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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29849/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Lato avviso alle partii 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto dei propri difensori e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 7954/2024, lamentando che la stessa ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte di appello di Napoli, sulla base dell'erronea percezione di un dato probatorio.

2. Nelle more del procedimento, i predetti difensori hanno trasmesso in cancelleria via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso, la quale, tuttavia, non può essere presa in considerazione, non risultando costoro muniti di procura speciale a tal fine (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.).

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, risultando nitidamente che quello ivi rappresentato come un errore di percezione da parte della Corte di cassazione costituiva, in realtà, un chiaro lapsus calami (ivi leggendosi, a pag. 9, di dichiarazioni «veritiere» di un dato testimone, anziché «non veritiere», come invece si comprende chiaramente da tutto il tenore della motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Lato avviso alle partii 3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto dei propri difensori e procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 7954/2024, lamentando che la stessa ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte di appello di Napoli, sulla base dell'erronea percezione di un dato probatorio. 2. Nelle more del procedimento, i predetti difensori hanno trasmesso in cancelleria via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso, la quale, tuttavia, non può essere presa in considerazione, non risultando costoro muniti di procura speciale a tal fine (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.). 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, risultando nitidamente che quello ivi rappresentato come un errore di percezione da parte della Corte di cassazione costituiva, in realtà, un chiaro lapsus calami (ivi leggendosi, a pag. 9, di dichiarazioni «veritiere» di un dato testimone, anziché «non veritiere», come invece si comprende chiaramente da tutto il tenore della motivazione). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28
Sentenza Cassazione n. 29849/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris