CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 36064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame delle misure cautelari reali, ha, per la parte che qui interessa, - rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato, e [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO, terzo interessato e coniuge del primo, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19 ottobre 2022 a carico tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, con il ruolo di capo, estorsione, illecita concorrenza e abusiva attività creditizia, questi ultimi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. disposto sulle quote della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intestate all'indagato e al coniuge, nonché ai terreni intestati a quest'ultima; - dichiarato inammissibile la suddetta richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso il suddetto decreto con riguardo al sequestro della società e dei beni aziendali. 1.1. Il Tribunale di Napoli, nel premettere la sussistenza della gravità indiziaria che risulta dall'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 7 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e altri per i suindicati delitti, ha ritenuto sussistenti le finalità impeditive del sequestro dell'impresa mafiosa, formalmente intestata al suddetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e al coniuge [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO, ma effettivamente riconducibile al primo e al suo germano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pure colpito dall'ordinanza cautelare), in considerazione della commissione, tramite l'impresa, delle condotte di illecita concorrenza mediante violenza caratterizzate dalla imposizione ai cantieri edili della zona di forniture di materiale attraverso la intermediazione dello schermo societario, nonché per impedire l'attuazione della strategia mafiosa posta in essere per mezzo dell'accumulazione di terreni agricoli, fittiziamente intestati a [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO, destinati alla coltivazione e raccolta di nocciole, quale strumento di controllo del territorio, di reimpiego dei proventi del sodalizio e per il conseguimento di ulteriori profitti speculativi derivanti da detta attività agricola. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO, con unico atto a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA].Il cumulativo ricorso denuncia: la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione, in quanto incongrua e apparente; la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 321, 324 e 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione circa il periculum in mora; il vizio della motivazione, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione circa la memoria depositata in udienza; la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 61 e 322 cod. proc. pen., con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della impresa. Il tribunale del riesame, nonostante abbia escluso la possibilità di sottoporre i suddetti beni al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha apoditticamente riconosciuto la sussistenza delle finalità impeditive previste dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Le intercettazioni non indicano che nella gestione della società sia coinvolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tanto che l'ordinanza cautelare è stata annullata nei confronti di quest'ultimo per i capi 8) e 9), sicché è apodittico ricondurne la titolarità ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], anche perché l'unica captazione valorizzata è priva di valore indiziario. La riferibilità dell'impresa al presunto clan camorristico è perciò meramente asserita, come pure risulta indimostrata l'affermazione :secondo la quale l'acquisto dei terreni agricoli e la coltivazione di essi sia un'attività di interesse del clan. Il provvedimento impugnato non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla difesa nella memoria difensiva nella quale si era posto in evidenza come la coltivazione dei terreni presuppone impegni e oneri economici e modesti profitti. Del resto, la difesa aveva prodotto una relazione tecnica tesa a sconfessare la sproporzione tra i redditi della proprietaria e gli acquisti dei terreni da parte della stessa; alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è addebitato alcun reato, sicché trattandosi di terzo estraneo, non può essere attinta da provvedimenti di sequestro. Non è, d'altra parte, indicato come la disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre un reato che alla stessa non è contestato, sia con riguardo ai terreni sia con riguardo alle quote sociali.La perdurante disponibilità del bene è, del tutto, neutra rispetto alla offensività del presunto reato perché non è chiarita la relazione che dovrebbe esistere tra essi. È stata, infine, erroneamente esclusa la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'impresa, a proporre la richiesta di riesame in favore di essa, essendo stata allegata la procura speciale a proporre l'impugnazione. 2.1. Il difensore ha depositato memoria difensiva, contenente motivi nuovi, con riguardo alla adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura e alla mancanza del pericolo di progressione criminosa. Non emerge affatto che l'impresa sia una società di comodo dedita strutturalmente ad attività illecite, come pure è apodittica la ritenuta sussistenza del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato derivante dall'attività di impresa e dal possesso dei terreni agricoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato. 2. Va premesso, quanto alla gravità indiziaria, che l'ordinanza impugnata si riferisce per relationem al provvedimento coercitivo personale che ha colpito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sicché ogni questione su tale elemento è inammissibile, tenuto conto del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 25 novembre 2022 (Sez. 1, n. 18216 del 2023). 2.1. Da ciò discende, in considerazione della preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi sulla gravità indiziaria, l'inammissibilità delle questioni concernenti la natura di impresa mafiosa attribuita alla società [OSCURATO:PERSONA], riferibile ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], ritenuti vertici dell'omonimo clan associativo, ancorché le quote siano formalmente attribuite a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e al coniuge [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO. 2.2. È, del resto, inammissibile il ricorso, che è caratterizzato da censure articolate in fatto, sulla natura illecita dell'impresa che è stata indiziariannente ritenuta espressione del clan camorristico nonché deputata a conseguire profitti illeciti mediante la commissione dei reati fine di natura estorsiva e di alterazione violenta della concorrenza imprenditoriale. 2.3. La ritenuta sussistenza di tale meccanismo imprenditoriale illegale, a sua volta produttivo di ulteriori profitti illeciti, costituisce, secondo la corretta interpretazione delle norme cui si è rifatto il tribunale del riesame, il concreto e attuale pericolo della protrazione delle condotte illecite nonché dell'aggravamento delle stesse ove, come invocato dalla difesa, l'impresa fosse lasciata nella disponibilità, anche dal punto di vista gestorio, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietari di fatto. 3. Il ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame relativa all'azienda e ai beni presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché, lungi dal dimostrare che questi aveva rilasciato, munito degli occorrenti poteri rappresentativi dell'ente, procura speciale quale legale rappresentante dell'impresa, si limita ad asserire di agire in giudizio nella duplice veste di indagato e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La decisione impugnata è, dunque, pienamente conforme a diritto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse c:oncreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta dì riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale)» (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992). 3.2. Le esposte conclusioni rendono, del resto, infondata ogni questione relativa alla ammissibilità della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale presunto legale rappresentante dell'impresa mafiosa, perché la società è stata fondatamente ritenuta personificazione del ricorrente, persona fisica, e del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA], imprenditori di fatto celatisi dietro lo schermo della persona giuridica, schermo che non può essere validamente utilizzato in sede processuale per predicare una duplice legittimazione attiva del ricorrente (legale rappresentante e socio), ciò anche perché non risulta controverso che l'impresa, all'atto del sequestro, è stata affidata all'amministratore giudiziario cui spettano i poteri rappresentativi e gestori. 3.3. La giurisprudenza ha affermato che «non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società l'indagato che sia socio unico di questa, ma non ne abbia - o non ne abbia più - la rappresentanza formale, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso» (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccoli, Rv. 263085). Infatti, il motivo di ricorso risulta insuperabilmente contraddittorio su un aspetto fondamentale: [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ammette (come risulta pacificamente anche dal decreto di sequestro preventivo) che l'impresa è stata sottoposta all'amministrazione ex artt. 104 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen., dall'altro, agisce per la revoca del sequestro della società (che in quanto società di capitale ha una propria piena autonomia e personalità giuridica) pur senza averne più alcuna rappresentanza a seguito della doverosa iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e nei libri sociali. In sostanza, a giudizio del Collegio, nella fattispecie difetta non l'interesse all'impugnazione, che all'indagato quale socio è stato effettivamente riconosciuto, quanto la legittimazione ad agire posto che la richiesta di riesame avrebbe dovuto essere proposta da chi è subentrato nelle cariche sociali rappresentative dell'autonomo soggetto-persona giuridica costituito dalla società a responsabilità limitata. È opportuno precisare che la qualità di socio maggioritario (o, magari, unico) rileva per estendere eventualmente responsabilità dalla società al privato, ma non a scavalcare gli organi sociali che, soli, hanno la responsabilità sociale. Non è configurabile una rappresentanza, non formale, ma di fatto, che, per sé, attribuisca la legittimazione ad agire per conto della società. Del resto, come accennato, la soluzione contraria condurrebbe il motivo alla manifesta infondatezza, per la necessità di qualificare ogni aspetto formale come mero schermo di una gestione occulta e personale.4. Quanto ai terreni, deve anzitutto rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO non sviluppa alcuna critica specifica sulla ritenuta intestazione fittizia del patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo perché, appunto, ritenuto effettivamente attribuibile, dal punto di vista della sostanziale proprietà, al marito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ciò determina l'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO perché, indipendentemente dalla presunta omessa risposta alla questione della sproporzione patrimoniale, non contesta l'elemento che riguarda la legittimazione attiva che spetta, invece, al reale proprietario allorquando, come nel caso in esame, il formale intestatario non rivendica l'esclusività del diritto reale. 4.1. Ciò non di meno, il provvedimento impugnato va annullato, con riguardo ai terreni, poiché risulta fondata la deduzione circa il difetto assoluto di motivazione sulle ragioni che giustificano il provvedimento di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. L'argomentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato è, infatti, inconsistente. Una volta esclusa la finalità preventiva a fini di confisca per mancanza di "iniziative distrattive in corso", il percorso logico risulta a tal punto incomprensibile da apparire inesistente, là dove asserisce che la disponibilità dei terreni, destinati a coltivazione di nocciole, costituisce pericolo per il rafforzamento del clan e la reiterazione delle condotte allo stesso ascrivibili. Trattandosi di beni immobili, produttivi unicamente di frutti in senso proprio, il percorso logico che vi annette un pericolo "mafioso", rilevante ex art. 321 cod. proc. pen., è meramente assertivo: non è in alcun modo chiarito per quale logico motivo la disponibilità dei terreni agricoli, ferma restando la funzione accrescitiva del patrimonio del clan, possa aggravare il reato o protrarne le conseguenze. 4.2. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli perché, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a esplicitare il percorso motivazionale che giustifica l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dei terreni agricoli intestati a [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO, ma in realtà di proprietà del coniuge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Le restanti questioni, come si è detto, sono nel complesso infondate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei terreni agricoli intestati a [OSCURATO:PERSONA] CORBISIERO e rinvia p