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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19226/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 59, secondo comma, legge n. 689 del 1981 e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha giustificato il suo diniego e comunque la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853, che ha affermato che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 59, secondo comma, legge n. 689 del 1981 e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, ha giustificato il suo diniego e comunque la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853, che ha affermato che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris