Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37760/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 01/10/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 1° ottobre 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 11 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio continuato (artt. 81 e 648-bis cod. pen.) con conseguente condanna dell’imputato a pene ritenute di giustizia.

In estrema sintesi si contesta all’imputato, quale compagno convivente di [OSCURATO:PERSONA], dipendente presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., resasi responsabile del delitto di cui all’art. 314 cod. pen., di avere impiegato denaro proveniente dal delitto di peculato nel quale non aveva concorso, in attività speculative, reinvestendo la somma di euro 61.302,00 in giochi e scommesse ed euro 55.050,00 in fondi/titoli, in tal modo ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

I fatti sono contestati come commessi in Palermo dal 10 gennaio 2018 al 10 luglio 2019.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico, vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Si duole, innanzitutto, parte ricorrente del fatto che la Corte territoriale avrebbe recepito integralmente e acriticamente le conclusioni alle quali era giunta la sentenza di primo grado ignorando le osservazioni difensive mosse con l’atto di appello, sia con riguardo all’elemento oggettivo che con riguardo a quello soggettivo del reato in contestazione.

Ricorda parte ricorrente che con l’atto di gravame erano stati evidenziati: a) la non perfetta sovrapponibilità tra la somma frutto del delitto di peculato e quella oggetto delle asserite operazioni di riciclaggio; b) il fatto che nonostante lo stato di disoccupazione dell’imputato lo stesso aveva comunque la disponibilità di ingenti somme di denaro di natura lecita; ed osserva che nelle sentenze di merito non sono stati indicati elementi idonei a ritenere provato che l’imputato abbia avuto la disponibilità del denaro di provenienza illecita essendosi i Giudici del merito limitati ad affermare la natura fungibile del denaro.

La Corte di appello non avrebbe, poi, dato risposta alla censura difensiva con la quale si era evidenziata la non idoneità delle condotte attribuite all’imputato ad integrare la fattispecie di riciclaggio, non essendo stati posti in essere artifizi finalizzati a mascherare la provenienza del denaro, ciò con particolare riguardo agli investimenti della somma di 50.050,00 euro che sono stati caratterizzati da assoluta linearità e tracciabilità.

Altrettanto potrebbe dirsi con riguardo all’alea che caratterizza i giochi e le scommesse online che, comportando un elevato rischio di perdita del capitale, non può essere qualificata come condotta finalizzata a nascondere la provenienza delle somme, trattandosi, piuttosto, di mero uso delle stesse.

Quanto, poi, all’elemento soggettivo del reato in contestazione, rileva parte ricorrente che i Giudici del merito, dopo avere valorizzato il rapporto sentimentale intercorrente tra l’imputato e la [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni della donna, hanno anche richiamato un messaggio WhatsApp con il quale il [OSCURATO:PERSONA] invitava la donna ad utilizzare i soldi “rubati” per curarsi, trascurando il fatto che la difesa con l’atto di appello aveva segnalato che tale messaggio era risalente al 24 dicembre 2019, quindi ad epoca successiva alla cessazione della condotta criminosa di cui all’imputazione.

Erroneamente, poi, i Giudici del merito avrebbero ritenuto che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2020 avevano un carattere etero accusatorio, ciò in quanto la donna ha dichiarato da aver detto in un primo momento al [OSCURATO:PERSONA] che le somme provenivano da non specificati “affitti” e, poi, che “provenivano dalla Congregazione”.

Il contenuto delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi stato travisato dalla Corte territoriale.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe dedicato alcun passaggio della motivazione della sentenza per dare risposta a quanto evidenziato dalla difesa in relazione ad uno scambio di messaggi intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il dr.

Abbate (ragioniere della Congregazione) il senso dei quali era quello di nascondere al compagno i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Congregazione.

Infine, la difesa del ricorrente evidenzia come in relazione al reato in contestazione non sarebbe configurabile a carico dell’imputato neppure l’elemento soggettivo del dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà nel prosieguo

2. Deve, innanzitutto, darsi atto che non sono in contestazione le condotte materiali richiamate nelle sentenze di merito ed in particolare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è resa responsabile del delitto di peculato (in ordine al quale ha reso confessione) e che il [OSCURATO:PERSONA] ha materialmente compiuto le operazioni di movimentazione di denaro indicate nel capo di imputazione.

3. Quanto alle doglianze difensive contenute nel ricorso qui in esame, risulta che le stesse erano state proposte anche in sede di appello e che i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno dato risposta agli elementi ivi indicati.

Le due sentenze di merito, costituiscono, infatti, una cd.

“doppia conforme” e questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito trascurando il fatto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

4. Quanto al reato in contestazione, la Corte di appello ha dato logica risposta alla deduzione difensiva – ribadita anche in questa sede di legittimità – secondo la quale vi sarebbe assenza di prova che il denaro impiegato dal [OSCURATO:PERSONA] per l’effettuazione delle operazioni di cui all’imputazione fosse proprio quello provento del delitto di peculato commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], evidenziando – come del resto aveva fatto il Giudice di primo grado – l’evidentissima sproporzione tra le entrate economiche dell’imputato all’epoca dei fatti e le somme dallo stesso investite in fondi/titoli e nel gioco d’azzardo, tenuto anche conto delle onerose esigenze familiari, sproporzione che, in assenza di prova contraria, è indice del fatto che il denaro impiegato fosse di provenienza illecita.

A nulla rileva, pertanto, il fatto richiamato dalla difesa del ricorrente circa la non completa sovrapponibilità tra le somme derivanti dal reato di peculato e quelle (minori) utilizzate dall’imputato per l’effettuazione delle operazioni di cui all’imputazione, ben essendo possibile che non tutto il provento del reato presupposto sia oggetto di operazioni finalizzate ad occultarne la provenienza delittuosa.

E’ poi, di tutta evidenza, come sottolineato in entrambe le sentenze di merito, essendo il denaro un bene fungibile che nel caso di esame ha subito diverse movimentazioni, che non è necessaria per la configurabilità del reato di riciclaggio una identità “fisica” tra le somme provento del reato presupposto e quelle successivamente impiegate dal riciclatore.

Quanto all’idoneità a configurare il reato in contestazione della condotta dell’imputato relativa alla somma di 55.050,00 euro è appena il caso di ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire che «Integra il delitto di riciclaggio la consapevole ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente provento di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur senza impedirla, risulta idonea a rendere più difficoltosa, per l'avvenuto frazionamento dell'originario importo, l'identificazione dell'illecita provenienza della provvista» (Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Olivieri, Rv. 287183 – 01) e, ancora, che, essendo il delitto di riciclaggio un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, anche i prelievi od i trasferimenti di somme di denaro successivi a precedenti versamenti, persino nel caso in cui detti trasferimenti siano effettuati da un conto corrente bancario ad un altro, integrano tale delitto.

Del resto, il trasferimento del denaro ad un conto titoli è una operazione assimilabile a quella descritta.

Tanto più che, nel caso in esame, al versamento progressivo con diverse modalità del denaro sul conto titoli fino all’ammontare sopra indicato è seguito un successivo svuotamento di gran parte di tale conto mediante rimborso dello stesso, così da rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità della movimentazione di denaro di provenienza illecita.

In proposito questa Corte di legittimità ha anche chiarito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili (in tal senso ex ceteris: Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140 – 01).

Del resto, già nel passato tali profili del reato erano stati evidenziati da questa Corte laddove si era rilevato che l’efficacia dissimulatoria dell'azione del soggetto-agente rispetto all'origine delle somme non deve essere assoluta come si evince dal dato testuale della norma, laddove si parla di «ostacolare» e non di «impedire» l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone e altri, Rv. 254314; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Caione, Rv. 232869; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, Gocini e altri, Rv. 239844).

5. Quanto, poi, all’elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato in contestazione, occorre evidenziare che nelle sentenze di entrambi i gradi di merito risultano essere stati debitamente spiegati gli elementi in base ai quali detto elemento è stato ritenuto configurabile in capo all’imputato.

La Corte di appello ha al riguardo evidenziato alcuni elementi tra i quali: a) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], all’epoca disoccupato, abbia avuto attraverso la [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di disporre più denaro di quello lecitamente guadagnato; b) l’ingente ammontare delle somme de quibus; c) l’effettiva condivisione della “cassa familiare” da parte degli imputati conviventi; d) i continui versamenti di denaro contante e le sospette operazioni di “giroconto” poste in essere dall’imputato; e) le dichiarazioni etero-accusatorie della [OSCURATO:PERSONA].

In relazione a quest’ultimo profilo ritiene il Collegio che non è configurabile il dedotto travisamento da parte dei Giudici di merito delle dichiarazioni della donna, avendo la Corte territoriale ben spiegato che il [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo a conoscenza nel dettaglio, di tutti gli affari illeciti posti in essere dalla compagna, sapeva comunque della provenienza delle somme non dall’attività di lavoro dipendente della [OSCURATO:PERSONA] ma – come dalla donna affermato – da un soggetto terzo: la Congregazione religiosa “Servi dei [OSCURATO:PERSONA] del Povero”.

La Corte territoriale risulta, poi, avere preso in considerazione (v. pag. 7 della sentenza impugnata) anche i messaggi intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e il dr.

Abate richiamati nel ricorso qui in esame ed indicati dalla difesa a suffragio della tesi secondo cui la donna era solita nascondere al compagno i propri affari illeciti, ma ha debitamente spiegato le ragioni per le quali tali messaggi non possono ritenersi rilevanti per escludere la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della provenienza illecita delle somme ricevute.

Quanto al fatto evidenziato dalla difesa che i Giudici del merito non avrebbero tenuto conto che il messaggio WhatsApp indirizzato dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (“i soldi che rubi usali per curarti”) sarebbe risalente ad epoca successiva alla perimetrazione temporale del reato contestato, tale osservazione difensiva non appare idonea a smontare l’impalcatura accusatoria nei confronti dell’imputato, ma anzi pare rafforzarla, in quanto dal mero testo di tale frase (ancorché risalente ad epoca successiva ai fatti in contestazione) emerge chiaramente che l’imputato era consapevole del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era solita procurarsi il denaro con modalità illecite.

In punto di diritto deve solo essere ricordato che «In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 14215 del 02/04/2025, Galeotti, Rv. 287821 – 01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185 - 01).

A ciò si aggiunga che, come ha già avuto modo di precisare in tempi remoti questa Corte Suprema, “ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. … Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito” (Sez. 1, n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105).

6. Se non vi è dubbio, pertanto, che la condotta dell’imputato con riguardo all’impiego della somma di 55.050,00 euro integra, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, il contestato reato di riciclaggio, non altrettanto può affermarsi con riguardo alla somma di 61.302,00 euro che il [OSCURATO:PERSONA] risulta avere utilizzato per giocare d’azzardo.

La norma di cui all’art. 648-bis cod. pen. sanziona la condotta di chi «sostituisce o trasferisce denaro … ovvero compie … altre operazioni» da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa.

Occorre quindi domandarsi se in una situazione come quella in esame anche l’utilizzazione del denaro di provenienza delittuosa in una attività di gioco d’azzardo può integrare il reato di riciclaggio.

Prima di esaminare la questione di diritto sotto il profilo oggettivo del reato, non bisogna dimenticare che il reato di riciclaggio, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede comunque in capo all’individuo agente la sussistenza quantomeno di un dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione («coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni nella consapevolezza di tale provenienza» ex multis: Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199 – 01).

Quest’ultimo profilo richiede una attenta verifica caso per caso che non può che essere effettuata in sede di merito intesa ad accertare se ci si trova in presenza di una condotta finalizzata esclusivamente a soddisfare un’esigenza ludica – se non addirittura manifestazione di una ludopatia – o (anche) finalizzata ad una trasformazione del denaro di provenienza illecita attraverso il meccanismo, pur sempre aleatorio, del gioco per impedirne l’identificazione.

Tralasciando tuttavia l’elemento soggettivo di tale parte della condotta occorre ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi nel passato del rapporto tra il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) ed il gioco d’azzardo statuendo che «In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse» (Sez. 2, n. 11325 del 18/01/2023, Sambrotta, Rv. 284290 – 01; Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, PMT C/Sanna, Rv. 275528 – 01).

Sul punto occorre però doverosamente dar conto che è anche intervenuta una decisione di segno contrario secondo la quale «Non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., l'impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività "speculative" incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto» (Sez. 2, n. 9751 del 13/12/2018, dep. 2019, PMT C/Bresciani, Rv. 276499 – 01).

Pur trattandosi, come detto, di sentenze in materia di autoriciclaggio, occorre tuttavia rilevare che, sia nella sentenza “Sambrotta” che nella sentenza “Sanna”, si era evidenziato che l'autore dell'illecito presupposto, anziché tenere per sé il denaro o destinarlo al mero utilizzo o godimento personale, lo aveva impiegato, con l'intento di ricavarne un profitto (che poteva anche essere molto ingente) accettando, per contro, pure il rischio di una perdita, con la conseguenza che, in caso di vincita, il denaro di provenienza illecita (generalmente in contanti e privo di tracciabilità) era pronto per essere immesso nel circuito economico con la "nuova veste" di una legittima provenienza e, in caso di perdita (parziale o totale), comunque si era avuta una immissione di denaro di provenienza delittuosa nel circuito economico e, del resto, è il nostro stesso ordinamento che riconosce nel gioco e nelle scommesse una fonte lecita di arricchimento (si veda art. 1933 e ss. cod. civ.), sebbene non meritevole di tutela mediante apposite azioni giudiziarie.

In dette pronunce si era anche correttamente evidenziato che la idoneità del reimpiego del denaro illecito nel gioco d'azzardo ad integrare le fattispecie delittuose in esame trova, peraltro, conferma sia nel primo esercizio nazionale di analisi dei rischi (condotto nel 2014 sotto l'egida del Comitato di [OSCURATO:PERSONA] -CSF- presso il Ministero dell'economia), che ha evidenziato la rilevante esposizione del settore del gioco al rischio di riciclaggio (tanto che il decreto antiriciclaggio dedica un intero Titolo - il IV, artt. 52- 54 - a tale comparto), sia nella segnalazione del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro) che, sin dal 2009 ha identificato nei casinò e, poi nel 2012, nelle sale gioco a distanza i canali preferenziali per la commissione di reati di tale natura.

Fermo restando che nel caso qui in esame non v’è prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricavato vincite dal gioco d’azzardo non sfugge però che sia nella sentenza “Sambrotta” che nella sentenza “Sanna” (la quale ultima dedica, peraltro, una maggiore attenzione al concetto di “attività speculative”) la condotta oggettiva esaminata era stata ricondotta dalla giurisprudenza alla nozione di impiego in attività speculative, sottolineando l'aleatorietà del ricavo di una eventuale contropartita come resa della scommessa effettuata.

Nondimeno, il testo dell’art. 648-bis cod. pen. indica solo due tra le condotte incriminate dalla norma sull'autoriciclaggio a riprova del fatto che l'impiego in attività speculative (previsto solo da quest'ultima) indica una terza ed autonoma condotta; a riprova ulteriore di ciò, deve considerarsi che la norma sul reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) sanziona sotto il profilo della materialità una ulteriore e distinta fattispecie, l'impiego in attività economiche "non speculative".

Del resto, il Legislatore nell’ambito dei vari interventi che si sono succeduti nel tempo riguardanti la disciplina dei delitti in esame non ha mai ritenuto di integrare il testo delle condotte descritte nell’art. 648-bis financo a ricomprendervi quella di “impiego in attività speculative” (concetto invece presente nel solo testo di cui all’art.648-ter.1) e non può competere certo a questa Corte di legittimità colmare una potenziale lacuna normativa, pena un’inammissibile applicazione in malam partem della norma penale sul riciclaggio.

Nel caso di specie la condotta dell’imputato, come detto indubbiamente consistita nel parziale impiego della somma di denaro di provenienza illecita in attività di gioco d’azzardo, non risulta pertanto avere integrato alcuna delle condotte indicate dall’art. 648-bis cod. pen., ciò in quanto mentre la condotta tenuta dall’imputato relativa alla movimentazione della somma di 50.050,00 euro ha comportato la “sostituzione” di un bene di provenienza delittuosa (nella specie il denaro) con altro bene di valore (nel caso in esame i titoli/fondi) e comunque il trasferimento del bene stesso in altra destinazione (come sarebbe il caso del denaro accreditato su altro conto), non si può per contro affermare, in assenza di vincite documentate o anche solo asserite, o comunque della dimostrazione di modalità di gioco peculiari, che sia intervenuta una “sostituzione” dei 61.302,00 euro provenienti dal delitto di peculato con altra somma, ancorché minore, consistente in denaro “ripulito” proveniente da vincite.

Alla luce di quanto detto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gioco d’azzardo non può quindi che essere configurata come “impiego” del denaro in attività speculativa contemplata nel solo testo dell’art. 648-ter.1 cod. pen. ma non tra le condotte indicate nel testo dell’art. 648-bis cod. pen.

Ciò impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla somma di euro 61.302,00 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione alla contestazione di riciclaggio della somma di 50.050,00 euro.

7. L’intervenuta parziale esclusione della penale responsabilità dell’imputato impone una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che non rientrando tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 01/10/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1° ottobre 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 11 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio continuato (artt. 81 e 648-bis cod. pen.) con conseguente condanna dell’imputato a pene ritenute di giustizia. In estrema sintesi si contesta all’imputato, quale compagno convivente di [OSCURATO:PERSONA], dipendente presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., resasi responsabile del delitto di cui all’art. 314 cod. pen., di avere impiegato denaro proveniente dal delitto di peculato nel quale non aveva concorso, in attività speculative, reinvestendo la somma di euro 61.302,00 in giochi e scommesse ed euro 55.050,00 in fondi/titoli, in tal modo ostacolando concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. I fatti sono contestati come commessi in Palermo dal 10 gennaio 2018 al 10 luglio 2019. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico, vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si duole, innanzitutto, parte ricorrente del fatto che la Corte territoriale avrebbe recepito integralmente e acriticamente le conclusioni alle quali era giunta la sentenza di primo grado ignorando le osservazioni difensive mosse con l’atto di appello, sia con riguardo all’elemento oggettivo che con riguardo a quello soggettivo del reato in contestazione. Ricorda parte ricorrente che con l’atto di gravame erano stati evidenziati: a) la non perfetta sovrapponibilità tra la somma frutto del delitto di peculato e quella oggetto delle asserite operazioni di riciclaggio; b) il fatto che nonostante lo stato di disoccupazione dell’imputato lo stesso aveva comunque la disponibilità di ingenti somme di denaro di natura lecita; ed osserva che nelle sentenze di merito non sono stati indicati elementi idonei a ritenere provato che l’imputato abbia avuto la disponibilità del denaro di provenienza illecita essendosi i Giudici del merito limitati ad affermare la natura fungibile del denaro. La Corte di appello non avrebbe, poi, dato risposta alla censura difensiva con la quale si era evidenziata la non idoneità delle condotte attribuite all’imputato ad integrare la fattispecie di riciclaggio, non essendo stati posti in essere artifizi finalizzati a mascherare la provenienza del denaro, ciò con particolare riguardo agli investimenti della somma di 50.050,00 euro che sono stati caratterizzati da assoluta linearità e tracciabilità. Altrettanto potrebbe dirsi con riguardo all’alea che caratterizza i giochi e le scommesse online che, comportando un elevato rischio di perdita del capitale, non può essere qualificata come condotta finalizzata a nascondere la provenienza delle somme, trattandosi, piuttosto, di mero uso delle stesse. Quanto, poi, all’elemento soggettivo del reato in contestazione, rileva parte ricorrente che i Giudici del merito, dopo avere valorizzato il rapporto sentimentale intercorrente tra l’imputato e la [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni della donna, hanno anche richiamato un messaggio WhatsApp con il quale il [OSCURATO:PERSONA] invitava la donna ad utilizzare i soldi “rubati” per curarsi, trascurando il fatto che la difesa con l’atto di appello aveva segnalato che tale messaggio era risalente al 24 dicembre 2019, quindi ad epoca successiva alla cessazione della condotta criminosa di cui all’imputazione. Erroneamente, poi, i Giudici del merito avrebbero ritenuto che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2020 avevano un carattere etero accusatorio, ciò in quanto la donna ha dichiarato da aver detto in un primo momento al [OSCURATO:PERSONA] che le somme provenivano da non specificati “affitti” e, poi, che “provenivano dalla Congregazione”. Il contenuto delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi stato travisato dalla Corte territoriale. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe dedicato alcun passaggio della motivazione della sentenza per dare risposta a quanto evidenziato dalla difesa in relazione ad uno scambio di messaggi intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il dr. Abbate (ragioniere della Congregazione) il senso dei quali era quello di nascondere al compagno i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Congregazione. Infine, la difesa del ricorrente evidenzia come in relazione al reato in contestazione non sarebbe configurabile a carico dell’imputato neppure l’elemento soggettivo del dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà nel prosieguo 2. Deve, innanzitutto, darsi atto che non sono in contestazione le condotte materiali richiamate nelle sentenze di merito ed in particolare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è resa responsabile del delitto di peculato (in ordine al quale ha reso confessione) e che il [OSCURATO:PERSONA] ha materialmente compiuto le operazioni di movimentazione di denaro indicate nel capo di imputazione. 3. Quanto alle doglianze difensive contenute nel ricorso qui in esame, risulta che le stesse erano state proposte anche in sede di appello e che i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno dato risposta agli elementi ivi indicati. Le due sentenze di merito, costituiscono, infatti, una cd. “doppia conforme” e questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito trascurando il fatto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 4. Quanto al reato in contestazione, la Corte di appello ha dato logica risposta alla deduzione difensiva – ribadita anche in questa sede di legittimità – secondo la quale vi sarebbe assenza di prova che il denaro impiegato dal [OSCURATO:PERSONA] per l’effettuazione delle operazioni di cui all’imputazione fosse proprio quello provento del delitto di peculato commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], evidenziando – come del resto aveva fatto il Giudice di primo grado – l’evidentissima sproporzione tra le entrate economiche dell’imputato all’epoca dei fatti e le somme dallo stesso investite in fondi/titoli e nel gioco d’azzardo, tenuto anche conto delle onerose esigenze familiari, sproporzione che, in assenza di prova contraria, è indice del fatto che il denaro impiegato fosse di provenienza illecita. A nulla rileva, pertanto, il fatto richiamato dalla difesa del ricorrente circa la non completa sovrapponibilità tra le somme derivanti dal reato di peculato e quelle (minori) utilizzate dall’imputato per l’effettuazione delle operazioni di cui all’imputazione, ben essendo possibile che non tutto il provento del reato presupposto sia oggetto di operazioni finalizzate ad occultarne la provenienza delittuosa. E’ poi, di tutta evidenza, come sottolineato in entrambe le sentenze di merito, essendo il denaro un bene fungibile che nel caso di esame ha subito diverse movimentazioni, che non è necessaria per la configurabilità del reato di riciclaggio una identità “fisica” tra le somme provento del reato presupposto e quelle successivamente impiegate dal riciclatore. Quanto all’idoneità a configurare il reato in contestazione della condotta dell’imputato relativa alla somma di 55.050,00 euro è appena il caso di ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire che «Integra il delitto di riciclaggio la consapevole ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente provento di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur senza impedirla, risulta idonea a rendere più difficoltosa, per l'avvenuto frazionamento dell'originario importo, l'identificazione dell'illecita provenienza della provvista» (Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Olivieri, Rv. 287183 – 01) e, ancora, che, essendo il delitto di riciclaggio un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, anche i prelievi od i trasferimenti di somme di denaro successivi a precedenti versamenti, persino nel caso in cui detti trasferimenti siano effettuati da un conto corrente bancario ad un altro, integrano tale delitto. Del resto, il trasferimento del denaro ad un conto titoli è una operazione assimilabile a quella descritta. Tanto più che, nel caso in esame, al versamento progressivo con diverse modalità del denaro sul conto titoli fino all’ammontare sopra indicato è seguito un successivo svuotamento di gran parte di tale conto mediante rimborso dello stesso, così da rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità della movimentazione di denaro di provenienza illecita. In proposito questa Corte di legittimità ha anche chiarito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili (in tal senso ex ceteris: Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140 – 01). Del resto, già nel passato tali profili del reato erano stati evidenziati da questa Corte laddove si era rilevato che l’efficacia dissimulatoria dell'azione del soggetto-agente rispetto all'origine delle somme non deve essere assoluta come si evince dal dato testuale della norma, laddove si parla di «ostacolare» e non di «impedire» l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone e altri, Rv. 254314; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Caione, Rv. 232869; Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, Gocini e altri, Rv. 239844). 5. Quanto, poi, all’elemento soggettivo necessario per la configurabilità del reato in contestazione, occorre evidenziare che nelle sentenze di entrambi i gradi di merito risultano essere stati debitamente spiegati gli elementi in base ai quali detto elemento è stato ritenuto configurabile in capo all’imputato. La Corte di appello ha al riguardo evidenziato alcuni elementi tra i quali: a) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], all’epoca disoccupato, abbia avuto attraverso la [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di disporre più denaro di quello lecitamente guadagnato; b) l’ingente ammontare delle somme de quibus; c) l’effettiva condivisione della “cassa familiare” da parte degli imputati conviventi; d) i continui versamenti di denaro contante e le sospette operazioni di “giroconto” poste in essere dall’imputato; e) le dichiarazioni etero-accusatorie della [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a quest’ultimo profilo ritiene il Collegio che non è configurabile il dedotto travisamento da parte dei Giudici di merito delle dichiarazioni della donna, avendo la Corte territoriale ben spiegato che il [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo a conoscenza nel dettaglio, di tutti gli affari illeciti posti in essere dalla compagna, sapeva comunque della provenienza delle somme non dall’attività di lavoro dipendente della [OSCURATO:PERSONA] ma – come dalla donna affermato – da un soggetto terzo: la Congregazione religiosa “Servi dei [OSCURATO:PERSONA] del Povero”. La Corte territoriale risulta, poi, avere preso in considerazione (v. pag. 7 della sentenza impugnata) anche i messaggi intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e il dr. Abate richiamati nel ricorso qui in esame ed indicati dalla difesa a suffragio della tesi secondo cui la donna era solita nascondere al compagno i propri affari illeciti, ma ha debitamente spiegato le ragioni per le quali tali messaggi non possono ritenersi rilevanti per escludere la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della provenienza illecita delle somme ricevute. Quanto al fatto evidenziato dalla difesa che i Giudici del merito non avrebbero tenuto conto che il messaggio WhatsApp indirizzato dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (“i soldi che rubi usali per curarti”) sarebbe risalente ad epoca successiva alla perimetrazione temporale del reato contestato, tale osservazione difensiva non appare idonea a smontare l’impalcatura accusatoria nei confronti dell’imputato, ma anzi pare rafforzarla, in quanto dal mero testo di tale frase (ancorché risalente ad epoca successiva ai fatti in contestazione) emerge chiaramente che l’imputato era consapevole del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era solita procurarsi il denaro con modalità illecite. In punto di diritto deve solo essere ricordato che «In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 14215 del 02/04/2025, Galeotti, Rv. 287821 – 01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185 - 01). A ciò si aggiunga che, come ha già avuto modo di precisare in tempi remoti questa Corte Suprema, “ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. … Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito” (Sez. 1, n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105). 6. Se non vi è dubbio, pertanto, che la condotta dell’imputato con riguardo all’impiego della somma di 55.050,00 euro integra, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, il contestato reato di riciclaggio, non altrettanto può affermarsi con riguardo alla somma di 61.302,00 euro che il [OSCURATO:PERSONA] risulta avere utilizzato per giocare d’azzardo. La norma di cui all’art. 648-bis cod. pen. sanziona la condotta di chi «sostituisce o trasferisce denaro … ovvero compie … altre operazioni» da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa. Occorre quindi domandarsi se in una situazione come quella in esame anche l’utilizzazione del denaro di provenienza delittuosa in una attività di gioco d’azzardo può integrare il reato di riciclaggio. Prima di esaminare la questione di diritto sotto il profilo oggettivo del reato, non bisogna dimenticare che il reato di riciclaggio, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede comunque in capo all’individuo agente la sussistenza quantomeno di un dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione («coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni nella consapevolezza di tale provenienza» ex multis: Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199 – 01). Quest’ultimo profilo richiede una attenta verifica caso per caso che non può che essere effettuata in sede di merito intesa ad accertare se ci si trova in presenza di una condotta finalizzata esclusivamente a soddisfare un’esigenza ludica – se non addirittura manifestazione di una ludopatia – o (anche) finalizzata ad una trasformazione del denaro di provenienza illecita attraverso il meccanismo, pur sempre aleatorio, del gioco per impedirne l’identificazione. Tralasciando tuttavia l’elemento soggettivo di tale parte della condotta occorre ricordare che questa Corte di legittimità ha avuto modo di occuparsi nel passato del rapporto tra il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) ed il gioco d’azzardo statuendo che «In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse» (Sez. 2, n. 11325 del 18/01/2023, Sambrotta, Rv. 284290 – 01; Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, PMT C/Sanna, Rv. 275528 – 01). Sul punto occorre però doverosamente dar conto che è anche intervenuta una decisione di segno contrario secondo la quale «Non integra il delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., l'impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività "speculative" incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita e a massimizzare quelle di profitto» (Sez. 2, n. 9751 del 13/12/2018, dep. 2019, PMT C/Bresciani, Rv. 276499 – 01). Pur trattandosi, come detto, di sentenze in materia di autoriciclaggio, occorre tuttavia rilevare che, sia nella sentenza “Sambrotta” che nella sentenza “Sanna”, si era evidenziato che l'autore dell'illecito presupposto, anziché tenere per sé il denaro o destinarlo al mero utilizzo o godimento personale, lo aveva impiegato, con l'intento di ricavarne un profitto (che poteva anche essere molto ingente) accettando, per contro, pure il rischio di una perdita, con la conseguenza che, in caso di vincita, il denaro di provenienza illecita (generalmente in contanti e privo di tracciabilità) era pronto per essere immesso nel circuito economico con la "nuova veste" di una legittima provenienza e, in caso di perdita (parziale o totale), comunque si era avuta una immissione di denaro di provenienza delittuosa nel circuito economico e, del resto, è il nostro stesso ordinamento che riconosce nel gioco e nelle scommesse una fonte lecita di arricchimento (si veda art. 1933 e ss. cod. civ.), sebbene non meritevole di tutela mediante apposite azioni giudiziarie. In dette pronunce si era anche correttamente evidenziato che la idoneità del reimpiego del denaro illecito nel gioco d'azzardo ad integrare le fattispecie delittuose in esame trova, peraltro, conferma sia nel primo esercizio nazionale di analisi dei rischi (condotto nel 2014 sotto l'egida del Comitato di [OSCURATO:PERSONA] -CSF- presso il Ministero dell'economia), che ha evidenziato la rilevante esposizione del settore del gioco al rischio di riciclaggio (tanto che il decreto antiriciclaggio dedica un intero Titolo - il IV, artt. 52- 54 - a tale comparto), sia nella segnalazione del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria presso il Dipartimento del Tesoro) che, sin dal 2009 ha identificato nei casinò e, poi nel 2012, nelle sale gioco a distanza i canali preferenziali per la commissione di reati di tale natura. Fermo restando che nel caso qui in esame non v’è prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricavato vincite dal gioco d’azzardo non sfugge però che sia nella sentenza “Sambrotta” che nella sentenza “Sanna” (la quale ultima dedica, peraltro, una maggiore attenzione al concetto di “attività speculative”) la condotta oggettiva esaminata era stata ricondotta dalla giurisprudenza alla nozione di impiego in attività speculative, sottolineando l'aleatorietà del ricavo di una eventuale contropartita come resa della scommessa effettuata. Nondimeno, il testo dell’art. 648-bis cod. pen. indica solo due tra le condotte incriminate dalla norma sull'autoriciclaggio a riprova del fatto che l'impiego in attività speculative (previsto solo da quest'ultima) indica una terza ed autonoma condotta; a riprova ulteriore di ciò, deve considerarsi che la norma sul reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) sanziona sotto il profilo della materialità una ulteriore e distinta fattispecie, l'impiego in attività economiche "non speculative". Del resto, il Legislatore nell’ambito dei vari interventi che si sono succeduti nel tempo riguardanti la disciplina dei delitti in esame non ha mai ritenuto di integrare il testo delle condotte descritte nell’art. 648-bis financo a ricomprendervi quella di “impiego in attività speculative” (concetto invece presente nel solo testo di cui all’art.648-ter.1) e non può competere certo a questa Corte di legittimità colmare una potenziale lacuna normativa, pena un’inammissibile applicazione in malam partem della norma penale sul riciclaggio. Nel caso di specie la condotta dell’imputato, come detto indubbiamente consistita nel parziale impiego della somma di denaro di provenienza illecita in attività di gioco d’azzardo, non risulta pertanto avere integrato alcuna delle condotte indicate dall’art. 648-bis cod. pen., ciò in quanto mentre la condotta tenuta dall’imputato relativa alla movimentazione della somma di 50.050,00 euro ha comportato la “sostituzione” di un bene di provenienza delittuosa (nella specie il denaro) con altro bene di valore (nel caso in esame i titoli/fondi) e comunque il trasferimento del bene stesso in altra destinazione (come sarebbe il caso del denaro accreditato su altro conto), non si può per contro affermare, in assenza di vincite documentate o anche solo asserite, o comunque della dimostrazione di modalità di gioco peculiari, che sia intervenuta una “sostituzione” dei 61.302,00 euro provenienti dal delitto di peculato con altra somma, ancorché minore, consistente in denaro “ripulito” proveniente da vincite. Alla luce di quanto detto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel settore del gioco d’azzardo non può quindi che essere configurata come “impiego” del denaro in attività speculativa contemplata nel solo testo dell’art. 648-ter.1 cod. pen. ma non tra le condotte indicate nel testo dell’art. 648-bis cod. pen. Ciò impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla somma di euro 61.302,00 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione alla contestazione di riciclaggio della somma di 50.050,00 euro. 7. L’intervenuta parziale esclusione della penale responsabilità dell’imputato impone una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che non rientrando tra
Sentenza Cassazione n. 37760/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris