo di esame delle esigenze di protezione internazionale del richiedente porrebbe limitazioni indebite in capo al giudice nazionale, impedendogli di superare le restrizioni imposte dal regime di esame di cui trattasi per quanto riguarda la valutazione della questione se al richiedente debba essere concessa protezione internazionale.
171.
La decisione di tale questione costituisce, come ho già ricordato, la
ratio
fondamentale delle norme procedurali previste dalla direttiva 2013/32. Di conseguenza, all’atto dell’adozione di una nuova definizione della portata del controllo giurisdizionale di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, il legislatore dell’Unione ha inteso, a mio avviso, garantire che i casi siano trattati in modo completo (
105
), il che porta a concludere che il controllo giurisdizionale previsto da tale disposizione include necessariamente la legittimità della procedura applicata all’esame di una determinata domanda.
172.
È opportuno aggiungere che, in sede di controllo di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime particolare di cui trattasi, il giudice nazionale può certamente giungere alla conclusione che gli elementi disponibili nel fascicolo implicano la necessità di annullare la decisione negativa e di concedere la protezione internazionale. In una situazione del genere, condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’esame della legittimità della designazione di un determinato paese terzo come paese di origine sicuro non sarebbe pertinente (
106
).
173.
Ciò detto, e a differenza di quanto sostenuto, più in generale, dalla [OSCURATO:PERSONA], da quanto precede discende che l’esame della legittimità della designazione di paese di origine sicuro di cui trattasi nella presente causa resta pertinente qualora il giudice nazionale non sia in grado di giungere a una conclusione diversa, nel merito, da quella raggiunta dall’autorità accertante.
174.
Infatti, il solo modo in cui tale giudice può garantire che la domanda sia stata esaminata in modo adeguato e completo (dopo essere stata sottoposta a un regime di esame che non avrebbe dovuto trovare applicazione) è o effettuando esso stesso l’esame o rinviando il fascicolo all’autorità accertante (
107
). In entrambe le situazioni, il giudice nazionale deve essere in grado di prescindere dal trattamento procedurale del caso (il che implica necessariamente prendere posizione sulla sua legittimità) e, se del caso, di pronunciarsi in modo vincolante sul corretto quadro procedurale nel quale la domanda deve essere riesaminata dall’autorità accertante, indipendentemente dalla questione se l’illegittimità del quadro procedurale applicato in prime cure sia stata contestata dal ricorrente.
175.
Tale conclusione non è inficiata dal fatto che, nella sentenza nella causa Fathi, la Corte ha interpretato l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a verificare d’ufficio se i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, quali previsti dal regolamento Dublino III, siano stati correttamente applicati (
108
). La risposta in senso negativo della Corte è stata fondata su disposizioni specifiche di entrambi gli atti legislativi dell’Unione in questione che, in sostanza, escludono dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/32 le procedure tra [OSCURATO:PERSONA] membri disciplinate dal regolamento Dublino III (
109
). Di converso, una siffatta esclusione non trova applicazione nel contesto in esame.
176.
La conclusione che precede non è rimessa in discussione neppure dal fatto che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 non fa riferimento a un riesame «d’ufficio», a differenza dell’articolo 46, paragrafi 4 e 6, nei quali, come sottolineato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], tale termine è utilizzato.
177.
Infatti, da un lato, l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 stabilisce, in particolare, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono (...) disporre il riesame d’ufficio delle decisioni» adottate nelle procedure condotte alla frontiera o nelle zone di transito (
110
). Dall’altro lato, l’articolo 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32 si occupa delle conseguenze della possibilità di evitare che i richiedenti che si trovano in determinate situazioni (come i richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro) siano automaticamente autorizzati a rimanere nel territorio nazionale in attesa del ricorso contro la decisione di rigetto della loro domanda. Tale possibilità è subordinata alla competenza dei giudici nazionali di pronunciarsi sulla questione se il richiedente possa rimanere nel territorio nazionale «su istanza del richiedente o d’ufficio (...)» (
111
).
178.
Non ritengo che tali aspetti siano rilevanti ai fini della valutazione di cui si tratta, poiché nessuno di essi riguarda la
portata
del riesame della domanda del ricorrente.
179.
Ciò premesso, la decisione del legislatore dell’Unione di utilizzare termini diversi per descrivere un controllo (o riesame) in diversi paragrafi della medesima disposizione (vale a dire l’espressione «d’ufficio» all’articolo 46, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/32, da un lato, e il termine «completo» all’articolo 46, paragrafo 3, dall’altro) non può certamente essere ignorata.
180.
A tal riguardo, tuttavia, le osservazioni che precedono non equivalgono a suggerire che l’obbligo di un controllo giurisdizionale «completo» degli elementi di diritto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 comporti un obbligo, per i giudici nazionali, di riesaminare d’ufficio tali punti, senza alcuna limitazione della loro portata sostanziale. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del fatto che l’aggettivo «completo» comprende, in particolare, come risulta dalla sentenza Alheto, elementi di diritto non esaminati dall’autorità che ha adottato la decisione di prime cure. Se tale requisito è combinato con l’obbligo di un controllo d’ufficio, ciò implicherebbe l’obbligo, per i giudici nazionali, di controllare d’ufficio una categoria potenzialmente indeterminata di questioni giuridiche (
112
).
181.
Di converso, in primo luogo, la questione se la domanda sia stata esaminata nell’ambito del regime di esame corretto s’inserisce necessariamente nella valutazione che è stata effettuata dall’autorità accertante. In secondo luogo, ho spiegato che la scelta operata dall’autorità accertante di applicare il regime particolare di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro incide sui parametri di tale esame ed è, per tale ragione, strettamente connessa alla portata degli elementi raccolti e, quindi, eventualmente suscettibili di controllo giurisdizionale.
182.
Alla luce di ciò, ritengo che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, adottata nell’ambito del regime particolare di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro, di rilevare d’ufficio l’incompatibilità con i requisiti della direttiva 2013/32 della designazione di un paese di origine come sicuro, qualora il ricorrente non l’abbia dedotta e tale giudice non sia in grado di giungere a una conclusione che sarebbe diversa, nel merito, da quella raggiunta dall’autorità accertante.
3.
Argomento in subordine
183.
Qualora la Corte non condivida la mia analisi di cui
supra
e ritenga, invece, che la nozione di esame «completo ed ex nunc» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 non implichi l’obbligo del giudice nazionale di rilevare d’ufficio un errore nel regime di esame applicato, da ciò discenderebbe che tale questione deve essere decisa, in linea di principio, dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività (
113
).
184.
In primo luogo, il
principio di equivalenza
impone un pari trattamento dei ricorsi basati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, analoghi, basati su una violazione del diritto dell’Unione (
114
).
185.
Come già indicato, il giudice del rinvio ha sottolineato l’esistenza di una prassi degli organi giurisdizionali amministrativi cechi in forza della quale, nei settori disciplinati, per come lo comprendo, dal diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a rilevare d’ufficio i vizi procedurali, qualora detti vizi abbiano determinato l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa, di una decisione che non poteva essere adottata nel contesto procedurale del caso in questione. Al tempo stesso, il giudice del rinvio ha menzionato il fatto che tale prassi non è stata estesa al controllo giurisdizionale delle decisioni adottate riguardo a domande di protezione internazionale disciplinate dalle norme applicabili del diritto dell’Unione.
186.
A tal riguardo, faccio riferimento alla giurisprudenza consolidata, ai sensi della quale l’applicabilità del principio di equivalenza è determinata sulla base della questione se le domande di cui trattasi, fondate rispettivamente sul diritto interno e sul diritto dell’Unione, siano effettivamente comparabili. Tale questione deve essere valutata quanto a «oggetto, causa ed elementi essenziali» (
115
), nonché in considerazione del «ruolo delle norme interessate nell’insieme del procedimento, dello svolgimento del procedimento medesimo e delle peculiarità di dette norme dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali» (
116
). Da una giurisprudenza costante risulta altresì che tale esame spetta al giudice nazionale, che dispone di una conoscenza diretta delle modalità processuali applicabili (
117
).
187.
Alla luce di ciò, spetta quindi al giudice del rinvio accertare se le domande fondate su norme di diritto interno e rispetto alle quali i giudici nazionali sono tenuti a controllare d’ufficio la legittimità della procedura siano comparabili a quelle di cui trattasi nel caso di specie. In caso affermativo, il principio di equivalenza impone al giudice di applicare siffatta prassi nazionale anche al ricorso pendente nel procedimento principale.
188.
In secondo luogo, ai fini della valutazione relativa al
principio di effettività
, occorre esaminare se l’articolo 75, paragrafo 2, del codice del processo amministrativo, che limita il controllo delle decisioni amministrative da parte dei giudici nazionali all’esame degli argomenti dedotti dalle parti, renda impossibile o eccessivamente difficile, per i ricorrenti, esercitare i diritti che essi derivano dalle pertinenti norme del diritto dell’Unione.
189.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per valutare se una norma nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione occorre tener conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali, nonché, se necessario, la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (
118
).
190.
Nell’ambito degli obblighi d’ufficio dei giudici nazionali, rilevo che dalla giurisprudenza generale della Corte risulta che il principio di effettività non impone ai giudici nazionali l’obbligo di rilevare d’ufficio un motivo fondato su una disposizione dell’Unione, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico dell’Unione, purché alle parti sia data la possibilità effettiva di dedurre siffatto motivo dinanzi al giudice nazionale (
119
).
191.
Ciò detto, da un lato, è vero che la Corte ha progressivamente definito obblighi d’ufficio di vasta portata per i giudici nazionali nel settore del diritto dei consumatori, al fine di garantire, in sostanza, che le clausole contrattuali abusive non vincolino i consumatori (
120
).
192.
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte discende, in sintesi, che tale approccio è specifico del settore nel quale è stato sviluppato. Infatti, la Corte ha precisato che lo stesso approccio non s’impone nel contesto dei procedimenti penali, fatte salve talune condizioni proprie di tale settore del diritto, e non vedo per quale motivo si dovrebbe giungere a una conclusione diversa nelle circostanze del caso di specie (
121
).
193.
Dall’altro lato, è parimenti vero che la Corte ha concluso che l’autorità giudiziaria competente è tenuta a esaminare d’ufficio la legittimità del trattenimento di cittadini di paesi terzi, anche in relazione a motivi non dedotti dagli interessati.
194.
Tuttavia, la Corte non è giunta a tale conclusione sulla base del principio di effettività, bensì alla luce delle norme specifiche e precise che il legislatore dell’Unione ha previsto nell’ambito del controllo giurisdizionale del trattenimento di cittadini di paesi terzi (
122
), sulla scia di un’analisi simile a quella da me condotta in precedenza, alla luce della precisa regola di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.
195.
Pertanto, qualora la Corte non accolga il mio suggerimento principale, ritengo che la risposta che occorre fornire alla terza questione alla luce del principio di effettività debba fondarsi sulla giurisprudenza generale della Corte, richiamata
supra
, al paragrafo 190.
196.
In tale ottica, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che CV non abbia avuto la possibilità di eccepire l’incompatibilità della designazione di paese di origine sicuro con le condizioni enunciate all’allegato I della direttiva 2013/32 nell’ambito del ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio.
197.
Ciò premesso, il giudice del rinvio sottolinea il fatto che la procedura accelerata rende particolarmente difficile la deduzione di argomenti da parte dei richiedenti.
198.
Tuttavia, ciò non indica, di per sé, che sia impossibile o eccessivamente difficile, per richiedenti quali CV, contestare l’applicabilità della nozione di paese di origine sicuro.
199.
È vero che, come sostiene il governo tedesco, nell’ambito della procedura di prime cure i rispettivi ruoli dei richiedenti, da un lato, e delle autorità accertanti, dall’altro, sono diversi.
200.
Più specificamente, dall’esame dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 discende che, sebbene i richiedenti protezione internazionale possano essere tenuti a fornire gli elementi di fatto necessari ai fini dell’esame (
123
), essi non possono essere tenuti a dedurre questioni relative al contesto giuridico ai sensi del quale la loro domanda è esaminata. Tale compito spetta all’autorità accertante, come è riconosciuto, in termini generali, dalla stessa disposizione, la quale stabilisce che «[l]o Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda» (
124
).
201.
Ciò detto, siffatta divisione dei compiti tra i richiedenti, chiamati a dedurre gli elementi di fatto, e le autorità accertanti, incaricate di dare loro una qualificazione giuridica, non mi sembra caratterizzata, di per sé, da una difficoltà strutturale eccessiva, tale da dover essere compensata, in ogni caso, dall’obbligo dei giudici nazionali di rilevare d’ufficio questioni di diritto che possano essere state valutate in modo errato. Inoltre, il capo II della direttiva 2013/32 enuncia le garanzie generali che devono essere fornite ai richiedenti, anche nell’ambito della procedura accelerata, quali l’obbligo di essere informati in merito alla procedura seguita (
125
) e ai mezzi per impugnare una decisione negativa (
126
), nonché l’obbligo di fornire assistenza legale gratuita nelle procedure di impugnazione (
127
).
202.
Sebbene gli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri di fornire tali garanzie possano essere soggetti a determinati limiti e, in taluni casi, tali garanzie debbano essere fornite su richiesta (il che presuppone la conoscenza della loro esistenza), dal fascicolo non risulta che a CV sia stato negato di goderne. Nulla indica neppure che la possibilità di proporre ricorso sia stata soggetta a termini così brevi da rendere eccessivamente difficile o impossibile, per il ricorrente, dedurre l’illegittimità della designazione del paese di origine sicuro di cui trattasi.
203.
In tali circostanze, non ritengo che il principio di effettività imponga al giudice nazionale l’obbligo di rilevare d’ufficio l’incompatibilità con la direttiva 2013/32 della designazione di un paese come paese di origine sicuro.
VII.
Conclusione
204.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca) nei seguenti termini:
1)
L’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’allegato I di tale direttiva,
deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un paese terzo, designato come paese di origine sicuro ai sensi delle disposizioni summenzionate, abbia invocato l’articolo 15 della CEDU non impedisce automaticamente il mantenimento della sua designazione come paese di origine sicuro. Tuttavia, tale circostanza deve essere tenuta in considerazione dalle autorità competenti al fine di decidere se la designazione come paese di origine sicuro possa essere mantenuta, alla luce, in particolare, della portata delle misure che derogano agli obblighi imposti dalla CEDU, quali definite nella notifica effettuata a norma dell’articolo 15 della CEDU e della loro attuazione pratica.
2)
L’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, interpretato in combinato disposto con l’allegato I di tale direttiva,
deve essere interpretato nel senso che permette la designazione di un paese come paese di origine sicuro soltanto in riferimento all’intero territorio, qualora le condizioni applicabili siano soddisfatte nel paese terzo in questione, considerato nella sua estensione territoriale totale.
3)
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32
deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, adottata nell’ambito del regime particolare di esame legato alla nozione di paese di origine sicuro, qualora accerti che la designazione di paese di origine sicuro di cui trattasi è incompatibile con la direttiva 2013/32, è tenuto a rilevare d’ufficio tale motivo, se il ricorrente non l’abbia dedotto e tale giudice non sia in grado di giungere a una conclusione che sarebbe diversa, nel merito, da quella raggiunta dall’autorità accertante.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
) (in prosieguo: la «direttiva 2013/32»).
(
3
) V. le informazioni disponibili all’indirizzo https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/safe-country-concept.aspx
(
4
) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 (ETS n. 005), entrata in vigore il 3 settembre 1953, come modificata dai protocolli nn. 11, 14 e 15 e integrata dai protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12, 13 e 16.
(
5
) Protocollo (n. 24), allegato al TFUE, sul diritto di asilo per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea (
GU 2010, C 83, pag. 305
) (in prosieguo: il «protocollo n. 24»).
(
6
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (
GU 2011, L 337, pag. 9
) (in prosieguo: la «direttiva 2011/95»).
(
7
) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, osservo che tale eccezione territoriale risulta essere stata rimossa con effetti dal 1
o
ottobre 2023 dalla Vyhláška č. 289/2023 Sb, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., (decreto n. 289/2023, che modifica il decreto n. 328/2015; in prosieguo: il «decreto n. 289/2023»). V., in tal senso, le informazioni disponibili all’indirizzo https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/safe-country-concept.aspx
(
8
) Inoltre, a norma dell’articolo 85b, paragrafo 1, della legge sull’asilo, il Ministero dispone d’ufficio – dopo la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, se essa non è stata annullata da un giudice, o dopo l’ordinanza della Corte regionale di non concedere l’efficacia sospensiva, ove richiesta – un ordine di allontanamento dello straniero entro il termine massimo di un mese.
(
9
) La decisione di rinvio fa riferimento a due documenti intitolati
Évaluation de la Moldavie comme pays d’origine sûr, situation en juillet 2021
, del 28 luglio 2021 e
Informations du Bureau fédéral de la Migration et des Réfugiés de juin 2021
.
(
10
) V.
supra
, nota 7.
(
11
)
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352.6/410110, della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova, dell’11 aprile 2024, registrata presso il Segretariato generale l’11 aprile 2024, disponibile all’indirizzo rm.coe.int/0900001680af4f7e
(
12
) V.
supra
nota 7.
(
13
) In forza di una giurisprudenza costante, «le domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte». V., ad esempio, sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑234/22
,
EU:C:2024:211
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
(
14
) V., rispettivamente, articoli 36 e 37 (e allegato I) della direttiva 2013/32 (paese di origine sicuro), articolo 38 (paese terzo sicuro) e articolo 39 (paese terzo europeo sicuro) della direttiva 2013/32. Per una spiegazione di queste diverse nozioni, v. Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (in prosieguo: «EUAA»),
Applicazione del concetto di paese sicuro nella procedura di asilo
, dicembre 2022. V. anche [OSCURATO:PERSONA], I., e Nagy, B., «External border control techniques in the EU as a challenge to the principle of non-refoulement»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 17, n. 3, 2021, pagg. da 442 a 470.
(
15
) Come indicato in Martenson, H., e McCarthy, J., «[OSCURATO:PERSONA], no serious risk of persecution: [OSCURATO:PERSONA] country of origin practices in nine [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 11, n. 3, 1998, pagg. da 304 a 325, in particolare pag. 306. V. anche van Selm J.,
Access to [OSCURATO:PERSONA]
«[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA] of Origin» e «[OSCURATO:PERSONA]», 2001, disponibile all’indirizzo https://www.unhcr.org/media/access-procedures-safe-third-countries-safe-countries-origin-and-time-limits
(
16
) Su entrambi questi aspetti v., ad esempio, Goodwin-Gill, G.S., «[OSCURATO:PERSONA] country? Says who?»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 4, n. 2, 1992, pagg. da 248 a 250; Costello, C., «[OSCURATO:PERSONA] country? Says who?»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol 28, n. 4, 2016, pagg. da 601 a 622. V. anche, per analogia, sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑69/10
,
EU:C:2011:524
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 65).
(
17
) V. allegato I, primo comma, della direttiva 2013/32.
(
18
) V., per una mappa interattiva che include l’elenco dei paesi di origine sicuri, https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/safe-country-concept.aspx
(
19
) Direttiva del Consiglio del 1
o
dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (
GU 2005, L 326, pag. 13
). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2013/32.
(
20
) Sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio (
C‑133/06
,
EU:C:2008:257
). La stessa idea è stata poi reintrodotta in proposte legislative. V. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE, COM(2015) 452 final e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, COM/2016/0467 final, pagg. 18 e 19. Per il più recente elemento del processo legislativo, quale disponibile al momento della redazione delle presenti conclusioni, v. articolo 61, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, documento PE 16 2024 REV 1 del 15 maggio 2024.
(
21
) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»).
(
22
) Il testo della direttiva menziona l’EASO (Ufficio europeo di sostegno per l’asilo), ma quest’ultimo è divenuto l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA). V. regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (
GU 2021, L 468, pag. 1
).
(
23
) Articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.
(
24
) Sentenza del 25 luglio 2018 (
C‑404/17
,
EU:C:2018:588
; in prosieguo: la «sentenza A», punto 25). V. anche articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2013/32.
(
25
) Articolo 31, paragrafo 9, della direttiva 2013/32.
(
26
) Il corsivo è mio. V. il combinato disposto dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), e dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, nonché la sentenza A, punto 26. Dalla decisione di rinvio risulta che il Ministero ha qualificato come tale la domanda di CV.
(
27
) Come rilevato anche nella sentenza A, punto 27, che fa riferimento all’articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32. Ricordo che, su domanda di CV, il giudice del rinvio ha sospeso gli effetti della decisione di rigetto fino alla decisione dell’impugnazione. V.
supra
, paragrafo 29.
(
28
) Ai fini della presente causa, non ritengo necessario esaminare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’articolo 16 della legge sull’asilo, menzionato al paragrafo 19 delle presenti conclusioni, è incompatibile con la direttiva 2013/32, in quanto esclude l’esame individuale delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri. Se così fosse, concordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Ciò detto, dalla decisione di rinvio non risulta che la valutazione della domanda di CV non abbia comportato un esame delle sue esigenze di protezione internazionale.
(
29
) Corte EDU, 21 settembre 2021, Dareskizb c. Armenia, CE:ECHR:2021:0921JUD006173708; in prosieguo: la «Corte EDU nella sentenza Dareskizb», § 59 e giurisprudenza ivi citata.
(
30
)
Ibidem.
(
31
) Come discende direttamente dall’articolo 15, paragrafo 1, della CEDU.
(
32
) V. articoli 1 e 3 del protocollo n. 6 alla CEDU, articoli 1 e 2 del protocollo n. 13 alla CEDU e articolo 4, paragrafi 1 e 3, del protocollo n. 7 alla CEDU.
(
33
) V., ad esempio, Corte EDU, 26 settembre 2023, Yüksel Yalçınkaya c. Turchia, CE:ECHR:2023:0926JUD001566920; in prosieguo: la «Corte EDU nella sentenza Yüksel Yalçınkaya», § 348 e giurisprudenza ivi citata.
(
34
) V. Corte EDU nella sentenza Dareskizb, § 62.
(
35
) A tal riguardo, la Corte EDU sembra aver riconosciuto che la situazione eccezionale invocata da una parte contraente per ricorrere all’articolo 15 della CEDU non può essere definita temporanea. V. Corte EDU, 19 febbraio 2009, A. e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2009:0219JUD000345505; in prosieguo: la «Corte EDU nella sentenza A. e a. c. [OSCURATO:PERSONA]», § 178, in cui la Corte EDU rileva, tuttavia, che «la questione della proporzionalità della risposta può essere legata alla durata del pericolo».
(
36
) Corte EDU nella sentenza Yüksel Yalçınkaya, §§ 349 e 350 e giurisprudenza ivi citata.
(
37
) V. Corte EDU nella sentenza A. e a. c. [OSCURATO:PERSONA], § 184 e giurisprudenza ivi citata.
(
38
) V. Corte EDU, A. e a. c. [OSCURATO:PERSONA], § 161 e giurisprudenza ivi citata.
(
39
) Come confermato anche in Corte EDU,
Guide on Article 15 of the [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] – Derogation in time of emergency
, febbraio 2022, pag. 5, punto 4.
(
40
) V. la pagina speciale dedicata dal Consiglio d’Europea all’elenco delle deroghe notificate: https://www.coe.int/en/web/conventions/derogations-covid-19
(
41
) V. Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH), Gruppo di lavoro sui diritti dell’uomo in situazioni di crisi (CDDH-SCR), «[OSCURATO:PERSONA] to the draft [OSCURATO:PERSONA] of the Committee of Ministers on the effective protection of human rights in situations of crisis», CDDH-SCR(2024)02, 10 gennaio 2024, punto 46.
(
42
) La notifica effettuata dalla Moldova nel contesto della pandemia di COVID-19 non è pertinente in questa sede. Per quanto concerne il suo ritiro, v.
[OSCURATO:PERSONA]
n. FRA-CoE/352/175 della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova, del 29 aprile 2021, registrata presso il Segretariato generale il 29 aprile 2021, disponibile all’indirizzo rm.coe.int/1680a24f55.
(
43
) V. allegato I, primo comma, della direttiva 2013/32.
(
44
) Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH), Gruppo di lavoro sui diritti dell’uomo in situazioni di crisi (CDDH-SCR), «[OSCURATO:PERSONA] of the Committee of Ministers on the effective protection of human rights in situations of crisis», CDDH-SCR(2024)01, 10 gennaio 2024, ottavo considerando.
(
45
) V.
supra
, paragrafo 61.
(
46
) In udienza, il governo ceco ha richiamato l’esempio della pandemia di COVID-19, nel corso della quale tre [OSCURATO:PERSONA] membri hanno deciso di invocare l’articolo 15 della CEDU, come osservato al precedente paragrafo 63, mentre gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non lo hanno fatto, sebbene, per come intendo tale argomento, la situazione creata da tale pandemia non differisse in modo sostanziale in tali [OSCURATO:PERSONA] membri.
(
47
) Mi sembra di capire che tale notifica corrisponda alla
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352/81 della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova presso il Consiglio d’Europa, del 25 febbraio 2022, registrata presso il Segretariato generale il 25 febbraio 2022, v. https://rm.coe.int/0900001680a5a421. Sebbene lo stato di tale deroga non mi sia pienamente chiaro sulla base delle fonti accessibili al pubblico, mi sembra, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che lo stato di emergenza sul quale essa si fondava sia stato in seguito abrogato, come risulta dal secondo paragrafo della
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352/96 della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova presso il Consiglio d’Europa, del 3 marzo 2022, registrata presso il Segretariato generale il 3 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/0900001680a5b630, richiamata anche dal giudice del rinvio.
(
48
) V.
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352/96, menzionata nella nota precedente. Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la deroga annunciata nella notifica del 3 marzo 2022 sembra essere stata prorogata, in seguito, fino al 31 dicembre 2023 e ritirata l’11 aprile 2024 mediante la notifica indicata alla precedente nota 11, come osservato al paragrafo 33. Per un elenco completo delle notifiche, v. https://www.coe.int/en/web/conventions/cets-number-/-abridged-title-known?module=declarations-by-treaty&numSte= 005&codeNature= 0
(
49
) Per l’elenco completo delle misure, v.
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352/96, menzionata alla precedente nota 47.
(
50
) V.
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352/96, citata alla precedente nota 47.
(
51
) V., ad esempio,
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352.2/410 della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova, del 29 novembre 2023, disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/0900001680ad80c6; e le notifiche precedenti, disponibili all’indirizzo indicato alla precedente nota 48.
(
52
)
[OSCURATO:PERSONA] verbale
n. FRA-CoE/352/124 della Rappresentanza permanente della Repubblica di Moldova presso il Consiglio d’Europa, del 2 aprile 2021.
(
53
) V.
supra
, paragrafo 47. Il considerando 48 della direttiva 2013/32 dichiara, in particolare, che, «quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro».
(
54
) Le altre eccezioni sono legate all’avvio o alla chiusura della procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, TUE, che riguarda «una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2 [TUE]», come previsto alle lettere b) e c) dell’articolo unico del protocollo n. 24. La quarta eccezione si applica nel caso in cui uno Stato membro decida di esaminare una determinata domanda, nel rispetto di specifiche condizioni, come previsto dalla lettera d) dell’articolo unico del protocollo n. 24.
(
55
) V. articolo 33 della direttiva 2013/32.
(
56
) Mediante il trattato di Amsterdam, il Protocollo sull’asilo per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea è stato allegato al trattato CE (
GU 1997, C 340, pag. 103
).
(
57
) V., in generale, parere 2/13 (Adesione dell’Unione europea alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (
EU:C:2014:2454
, punto
191
e giurisprudenza ivi citata).
(
58
) Nel quarto considerando del protocollo n. 24 si ricorda che, «a norma dell’articolo 49 [TUE], per domandare di diventare membri dell’Unione tutti gli [OSCURATO:PERSONA] europei devono rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 [TUE]». V. anche il terzo considerando del protocollo originario.
(
59
) V. sesto considerando del protocollo n. 24 e quinto considerando del protocollo originario.
(
60
) Ottavo considerando di entrambi i protocolli. L’esistenza del protocollo originario è stata motivata dal caso di una domanda di protezione internazionale presentata in Belgio da un cittadino spagnolo, accusato di coinvolgimento in attività terroristiche, nel contesto della quale l’organo giurisdizionale belga ha accettato di non considerare la Spagna come paese sicuro. Martenson, H., e McCarthy, J., «In general, no serious risk of persecution: [OSCURATO:PERSONA] country of origin practices in nine [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 11, n. 3, 1998, pag. 311. V. anche van Selm J.,
Access to [OSCURATO:PERSONA]
«[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA] of Origin» e «[OSCURATO:PERSONA]», 2001, punto 93, disponibile all’indirizzo https://www.unhcr.org/media/access-procedures-safe-third-countries-safe-countries-origin-and-time-limits. Osservo che il Belgio ha effettuato una dichiarazione [dichiarazione n. 5 sul protocollo sull’asilo per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea (
GU 1997, C 340, pag. 144
), allegata al trattato di Amsterdam], ai sensi della quale esso avrebbe proceduto all’esame individuale di ogni domanda d’asilo presentata da un cittadino di un altro Stato membro, in conformità con i suoi obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra.
(
61
) Ai fini della presente causa, non ritengo necessario esaminare la questione se il ricorso all’articolo 15 della CEDU da parte di uno Stato membro determini una mera
possibilità
di esaminare le domande dei cittadini di tale Stato, come sostiene il governo ceco, o se comporti un
obbligo
di farlo, come ritiene il giudice del rinvio. Ciò premesso, dato che il protocollo n. 24 costituisce un’eccezione all’obbligo generale di esaminare le domande di protezione internazionale, propendo per sostenere l’interpretazione accolta dal giudice del rinvio.
(
62
) V. la spiegazione di cui
supra
, nota 7 e paragrafo 34.
(
63
) Talora denominata alternativa della protezione all’interno del paese o alternativa di fuga interna. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 prevede che, «[n]ell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se,
in una parte del territorio del paese d’origine
, questi: a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7;
e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca
». Il corsivo è mio.
(
64
) Analogamente, l’[OSCURATO:PERSONA] ha messo in guardia dal rischio di confondere le due nozioni, in quanto «le complesse questioni che sorgono nell’applicazione dell’alternativa della protezione all’interno del paese esigono un attento esame del singolo caso» che parimenti, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], non può essere trattato mediante la procedura accelerata. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
:
[OSCURATO:PERSONA] and Recommendations for Law and Practice, [OSCURATO:PERSONA] and Recommendations
, marzo 2010, pag. 67, https://www.refworld.org/reference/research/unhcr/2010/en/92062. V. anche [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]. 4
: «[OSCURATO:PERSONA] or [OSCURATO:PERSONA]»
Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 [OSCURATO:PERSONA] and/or 1967 [OSCURATO:PERSONA] to the Status of Refugees
, 23 luglio 2003, HCR/GIP/03/04, pag. 8, p 36; o [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] amending the Obligation to Leave and Prohibition on [OSCURATO:PERSONA], the [OSCURATO:PERSONA] and the Act on [OSCURATO:PERSONA] to Aliens
, 12 novembre 2018, http://www.refworld.org/docid/5c66ceb77.html, punto 22.
(
65
) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] Representation for [OSCURATO:PERSONA] on the proposal to introduce in Sweden a list of safe countries of origin
, 31 marzo 2020, www.refworld.org/docid/5e8345014.html, pag. 3 punto 8; [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] for an [OSCURATO:PERSONA] – COM(2016) 467
, aprile 2019, www.refworld.org/docid/5cb597a27.html, p. 43; [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
(…), documento citato alla precedente nota 64, pag. 65;
[OSCURATO:PERSONA]’s [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] for a [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(COM(2000) 326 final/2, 18 giugno 2002), https://www.refworld.org/legal/intlegcomments/unhcr/2003/en/31802, pag. 8.
(
66
) V., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico) (
C‑69/21
,
EU:C:2022:913
, punto
55
) e del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) [
C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17
,
EU:C:2019:403
; in prosieguo: la «sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato)», punto 82].
(
67
) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] Representation for [OSCURATO:PERSONA] on the proposal to introduce in Sweden a list of safe countries of origin
, 31 marzo 2020, www.refworld.org/docid/5e8345014.html, pag. 4, punto 11; [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] amending the Obligation to Leave
(…) documento citato alla precedente nota 64, punto 21; [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
(…), documento citato alla precedente nota 64, pag. 67;
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]’s [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] for a [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 14203/04, Asile 64, of 9 November 2004
), pag. 4,
in fine
.
(
68
) A norma dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, per «rifugiato» si intende un «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal
paese
di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto
paese
, oppure apolide che si trova fuori dal
paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno (...)». Il corsivo è mio.
(
69
) V. articolo 19, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale «[n]essuno può essere allontanato, espulso o estradato verso
uno Stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Il corsivo è mio.
(
70
) L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2005/85 prevedeva che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta (...) di designare a livello nazionale paesi terzi (...) quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II relativamente a tale parte».
(
71
) L’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2005/85 stabiliva che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1
o
dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni (...) relativamente a detta parte o a detto gruppo».
(
72
) V. articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32. Tale direttiva non fissa termini specifici per la durata della procedura accelerata e lascia la loro definizione agli [OSCURATO:PERSONA] membri, a condizione che siano «ragionevoli», come già brevemente osservato al precedente paragrafo 50 e come risulta dall’articolo 31, paragrafo 9, della direttiva 2013/32. Di converso, la durata della procedura ordinaria è fissata all’articolo 31, paragrafi 3 e 5, della stessa direttiva in sei mesi dalla presentazione della domanda, e può essere prorogata fino a «un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda».
(
73
) V. il combinato disposto degli articoli 46, paragrafo 5, e 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32. Su tali disposizioni, v. sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)
C‑808/18
,
EU:C:2020:1029
, punti
303
e
271
). V. anche ordinanza del 5 luglio 2018, C e a. (
C‑269/18 PPU
,
EU:C:2018:544
, punto
53
).
(
74
) V. articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32.
(
75
) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione), ALLEGATO, COM(2009) 554 definitivo, ALLEGATO, pag. 15. Il corsivo è mio.
(
76
) Analogamente a quanto proposto nel progetto di considerando 80 e nell’articolo 61, paragrafo 2, che compaiono nel documento PE 16 2024 REV 1 del 15 maggio 2024, citato alla precedente nota 20, e prevedono la possibilità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro «con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili». Come già osservato, al momento della finalizzazione delle presenti conclusioni, tale documento costituisce l’elemento più recente del processo legislativo in corso concernente la proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM/2016/0467 final).
(
77
) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione), ALLEGATO, COM(2009) 554 definitivo, ALLEGATO, pag. 15.
(
78
) Documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Valutazione d’impatto, SEC(2009) 1376, pag. 34. V. anche allegati del documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Valutazione d’impatto, SEC(2009) 1376 (parte II), pagg. da 66 a 68.
(
79
) Il considerando 4 della direttiva 2005/85 qualificava le «norme minime di cui [a tale direttiva] un primo passo in materia di procedure di asilo», mentre il considerando 12 della direttiva 2013/32 dichiara che «[o]biettivo principale [di quest’ultima direttiva] è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell’Unione».
(
80
) Per una presa d’atto delle difficoltà politiche a tal riguardo, v. allegati del documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] citato alla precedente nota 78, pag. 18.
(
81
) V. articolo 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/85.
(
82
) A causa delle disparità per quanto concerne l’esistenza e il contenuto degli elenchi dei paesi di origine sicuri.
(
83
) Dalla spiegazione di cui al precedente paragrafo 108 discende che il precedente regime distingueva, di fatto, tra due principali opzioni: se la possibilità di procedere a designazioni parziali su base
territoriale
era confermata nel contesto delle designazioni nazionali che dovevano essere basate sulle condizioni di designazione comuni (articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2005/85), la designazione di un paese di origine sicuro per
una parte della popolazione
era possibile soltanto ove siffatta facoltà fosse prevista in forza della normativa nazionale preesistente, come discende dalla summenzionata clausola di
standstill
di cui all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2005/85).
(
84
) Ricordo che si tratta soltanto dei casi in cui il richiedente ha la cittadinanza di quel paese o vi soggiornava abitualmente e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle sue circostanze particolari.
(
85
) Ricordo che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] esaminata nella presente sottosezione è in linea con la posizione principale dei governi ceco e dei [OSCURATO:PERSONA] che sostengono, più in generale, l’ammissibilità delle eccezioni territoriali.
(
86
) La Corte EDU ha fatto riferimento al «controllo effettivo complessivo» nella sentenza del 18 dicembre 1996, Loizidou c Turchia, CE:ECHR:1996:1218JUD001531889, § 56.
(
87
) V., in particolare, articolo 8 del
[OSCURATO:PERSONA] articles on [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], with commentaries
,
Yearbook of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2001, Vol. II, seconda parte, in particolare pag. 47 e punto 4. Talmon, S., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 58, n. 3, 2009, pagg. da 493 a 518, in particolare pag. 493.
(
88
) V., in particolare, Corte EDU, 8 luglio 2004, Ilaşcu e a. c. Moldova e Russia, CE:ECHR:2004:0708JUD004878799, §§ 335, 392 e 394; Corte EDU, 19 ottobre 2012, Catan c. Moldova e Russia, CE:ECHR:2012:1019JUD004337004, §§ 109 e 110; Corte EDU, 23 febbraio 2016, Mozer c. Moldova e Russia, CE:ECHR:2016:0223JUD001113810, § 99; Corte EDU, 17 luglio 2018, Sandu e a. c. Repubblica di Moldova e Russia, CE:ECHR:2018:0717JUD002103405, §§ da 34 a 39.
(
89
) Dalle spiegazioni fornite dal governo ceco in udienza risulta che l’elenco ceco dei paesi di origine sicuri conteneva le stesse eccezioni territoriali che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sono state soppresse, unitamente a quella di cui trattasi nella presente causa, con effetto dal 1
o
ottobre 2023. V.
supra
, nota 7.
(
90
) Osservo che l’Ungheria ha designato gli [OSCURATO:PERSONA] d’America come paese di origine sicuro, ad eccezione degli [OSCURATO:PERSONA] che applicano la pena di morte. V. le informazioni fornite dall’EUAA all’indirizzo https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/safe-country-concept.aspx
(
91
) La stessa conclusione discende, più in generale, dal mio compito di assistere pienamente la Corte qualora essa decida di non accogliere il mio suggerimento per quanto concerne la seconda questione pregiudiziale e decida, a differenza di quanto suggerisco in relazione alla prima questione pregiudiziale, che il ricorso all’articolo 15 della CEDU da parte di un paese terzo esclude automaticamente la sua designazione quale paese di origine sicuro.
(
92
) V., ad esempio, sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (
C‑180/17
,
EU:C:2018:775
, in particolare punti
33
e
34
). V., più in generale, Prechal, S., «Between effectiveness, procedural autonomy and judicial protection»,
Izzivi prava v življenjski resničnosti. Challenges of law in life reality. Liber amicorum Marko Ilešič, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
, Lubiana, 2017, 601, pagg. da 391 a 404, in particolare pag. 395.
(
93
) Ricordo che, nel regime della direttiva 2013/32, la conseguenza del fatto che una domanda
infondata
sia considerata anche
manifestamente infondata
è che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere di non autorizzare automaticamente il richiedente a rimanere nel territorio nazionale in attesa del ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale (come discende dal combinato disposto dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32).
(
94
) Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in udienza, che la decisione di dichiarare
manifestamente infondata
la domanda di un richiedente proveniente da un paese di origine sicuro non presuppone una decisione anteriore di
infondatezza
, poiché entrambi gli aspetti sono valutati contemporaneamente.
(
95
) Dall’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2013/32 risulta che il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, quale definito all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, deve essere previsto, in particolare, nel caso di decisioni mediante le quali una domanda di protezione internazionale è considerata infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria.
(
96
) Ricordo che dalla giurisprudenza della Corte discende, in sostanza, che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, al pari dell’articolo 47 della Carta, è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. Sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov (
C‑556/17
; in prosieguo: la sentenza Torubarov,
EU:C:2019:626
, punto
56
).
(
97
) E di quelli che, lo ribadisco, sono intervenuti dopo l’adozione della decisione negativa di cui trattasi. Sentenza del 25 luglio 2018, Alheto (
C‑585/16
,
EU:C:2018:584
, in prosieguo: la «sentenza Alheto», punti da 111 a 113). Osservo che la versione in lingua inglese di tale sentenza non utilizza il termine «elements» (elementi), bensì «new evidence» (nuove prove) (punti 111 e 112) ed «evidence» (prove) (punto 113), mentre la versione in lingua francese fa riferimento a «nouveaux éléments» (nuovi elementi) (punti 111 e 112) e «éléments» (elementi) (punto 113). Alla luce della questione non trattata dall’autorità amministrativa in tale causa, questione di natura giuridica, ritengo che la relativa parte del ragionamento della Corte debba essere intesa nel senso che si riferisce a qualsiasi elemento di fatto
o di diritto
, come chiarito dal punto 118 di tale sentenza, tanto nella sua versione in lingua inglese quanto in quella in lingua francese. V. anche sentenza del 3 marzo 2022, Secretary of State for the [OSCURATO:PERSONA] (Status di rifugiato di un apolide di origine palestinese) (
C‑349/20
,
EU:C:2022:151
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata).
(
98
) Sentenza Torubarov, punto 65, e sentenza dell’8 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ammissibilità di una domanda reiterata) (
C‑216/22
,
EU:C:2024:122
, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 62).
(
99
) V., in tal senso (nel contesto della direttiva 2011/95), sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punto 74 e giurisprudenza ivi citata.
(
100
) V., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) (
C‑392/22
,
EU:C:2024:195
, punto
51
e giurisprudenza ivi citata).
(
101
) V., in tal senso, sentenza M e a. (Revoca dello status di rifugiato), punto 83.
(
102
) Sentenza Torubarov, punto 50 e giurisprudenza ivi citata.
(
103
) V. considerando 18 e articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.
(
104
) Senza che sia necessario esaminare in dettaglio l’argomento, dedotto dal governo ceco, vertente sulla complessità della valutazione e distinguerlo, se del caso, dall’illegittimità di una designazione quale quella esaminata nelle precedenti sezioni delle presenti conclusioni, prendo atto del fatto che i giudici nazionali, a partire dal febbraio 2022, hanno smesso di considerare l’Ucraina come un paese di origine sicuro, nonostante il fatto che l’Ucraina non fosse ancora stata cancellata dall’elenco dei paesi di origine sicuri. Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, v. sentenza del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) del 10 marzo 2022, 10 Azs 537/2021 – 31, in particolare punto 17 (
in casu
, tale giudice ha imposto il riesame della relativa domanda nel contesto del regime ordinario). Sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la cancellazione dell’Ucraina dall’elenco dei paesi di origine sicuri ha avuto luogo con effetti dal 1
o
ottobre 2023, in applicazione dello stesso decreto, menzionato nella precedente nota 7, con il quale è stata soppressa l’eccezione territoriale di cui trattasi. V. anche https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/safe-country-concept.aspx
(
105
) V., in tal senso, documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Valutazione d’impatto, SEC(2009) 1376, punto 4.2.7. Alla luce degli sviluppi illustrati nella presente sezione, ritengo superfluo affrontare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 non si applica alla decisione di sottoporre una domanda alla procedura accelerata. Ritengo che tale suggerimento sia, anzitutto, contraddetto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] anche nel caso in cui si considerino le specificità di tale caso. In secondo luogo, le conseguenze giuridiche della nozione di paese di origine sicuro vanno al di là del ricorso alla procedura accelerata. In terzo luogo, tale caso è stato esaminato nel contesto dell’articolo 39 della direttiva 2005/85, predecessore giuridico dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32. La definizione delle caratteristiche del ricorso giurisdizionale previsto da quest’ultima disposizione dispensa dalla necessità di esaminare la questione in modo più dettagliato, dato essa impone un esame completo, in particolare, degli «elementi (...) di diritto», senza limitare tali elementi alla valutazione del merito. V., in tal senso, sentenza Alheto, punto 115; e sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Tompa) (
C‑564/18
,
EU:C:2020:218
, punto
67
).
(
106
) Lo stesso vale, a mio avviso, quando il giudice del rinvio ritiene che la domanda debba essere respinta in quanto inammissibile. V. sentenza Alheto, punti da 119 a 127. V. anche sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és [OSCURATO:PERSONA] (Tompa) (
C‑564/18
,
EU:C:2020:218
, punto
69
). Tale osservazione necessiterebbe, a mio avviso, di un’ulteriore differenziazione, a seconda dei motivi di detta inammissibilità, quali previsti dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, ma non vi è necessità di approfondire tale questione ai fini della presente causa.
(
107
) Ricordo che dalla formulazione dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 («se del caso») e dalla giurisprudenza della Corte discende che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano l’obbligo di attribuire ai giudici nazionali la competenza a effettuare un esame delle esigenze di protezione internazionale, tali giudici non sono necessariamente tenuti a effettuare siffatta valutazione, poiché, in funzione delle informazioni disponibili nel fascicolo, essi possono ritenere che l’autorità accertante si trovi, a tal fine, in una posizione migliore [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Ammissibilità di una domanda reiterata), punto 67]. Per un riferimento a «mezzi specifici e (…) personale specializzato in materia» a disposizione delle autorità accertanti, v. sentenza Torubarov, punto 64, o sentenza del 16 luglio 2020, Addis (
C‑517/17
,
EU:C:2020:579
, punto
61
).
(
108
) Sentenza del 4 ottobre 2018, Fathi (
C‑56/17
,
EU:C:2018:803
, punto
72
).
(
109
)
Ibidem
, punti da 69 a 71. Dal punto 57 di tale sentenza risulta che i giudici nazionali investiti del ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di asilo erano tenuti, in forza del diritto nazionale, a verificare se l’autorità nazionale di prime cure avesse seguito la procedura corretta, il che sembra costituire il motivo per il quale il giudice del rinvio aveva chiesto, in tale causa, se tale obbligo si applicasse alla corretta applicazione delle norme del regolamento Dublino III.
(
110
) Ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2013/32.
(
111
) V., a tal riguardo, la giurisprudenza menzionata
supra
, alla nota 73.
(
112
) Rilevo che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Alheto, l’elemento specifico di diritto non esaminato dall’autorità accertante era l’applicabilità del regime di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95. È su tale elemento di diritto che la Corte ha fornito una risposta alla terza questione sollevata in tale causa, che verteva sulla portata del controllo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in discussione in questa sede. Rilevo che la seconda questione pregiudiziale in tale causa verteva sulla possibilità di applicare l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 nel caso in cui il ricorrente non l’avesse invocato. Al tempo stesso, nulla indica che il giudice del rinvio in tale causa si sia trovato di fronte a un impedimento simile a quello che ostacola il giudice del rinvio nella presente causa. V. sentenza Alheto, in particolare punti 97 e 117.
(
113
) V., ad esempio, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Ammissibilità di una domanda reiterata) (
C‑216/22
,
EU:C:2023:646
, paragrafo
94
). Analogamente a quanto ho osservato in precedenza, le considerazioni che seguono sono pertinenti soltanto qualora il giudice del rinvio non sia in grado di giungere a una conclusione che sarebbe diversa, nel merito, da quella raggiunta dall’autorità accertante.
(
114
) V., ad esempio, sentenza del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) [
C‑651/19
,
EU:C:2020:681
; in prosieguo: la «sentenza Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso), punto 36].
(
115
)
Ibidem
, punto 38 e giurisprudenza ivi citata.
(
116
)
Ibidem
, punto 39.
(
117
)
Ibidem
, punto 38 e giurisprudenza ivi citata.
(
118
) V., ad esempio, sentenza Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso), punto 42 e giurisprudenza ivi citata.
(
119
) Sentenze del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (
da C‑222/05 a C‑225/05
,
EU:C:2007:318
, punto
41
); dell’11 luglio 1991, Verholen e a. (
da C‑87/90 a C‑89/90
,
EU:C:1991:314
, punti da
11
a
16
); del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (
C‑430/93 e C‑431/93
,
EU:C:1995:441
, in particolare punti
17
e
22
), e del 14 dicembre 1995, Peterbroeck (
C‑312/93
,
EU:C:1995:437
, punti da
15
a
21
).
(
120
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento conclusosi con una sentenza definitiva) (
C‑582/21
,
EU:C:2023:674
, paragrafi da
151
a
154
).
(
121
) Sentenza del 22 giugno 2023, K.B. E F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale) (
C‑660/21
,
EU:C:2023:498
, punto
52
e
53
). Più specificamente, la Corte ha statuito, in tale sentenza, che le pertinenti disposizioni dell’Unione non ostano a una normativa nazionale che vieta al giudice statuente in materia penale di rilevare d’ufficio la violazione dell’obbligo di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora, in sostanza, tali persone abbiano avuto la possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato, di accedere al loro fascicolo e di far valere la violazione di cui trattasi entro un termine ragionevole.
(
122
) Sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X (Esame d’ufficio del trattenimento) (
C‑704/20 e C‑39/21
,
EU:C:2022:858
, punti da
85
a
88
e da 91 a 94). Inoltre, nella causa pendente C‑156/23, Ararat, si pone, in sintesi, la questione dell’obbligo dell’autorità giudiziaria di rilevare d’ufficio il rispetto del principio di non respingimento nel contesto dei procedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
(
123
) V., sul loro dovere di cooperazione, sentenza Alheto, punto 116, e sentenza del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Attentato in Pakistan), (
C‑756/21
,
EU:C:2023:523
, punti
46
e segg.), nel contesto della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (
GU 2004, L 304, pag. 12
), che ha preceduto la direttiva 2011/95.
(
124
) V. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Ammissibilità di una domanda reiterata), punto 47
in fine
.
(
125
) Articolo 19 della direttiva 2013/32.
(
126
) Articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.
(
127
) Articolo 20 della direttiva 2013/32.