CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 19077 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difes a da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce a l ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;Prefettura – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Trapani , in persona del Prefetto in carica; rappresentat i e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- nonché di Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 915/2022 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 24 maggio 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.C on citazione notificata il 23 dicembre 2013, l a società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell’Interno, la Prefettura([OSCURATO:PERSONA] del Governo) di Trapani e il Comune di Mazara del Vallo,deducendo che: -il 18 settembre 1987, la Prefettura di T rapani aveva emesso un decreto con cui era stata dichiarata la pubblica utilità delle opere di ampliamento del suo stabilimento industriale, ubicato in un ’ area territoriale del Comune di M azara del Vallo , destinata , secondo il vigente piano regolatore, a “zona industriale esistente”; - questo provvedimento era stato seguito, in data 18 gennaio 1988, dal decreto di espropriazione, in suo favore, di un terreno di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ubicato nella medesima area; - avuto riguardo a tali provvedimenti, il Comune di Mazara del Vallo, tra il 1993 e il 1997 aveva rilasciato in favore di essa società i titoli (autorizzazione edilizia, concessione edilizia e concessione edilizia in variante) per procedere all’edificazione delle opere di ampliamento dell’opificio industriale; - peraltro, successivamente alla realizzazione dei manufatti, con sentenza del 26 febbraio 1998, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riformando la contraria decisione del TAR Sicilia, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullatogli atti della procedura espropriativa ; -con provvedimento del 16 ottobre 2000, notificatole il 19 ottobre 2000, il Comune di Mazara del Vallo, provvedendoin autotutela, aveva annullato d’ufficio i titoli edilizi precedentemente rilasciati , sul presupposto che l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di espropriazione , pronunciato in via definitiva dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione S iciliana , aveva fatto venir meno il presupposto su cui essi titoli (l’autorizzazione e le concessioni edilizie) erano fondati, determinandone la nullità; a tale atto era seguito, in data 20 dicembre 2000, l’ordine di demolizione dei manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi; -l’atto di annullamento d’ufficio emesso dal Comune di Mazara del Vallo era stato impugnato da essa società con ricorso a l TAR Sicilia, che, dopo averne sospeso l’efficacia, aveva tuttavia rigettato l’impugnazione consentenza n. 3830/2002, confermata dal C onsiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n.825/2005; -nel frattempo, [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ottenuto l’annullamento del decreto di espropriazione , le aveva notificato un precetto per il rilascio dell’area, previa riduzione in pristino stato; nel giudizio di opposizione,introdotto da essa società dinanzi al Tribunale di Marsala, era stata emessa una sentenza non definitiva (la sentenza n.210/2022), con cui se, da un lato, era stata dichiarata l’ inefficacia del precetto in quanto fondato su un titolo (la sentenza del giudice amministrativo in grado d’appellodel 1998) carente di una statuizione di condanna immediatamenteeseguibile, dall’altro lato era stata altresì rigettata la sua domanda di accertamento dell’acquisto a titolo originario della proprietà sull’ area illegittimamente espropriata , per occupazione appropriativaconseguente ad accessione invertita; questa decisione era stata confermata s i a , in appello , dalla Corte territoriale di Palermo(con sentenza n. 599/2005) sia in Cassazione, con sentenza di questa Corte di legittimità n. 3320/2010; - in conseguenza di ciò , nel corso dell’anno 2008, essa società aveva dato luogo alle opere di demolizione dei manufatti e aveva rilasciato il fondo in favore dell’avente diritto. Sulla base di queste deduzioni , la [OSCURATO:SOCIETA]. domandò che le amministrazioni convenute – già sollecitate in proposito con atto stragiudiziale di messa in mora del 22 dicembre 2008, avente altresì efficaciainterruttiva della prescrizione – fossero condannate a risarcirle le conseguenze pregiudizievoli ( quantificabili , salvo diverso accertamento, in 14.000.000 Euro, oltre interessi e rivalutazione) della lesione dell’integrità patrimoniale occorsale a causa de ll’incolpevole affidamento sugli effetti dei provvedimenti amministrativi ampliativi dellapropria sfera giuridica, poi riv elatisi illegittimi . Le amministrazioni convenute, costituitesi in giudizio, non solo resistettero nel m erito alla domanda, ma sollevarono anche, preliminarmente, l’eccezione di pre s cri z ione del diritto risarcitorio azionato, per essere decorso il termine quinquennaledi cui all’art. 2947 cod. civ.. 2.Con sentenza 9 settembre 2017 n. 5141, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda, in accoglimento dell’ eccezione di prescrizione , condannando la società attrice soccombente a rimborsare a lle amministrazioni convenutevittoriose le spese del giudizio . Il primo giudice ritenne che già nell’anno 2000, per effetto delle pronuncenei giudizi amministrativi e dell’atto in autotutela del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stata acclarata l’ illegittimità dei provvedimenti espropriativie abilitativi alla costruzione, sulla base dei quali la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguitole opere di ampliamento del proprio stabilimento industriale. Osservòche, all’esito delle vicende di annullamento amministrativo dei predetti atti, conseguite a quelle di annullamento giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi, la società attrice aveva avuto tutte le informazioni necessarie per percepire non solo i termini dell’illecito aquiliano ma anche la sussistenza del pregiudizio da esso derivato , sintetizzabile nella perdita della proprietà dell’area ove nel frattempo era stato realizzato l’ampliamento dell’opificio con il susseguente obbligo di restituirlaall’avente diritto, previa demolizione dei manufatti abusivamente eseguiti. Precisò che sulla percepibilitàdel danno non incidevano le vicende giudiziarie successive: tanto quelle verificatesi dinanzi a l giudice amministrativo in seguito all’impugnativa dell’atto comunale di annullamento d’ ufficio dei titoli edilizi, quanto quelle verificatesi dinanzi al giudice ordinario, in seguito all’opposizione al precetto notificato da MariaLicari e alla proposizione nei suoi confronti , da parte dellaPoiatti s.p.a., della domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà dell’area per occupazione appropriativa. Concluse che, pertanto, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria era iniziato a decorrere, non già dalla data in cui era passata in giudicato la sentenza del C onsiglio di giustizia amministrativa che aveva rigettato l’impugnativa dell’atto di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi posto in essere dal Comune, bensì dalla data di notificazione di quest’ultimo(19 ottobre 2000), con la conseguenza che il diritto azionato doveva reputarsiestinto per prescrizionealla data del 19 ottobre 2005, ovverosia in epoca precedente non sol o alla notifica dell’atto di citazione (23 dicembre 2013) ma anche alla spedizione dell’atto stragiudiziale di messa in mora ( 22 dicembre 2008), al quale non poteva dunque attribuirsi alcun effettointerruttivo di una prescrizionegià maturata. 3. L a decisione del Tribunale di Palermo è stata integralmente confermata dalla Corte d’ appello della stessa città, l a quale, con sentenza 24 maggio 2022, n. 915, ha rigettato l’impugnazione proposta dallaPoiatti s.p.a., condannandola alle spese del grado. La Corte territoriale, dopo aver precisato, in iure, che la causa petendi della domanda risarcitoria proposta dalla P o iatti s.p.a. non risedeva nella dedotta illegittimità di un provvedimentorestrittivo della sua sfera giuridica (il provvedimentodi annullamento delle concessioni e dell’autorizzazione edilizia), bensì nella dedotta lesione dell’incolpevole affidamento sulla legittimità di provvedimenti ampliativi, rivelatisi invece illegittimi, ha ritenuto, de facto , che tale lesione si fosse già manifestata –e fosse percepibile dalla danneggiata –alla data di emissione dell’atto comunale di annullamentod’ufficio dei titoli abilitativiedilizi (16ottobre 2000), avuto riguardo alla circostanza che tale atto era stato emesso in ragione dell’avvenuta caducazione (pronunciata in via definitiva dal giudice amministrativo di secondo grado con la sentenzadel 26 febbraio 1998) degli atti della procedura espropriativa( decreto di pubblica utilità e decreto di espropriazione ) del terreno su cui le opere assentite erano state edificate , sicché era venuto meno il presupposto stesso dell’autorizzazione e delle concessioni edilizie rilasciate allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò posto, non avevano assunto rilievo , ai fini della prescrizione , né l’avvenuta proposizione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della domanda di occupazione acquisitiva dell’area illegittimamente espropriata , rigettata dalla Corte d’ appello di P alermo con sentenza n.599/2005 (confermatadalla Corte di cassazione con sentenza n. 3320/2010), né l’impugnativa del provvedimento comunale di aut otutela ( rigettata in via definitiva dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n.825/2005), né , infine, la circostanza che l’attività di demolizione delle opere abusive , con c onseguente restituzione in pristino stato e successivo rilascio dell’area all ’avente diritto, erano state poste in essere soltanto nel 2008. Il termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ. era infatti iniziatoa decorrere, ai sensi dell’art. 2935 stesso codice, dal 16ottobre 2000 ed era quindi inesorabilmentedecorso alla data del 1 6 ottobre 2005 , con conseguente ir r ilevanza, a tale riguardo , della richiesta stragiudiziale formulatadalla creditrice all ’ indirizzo delle amministrazioni d ebitrici in data 22 dicembre 2008. Confermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, la Corte d’appelloha respinto , infine, anche il motivo di impugnazione con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva specificamente impugnato l a statuizione di condanna alle spese emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado, dolendosi della omessa com pensazione delle stesse; la Corte territoriale ha reputato correttaanche su questo punto la decisione del Tribunale, avuto riguardo alla riscontrata “evidenteinfondatezza” della domanda e all’assenza di giusti motivi di compensazione: circostanze che imponevano, anche in grado d’ appello , di f are applicazione della regola della soccombenza. 4.Avverso la sentenza della Corte panormita propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. Rispondonocon un unico controricorso il Ministero dell’ I nterno e la Prefettura di Trapani –[OSCURATO:PERSONA] del Governo: Con distinto controricorso rispondealtresì il Comune di Mazara del Vallo. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La società ricorrente e il Comune controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato sottoscritto da dueavvocati (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ) , muniti di procura speciale anche disgiunta, di cui uno solo (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) risulta cassazionista; in questa situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista (che nella fattispecie ha proceduto personalmente alla notifica del ricorso anche per conto dell’altroprofessionista) è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso medesimo (cfr. Cass. 12/05/2020, n. 15165, non mass.; Cass. 16/07/2024, n. 19502; Cass. 19/07/2024, n. 19927; Cass. 25/07/2024, n. 20738; in precedenza v. Cass.02/01/2012, n.1, non mass.; Cass. 11/06/2008, n. 15478). 2. Va, poi, delibata l’eccezione, sollevata dal Comune controricorrente, di improcedibilità del ricorso per essere stato notificato alle amministrazioni resistenti presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, anziché presso l’Avvocatura G enerale dello Stato. L’eccezione è infondata e deve essere rigettata alla luce del consolidato orientamento secondo il quale il suddetto vizio d i notifica puòessere sanato, con efficacia ex tunc , dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo(Cass. 28/07/1997, n. 7033; Cass.12/03/2015, n. 4977; Cass. 24/06/2020, n. 12410); nel caso di specie, poiché le amministrazioni statali centrale e periferica intimate con il ricorso hanno ritualmente risposto con controricorso, lo scopo della regolare instaurazionedel rapporto processuale di legittimità è stato raggiunto , con conseguentesanatoria del vizio . 3.Con il primo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. proc. civ. La società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la lesione patrimoniale derivatale dall’incolpevole affidamento sulla legittimità dei titoli abilitativi edilizi(in seguito al cui rilascioerano state edificate opere per un valore di 13 miliardi di lire), si era manifestata – ed era dunque oggettivamente percepibile e riconoscibilecome tale – già al momento dell’ emanazione dell’atto di annullamento in autotutela di tali titoli, omettendo di considerare: in primoluogo, che tale provvedimento era stato impugnato e che la sua legittimità era stata definitivamente accertata solo cinque anni più tardi (all’esito della sentenzadel Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia del n.825/2005) sicché prima di tale decisione non poteva ritenersi idoneoad ingenerare la consapevolezzadel venir meno delle concessioni e dell’autorizzazioneedilizie, né a legittimare pretese risarcitorie; in secondo luogo, che anche l’occupazione acquisitiva da partesua dell’area (pur illegittimamente) espropriata a [OSCURATO:PERSONA] era stata definitivamenteesclusa solo nell’anno 2010, allorché la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso l a sentenza n. 599/ 2005 della Corte d’appello di Palermo; in terzo luogo, che le opere di demolizione dei manufatti realizzati inforza dei titoli abilitativi annullati con il provvedimento in autotutela del 16 ot tobre 2000 erano state effettuatesolo nel 2008, sicché prima di tale data non era possibile per essa società avere piena conoscenzadel danno subìto e della sua entità economica né, quindi, avere contezza della pretesa risarcitoria da azionare in giudizio. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.1.a.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della individuazione del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento , ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., si deve fare riferimentonon al momento in cui si è oggettivamente integrata la fattispecie di resp onsabilità extracontrattuale o contrattuale, comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il danno, che può verificarsi anche in un momento temporalmente successivo all’illecito o al l’inadempimento , bensì al momento in cui il danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamentepercepibile e riconoscibile come conseguenza dell’illecitoo dell’inadempimento, secondo la diligenza di volta in volta esigibile dal danneggiato, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. (cfr., ex plurimis e con riguardo alle fattispecie più disparate: Cass. n. 13092/2025; Cass. n. 32226/2024; Cass. n. 34270/2023; Cass.n.29859/2023; Cass. n. 16631/2023; Cass. n.31219/2022; Cass. n. 24270/2020; Cass. n. 19193/2018; Cass. n.18521/2018; Cass.n.1889/2018; Cass. n. 22059/2017; Cass. n.18606/2016; Cass. n. 21715/2013). Il termine di prescrizione del diritto risarcitorio, in altre parole, inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta illecita o inadempientedetermina ontologicamente la lesione dell ’ altrui diritto, bensì dal momento in cui il danneggiato può avere l’oggettiva percezione del pregiudizioe della sua rapportabilità causale all’ illecito o all’inadempimento. L’individuazione del momento in cui ildanno risarcibile si manifesta all’esterno, come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile, forma oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr., sul punto specifico, Cass.n.29859/2023, cit.; Cass. n. 16631/2023, cit.; Cass. n. 22059/2017, cit.). 3.1.b. Nel caso in esame, la Corte d’ appello , confermando il giudizio già espresso dal Tribunale, ha correttamente ancorato l’exordium praescriptionisdel diritto risarcitorio esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA]al momento della manifestazione e della percepibilità, da parte della danneggiata, delle conseguenze pregiud izievoli del suo incolpevole affidamento sulle concessioni e sull’ autorizzazione edilizia dichiarate illegittime. Inoltre, nell’individuare il momentoin cui, alla stregua dell’ordinaria diligenza da essa esigibile, la danneggiata avrebbe potuto avere l’oggettiva percezione del pregiudizioe della sua rapportabilità causale all’illecito della pubblica amministrazione , la Corte territoriale ha debitamente tenuto conto di tutte le circostanzedel caso concreto. Il giudice d’appello, infatti, non ha omesso di considerare né la circostanza relativa all’impugnativa del provvedimentodi annullamento in autotutela emesso dal Comune di Mazara del Vallo ( che sarebbe stata definitivamente rigettata dal giudice amministrativo solo nel 2005),né la circostanza relativa allaproposizione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della domanda di occupazione acquisitiva (anche questa rigettata nel 2005 dalla Corte d’appello, con sentenzaconfermata dalla Corte di cassazione nel 2010), né, infine, la circostanza che alla restituzionein pristino stato dell’area illegittimamente espropriata e a l rilasciodella stessa all’avente diritto si era provveduto solo nel 2008; questi fatti, pur debitamente considerati, sono stati peraltro motivatamente reputati irrilevanti in funzione dell’ exordium praescriptionisdell’azione risarcitoria esercitata in giudizio, sulla base del rilievo che le conseguenze pregiu di zievoli derivanti dalla lesione della integrità patrimonialedell’attrice, imputabili alla illegittimità degli atti ampliativi sui quali aveva risposto il proprio incolpevole affidamento,si erano manifestate ed erano oggettivamente percepibili già al momento dell’emissione del provvedimento di annullamento d’ufficio, il quale era conseguito alla presa d’atto, da parte dell’amministrazione comunale, che i provvedimenti relativi all’espropriazione erano stati definitivamente annullati in sede giurisdizionalee che, per tanto, era venuto meno lo stes s o presupposto dei titoli abilitativi da essa rilasciati , con c onseguente nullità degli stessi. La manifestazione del danno non era dunque subordinata all’accertamento giudiziale definitivo della legittimità dell’atto di annullamento, poiché il pregiudizio manifestatosi (consistente nella perdita del valore delle opere realizzate sull’area illegittimamente espropriatae nelle spese per la sua riduzione in pristino stato) non era quello derivante dalla (dedotta) illegittimità di tale provvedimento restrittivo, bensìquello derivante dalla (già accertata ) illegittimità – e persino della nullità –dei precedenti provvedimenti ampliativi . 3.1.c. Al cospetto di questo motivato accertamento di merito , la doglianza volta a ribadire che la manifestazione del pregiudizio ai fini dell’exordium praescriptioni s , si sarebbe avuta soltanto all’esito delle successive vicende giudiziarie che avreb bero condotto al definit i vo rigetto, da un lato, della domanda di occupazione acquisitiva, dall’altro dell’impugnativadel provvedimento di annullamento d’ ufficio dei titoli abilitativi edilizi, al di là della formaleintestazione, si traduce, non già nella denuncia di un error iuris in iudicando per vizio di sussunzione , bensì in un’inammissibilecensura del giudizio di fatto, motivatamente espressodal giudice del merito nel corretto e sercizio della competenza ad esso esclusivamente riservata, come tale insindacabile in sede di legittimità. Ne discende l’inammissibilitàdel primo motivo di ricorso. 4.Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. proc. civ., «sotto altro profilo». Laricorrente deduce che, a prescindere dal giudizio di mer it o sulla percepibilità del danno, il termine di prescrizionedel diritto risarcitorio azionato sarebbe potuto iniziare a decorrere soltanto dopo la formazione del giudicato sul rigetto dell’impugnativa dell’atto di annullamentodei titoli abilitativi edilizi; giudicato formatosi in seguito all’emissione della sentenza n. 825/2005 del C onsiglio di giustizia amministrativa per laRegione Sicilia. Sostiene– richiamando , tra le altre , la pronuncia di questa C orte n. 2187 del 1994 – che « in fattispecie come quella in esame », il termine di prescrizione«può decorrere a tutto concedere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza che accerta la legittimità o illegittimità dell’atto amministrativo». 4.1.Il motivo è infondato. 4.1.a.Il risalente – e ormai superato, anche in r agione della sua incompatibilitàcon lo ius superveniens – orientamento richiamato dalla ricorrente si riferisce alla fattispecie della lesione, ad o pera della pubblica amministrazione, di un interesse oppositivodel privato attinto da un provvedimento amministrativo restrittivo della sua sfera giuridica. Intal caso, secondo questo ri salente orientamento , il privato che intendesse chiedere la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta illegittimità del provvedimento restrittivo ( ad es. , il provvedimento di revoca o annullamento d ’ufficio della concessione ed i lizia precedentemente rilasciatagli), avrebbe dovuto dapprima ottenerne l’annullamento dinanzial giudice amministrativo (c.d. pregiudiziale amministrativa) , non potendo conoscere il giudice ordinario della dedotta illegittimità dell’atto amministrativoe, solo successivamente a ta l e annullamento, restituita al diritto soggettivo, “ affievolito ” dal provvedimento illegittimo, la sua originaria consistenza (c.d. “ ri e spa n sione ” del diritto), avrebbepotuto proporre dinanzi al giudice ordinario (avente giurisdizionesui diritti soggettivi) la domanda risarcitoria. Il corollario per cui l’inizio del decorso della prescrizione dell’azione di danno andava identificato, ex art. 2935 cod. civ., nella data di passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento resa dal giudice amministrativo, discendeva, dunque, dalla necessità di ottenere dal giudice competente la declaratoria di illegittimità del provvedimento restrittivo dannoso, q uale presupposto dell’ accertamento dell’illiceità dell’operato della pubblica amministrazionee, quindi, dell’ “ ingiustizia ” del danno cagionato al privato. 4.1.b.Come è noto, questa risalente impostazione è stat a superata sia inragione dell’ampliamento delle “ front iere” del danno ingiust o ex art. 2043 cod. civ. alle violazioni degli interessi legittimi, come tali risarcibili,ove si traducano nella lesione dell’interesse al bene della vita cui la posizione soggettiva del privato si correla, senza necessità di una preventivariespansione della stessa , già ” degradata” dall’ esercizio del potere discrezionaleamministrativo, nei termini di vero e propriodiritto soggettivo(Cass., Sez. Un., 22/07/1999, n.500); sia in ragione dello ius superveniens, il quale, nel ridisegnare l’ambito dei rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativoe delle relative giurisdizioni, perun verso, ha attribuito quella sulla tutela risarcitoria, dato il suo carattere rimediale e servente, al giudice della situazione soggettiva lesa(arg. ex artt. 1, 7 e 133 del d.lgs. n. 104/2010), per a l tro verso, ha mostrato una tendenziale propensione al superamento della c.d. pregiudizialeamministrativa nei c asi in cui , nella controversia su diritti –devoluta naturaliter alla giurisdizione del giudice ordinario al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva di quello amministrativo –assumano rilevanzaatti amministrativi presupposti (cfr., ad es., l’art . 63 del d.gs. n. 165/2001 in materiadi pubblico impiego). 4.1.c. A prescindere dal suo superamento in ragione della evoluzione della giurisprudenza sui limiti del danno ingiusto e dello ius superveniensin materia di giurisdizione, resta che l’orientamentosopra illustrato ed invocato dalla società ricorrente aveva riguardo ad una fattispeciedel tutto diversa da quella in esame. Nella vicenda inesame, infatti, la domanda proposta dalla P oiatti s.p.a. (nella insindacabile interpretazione e qualificazione datane dal giudice del merito) non ha ad oggettoil risarcimentodei danni derivanti da un provvedimento amministrativo restrittivo di cui si assuma l’illegittimità, bensì dei danni derivanti dall’incolpevole affidamento su un provvedimentoampliativo, di cui ex post si rilevi l’ illegittimità . Mentre nel primo caso viene in considerazione una lesione dell’interesse legittimo oppositivo del privato, la quale presuppone l’accertamento definitivo dell’ illegittimità del provvedimento , quale presupposto dell’illiceitàdella condotta della pubblica amministrazione e,quindi, dell’ “ ingiustizia ” del danno, nel secondo caso viene invece in considerazione non già il pregiudizio derivante dalla lesione di un mero interesse legittimo pretensivo all’ottenimento di un atto ampliativo della propria sfera giuridica,bensì il diverso pregiudizio conseguito alla lesione dell’incolpevole affidamento riposto su quell’atto ampliativo, poi rivelatosi illegittimo(cfr. Cass., Sez. Un., 4/09/2015, n. 17586; Cass., Sez. Un., 23/01/2018, n. 1654; Cass., Sez. Un., 8/03/2019, n. 6885; Cass., Sez. Un., 8/07/2020, n. 1423; Cass, Sez. Un., 25/05/2021, n. 14324). Viene dunque in rilievo l’ipotesi in cui il privato invoca il risarcimento del danno patrimoniale subìto in conseguenza della lesione della fiducia riposta nell’osservanza, da parte della pubblica amministrazione, delle regole che governano l’azione amministrativa: ipotesi in cui vienefatto valere un diritto soggettivo, non un interesse legittimo(da ultimo, Cass., Sez. Un., 25/09/2025, n. 26080, Punto 4 delle “Ragioni della decisione”) ed in cui, in via generale, l’azionabilità della pretesa risarcitoria –al di là dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione: questione che qui non interessa e sulla quale v., ora, l’appena citata Cass., Sez. Un., n.26080/2025 – non presuppone un giudicato di annullamento del provvedimento amministrativo , in quanto ilfondamento della domanda non è l’illegittimità dell’atto, ma la scorrettezza del comportamento della pubblica a mministrazione (cfr., ancora, Cass, Sez. Un., 25/09/2025, n. 26080 , cit. ; in precedenza,v. Cass., Sez. Un., 28/04/2020, n.8236; Cass., Sez. Un., 19/01/2023, n. 1567). 4.1.d.Al riguardo va osservato – conformemente ad un principio reiteratamente affermato da questa C orte e ora ribadito – che l’affidamento incolpevole può essere leso anche se il procedimento amministrativo non sia sfociato nell’adozione di alcun provvedimento espresso, o nel caso di adozione di un provvedimento negativo legittimo, a conforto del fatto che le regole comportamentali operano su un piano diverso da quello della legittimità, poiché mentre queste ultime incidono sulla validità degli atti, le altre sono fonte di responsabilità ( Cass, Sez. Un., 25/09/2025, n. 26080, cit. , Punto 5 delle “Ragioni della decisione”; Cass., Sez. Un., 28/04/2020, n.8236, cit.; Cass., Sez. Un., 19/01/2023, n. 1567). Ne discende che, allorché –come nella fattispecie – il danno derivi dalla emanazione e dalla successiva rimozionein autotutela di un atto ampliativo illegittimo , l’azionabilità dell a pretesa risarcitoria non postula l’accertamento in sede giurisdizionale della legittimità di tale rimozione (la quale si presume, avuto riguardo alla già accertata illegittimità dell’atto rimosso ), né evidentemente presuppo ne la caducazione in sede giurisdizionale dell’atto amministrativo di annullamento, dal momentoche il danno di cui si invoca il risarcimento non è imputato alla lesione delle regole dell’azione amministrativa causata con tale atto, ma alla lesione della fiducia del privato sulla correttezza e legittimità di tale azione già perpetrata mediante il precedente atto, oggetto di rimozione. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 5.Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degliartt. 91 e 92 cod. proc. civ.. La sentenzaimpugnata è censurata per avere rigettato il motivo d i gravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. si era doluta della mancata compensazione delle spese del primo grado di giudizio e per avere il giudice dell’impugnazione omesso di compensare quelle del grado d’appello. La ricorrente, sul presupposto che l’art.92 cod. proc. civ. prevedrebbe «espressamente»la possibilità di compensare le spese di lite, oltre che in casodi soccombenza reciproca, nelle ipotesi di « novità o complessità delle questioni trattate » , da un lato, critica la sentenza d’appello per aver posto a fondamento della sua condanna alle spese la ritenuta “evidente infondatezza” della domanda da essa proposta; dall’altro lato, sostiene che, nella vicenda in esame, le questioni affrontate erano senz’altro « complesse », nonché « caratterizzate da indubbie peculiarità ed estrema importanza anche sul piano economico». 5.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Va, infatti, ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte –che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità e trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). La compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329). Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice d’appello che –come nella fattispecie – abbia confermato la statuizione di primo grado di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute da quella vittoriosa nel grado medesimo, oltre ad accertare il medesimo diritto con riguardo al grado d’appello. 6.In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. va rigettato per essere inammissibili il primo e il terzo motivo e infondato il secondo. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 8.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per le amministrazionistatali, in complessivi Euro 15.000,00 , oltre le spese prenotate a debito e, per l’amministrazione comunale, in Euro 20.000,00,oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della suss