CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2019
Cassazione n. 24947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21232-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] COSTANZA , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]POSTIGLIONE ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]CALABRÒ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1 470 /201 9 del la C orte d ’a ppello di Salerno, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/04/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Comodato - Procedimento di convalida di sfratto -Conversione del rito -illegittimità - Sussistenza - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione R.G.N.21232/2020 Cron. Rep. Ud.04/04/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1470/19, del 13 novembre 2019, della Corted’appello di Salerno, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 989/18, del 26 marzo 2018, del Tribunale di Salerno – ha confermato la declaratoria di risoluzione, per grave inadempimento del Russo, del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo corrente con [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento della somma di € 21.600,00. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver ricevuto dalla Voto –nel novembre 2015 – intimazione di sfratto per morosità, proposta dalla stessa sul presupposto di aver avuto in donazione dalla madre [OSCURATO:PERSONA], nel marzo di quello stesso anno, tre immobili posti in Salerno, adiacenti tra loro (e poi uniti in unico locale indiviso, adibito a sala da ballo), due dei quali concessi in locazione al Russo dalla Fierro, sin dal 2002, il terzo oggetto di un comodato. Informato il Russo, con raccomandata del 27 luglio 2015, del cambio di proprietà, la donataria lamentava –nel predetto atto di intimazione di sfratto – il mancato pagamento dei canoni di locazione a far data dal marzo 2015 (come, peraltro, già contestato nella summenzionata raccomandata), diffidando l’intimato a riconsegnare gli immobili nella sua disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida di sfratto (assumendo anche l’impossibilità, per la Voto, di avvalersi del procedimento ex art. 658 cod. proc. civ., per ottenere il rilascio del bene oggetto del comodato), eccependo, in particolare, che la nuova proprietaria degli immobili locati non poteva richiedere il pagamento dei canoni relativi al periodo precedente la comunicazione del cambio di proprietà, peraltro già regolarmente saldati all’originaria locatrice Fierro, la quale, oltretutto, aveva comunicato per iscritto di voler continuare a riscuotere personalmente, anche in futuro, i canoni, sebbene per conto della figlia, nuova proprietaria dei beni. Nel resistere alla domanda di convalida, l’odierno ricorrente riferiva, inoltre, che l’originaria locatrice aveva preteso e ottenuto –nel lasso di tempo tra il gennaio 2007 e il luglio 2015 – somme in eccesso rispetto al pattuito canone di locazione, corrisposte quasi sempre a mezzo di contanti, per un totale, non dovuto, di € 58.920,00. A far data dal 5 settembre 2015 il conduttore si era, dunque, avvalso del rimedio della “ exceptio inadimpleti contractus ” , comunicando di sospendere il pagamento dei canoni, stante la condotta – a dir poco equivoca – della Voto e della Fierro, entrambe richiedenti il canone di locazione. Su tali basi, pertanto, il Russo –previa richiesta, non accolta, di essere autorizzato a chiamare in causa la Fierro – concludeva per il rigetto della domanda, agendo anche in via riconvenzionale. Tale iniziativa, in particolare, miravaalla restituzione della somma di € 58.920,00, oltre che al pagamento tanto di un’indennità per miglioramenti apportati agli immobili quanto dell’indennità di avviamento (nella rispettiva misura di € 4.000,00 ed € 27.000,00), nonché al risarcimento del danno, stimato in € 10.000,00. L’adito Tribunale, respinta la richiesta di convalida e disposta la conversione del rito, all’esito dell’espletata istruttoria dichiarava risolto il contratto, per grave inadempimento del Russo, condannandolo al pagamento della somma di € 21.600,00, a titolo di canoni non corrisposti(pari a 24 mensilità di canone, dal marzo 2015 al marzo 2017, data del rilascio), decisione poi confermata dal giudice di appello.3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione il Russo, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia –ai sensi dei nn. 4) e 5) dell’art.360 cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, e, inoltre , nullità della sentenza e/o del procedimento. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale – nel rigettare il primo motivo di gravame, affermando “la non ricorrenza dell’ipotesi di litisconsorzio necessario” nei confronti della Fierro (e ciò sul rilievo che la vendita della “res locata” comporta il subentro del nuovo proprietario nella posizione di locatore, ma senza alcun effetto retroattivo) – “erra nella motivazione della decisione in quanto, a ben vedere, essa motivazione concerne un diverso motivo di appello, il secondo, quello riguardante l’omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni pagati in eccesso”. Secondo il Russo, infatti, il giudice di appello avrebbe dovuto “prendere in considerazione il contenuto di tutte le difese, le eccezioni e le domande che erano state proposte in giudizio, sia da parte de locatore, sia da parte del conduttore”, nonché “esaminare (valutandone la fondatezza) i fatti, i documenti, gli atti processuali ed i motivi che erano stati addotti a sostegno dell’istanza di integrazione”, e, infine, decidere “se fosse o meno configurabile il litisconsorzio necessario, in specie per la domanda risarcitoria”, anch’essa avanzata nei confronti della originaria locatrice, provvedendo, per l’effetto, a norma dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare –ignorando una serie di documenti – che la Fierro e la Voto si erano inizialmente accordate per non palesare l’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile locato. E ciò di modo che il conduttore continuasse a pagare cashalla prima la somma di € 1.500,00, e non, invece, a versare alla seconda, residente in Roma, un assegno dell’importo di € 900,00 (canone risultante dal testo scritto del contratto), tanto che il Russo –nel periodo intercorso tra marzo 2015, ovvero dalla stipulazione del contratto di donazione intercorso tra le due donne , all’agosto/settembre dello stesso anno, in cui egli ne ebbe comunicazione –avrebbe continuato a pagare, in eccesso, alla già proprietaria. 3.2. Il secondo motivo denuncia – nuovamente ai sensi dei nn. 4) e 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. –omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, oltre a violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e degli artt. 1455, 1599, 1602 cod. civ. Si censura, in questo caso, la decisione assunta dalla Corte territoriale sui restanti quattro motivi di gravame, relativi all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei canoni pagati in eccesso alla precedente locatrice (secondo motivo), all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per gravame inadempimento del conduttore (terzo motivo) e alla condanna dello stesso Russo a corrispondere ventiquattro canoni di locazione, per l’importo di € 21.600,00 (quarto motivo). Orbene, il rigetto del secondo motivo di appello – relativo, come detto, alla pretesa restitutoria del Russo, quanto ai canoni corrisposti in eccesso alla Fierro –è stato motivato sul rilievo che “l’acquirente dell’immobile locato è terzo rispetto agli obblighi perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto”; il ricorrente censura tale affermazione, sull’assunto che, in realtà, la donataria Voto “non poteva affatto considerarsi terza rispetto a detti obblighi restitutori perché, al momento della donazione (marzo 2015), tali obblighi non erano né maturati, né perfezionatisi”, essendo venuti in essere “solo quando è terminato il rapporto locativo”, ovvero nel marzo 2017, allorché il conduttore ha restituito l’immobile. In merito, invece, alla reiezione dei motivi di appello terzo e quarto, il ricorrente si duole del fatto che l’esito della declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento di esso Russo, nonché la conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 21.600,00, sia stata motivata sull’argomento che egli non potesse sospendere, in via di autotutela, il pagamento dei canoni, invocando l’esistenza di un suo maggior credito restitutorio, in relazione ai canoni corrisposti in eccesso. Assume il ricorrente che la Corte salernitana avrebbe dovuto esaminare una serie di atti e documenti dai quali emergeva che la sospensione dei pagamenti “era motivata non tanto (o non soltanto) con la sussistenza di un credito del conduttore nei confronti dei locatori, quanto con altri elementi ed altri fatti”, ed in particolare la circostanza che la Voto – nel presentarsi come nuova locatrice, con la comunicazione del 27 luglio 2015 –aveva preteso il pagamento dell’importo dal Russo già corrisposto alla Fierro, tra il marzo e il luglio del 2015, donde il dubbio del conduttore circa l’effettivo subentro del nuovo locatore, tale da giustificare la richiesta di spiegazioni e, nell’attesa, la sospensione dei pagamenti. Analogamente, la buona fede del conduttore emergerebbe dalla circostanza – anch’essa ignorata dalla controparte (e dal giudice) – che, con dichiarazione resa nel verbale dell’udienza del 22 settembre 2016, esso Russo si diceva disponibile già a quell’epoca alla restituzionedell’immobile. Quanto, poi, alla condanna al pagamento di € 21.600,00, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata –nel valutare l’entità del suo debito verso la nuova locatrice Voto – avrebbe dovuto farlo “decorrere da settembre 2015” (data in cui l’ originaria locatrice aveva comunicato al Russo l’avvenuta donazione), “ o quantomeno da agosto 2015 (data in cui la nuova locatrice aveva comunicato il subentro), con conseguente decurtazione, dal computo della debitoria, di € 4.500,00”, e ciò in ossequio al principio secondo cui il trasferimento della “res locata” acquista efficacia, verso il conduttore, solo dal momento della comunicazione allo stesso. Analoghe considerazioni varrebbero per i canoni relativi al periodo da ottobre 2016 a marzo 2017 (e, dunque, per l’importo pari a € 5.400,00), e ciò in considerazione sia del fatto che, dal settembre 2016, i locali oggetto del contratto era divenuti inagibili non per colpa del conduttore, bensì della locatrice, sia della circostanza che, a quella stessa data,il Russo aveva già offerto di restituirli. Avrebbe errato, inoltre, la Corte territoriale nel dare credito alla lettera con cui la Fierro – nel confermare di essere stata delegata dalla figlia a ricevere il canone, pur dopo l’avvenuta donazione – attestav a di non aver ricevuto alcun pagamento dal marzo 2015 al marzo 2017, giacché il contenuto di tale documento risulta in contrasto con quanto dichiarato dai testi, che hanno confermato l’avvenuto pagamento del canone (per giunta, nella misura maggiorata di € 1.500,00, rispetto a quella di € 900,00, contrattualmente pattuita) fino a luglio 2015. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sul motivo di gravame con cui era stata lamentata la mancanza di ogni statuizione, da parte del primo giudice, con riguardo la domanda di risarcimento dei danni formulata dal conduttore nei confronti delle locatrici (donante e donataria).Errerebbe, infatti, la Corte salernitana nel ritenere che il Tribunale abbia respinto tale domanda, perché, in realtà, non l’ha mai esaminata. 3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dei nn. 5) e 3) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione o falsa applicazione dell’art.1592 cod. civ. Si censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso il diritto del conduttore all’indennità per i miglioramenti apportati, considerando rilevante la mancanza del consenso del locatore a dette modifiche e il difetto di prova della loro necessità e dei costi sopportati. Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Voto – nella propria memoria integrativa, ex art. 426 cod. proc. civ. – avrebbe ammesso l’esistenza del consenso della locatrice alle migliorie effettuate dal conduttore, assumendo, inoltre, che le stesse sarebbero state pure rimborsate (affermazione quest’ultima, a dire del Russo, priva di qualsiasi riscontro probatorio) attraverso uno sconto del canone, fissato, infatti, nel primo anno di durata del rapporto, in € 300,00 mensile, anziché in € 900,00. Rileva, inoltre il ricorrente , che, a norma dell’art. 1592 cod. civ., l’indennità per miglioramenti apportati al bene locato non è subordinata alla prova della loro necessità. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia – ai sensi dei nn. 5) e 3) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 658 cod. proc. civ. Il ricorrente ribadisce di aver eccepito, sin dal primo grado di giudizio, l’inammissibilità dell’intimazione di sfratto per morosità in relazione al terzo dei locali nella propria disponibilità, giacché oggetto di comodato e non di locazione. Riproposta tale eccezione in appello, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata su di essa, limitandosi a rilevare che, essendo stata la scadenza del comodato fissata nel 2014, la successiva protrazione della detenzione era stata “sine titulo”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Voto, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va rigettato . 8.1. Il primo motivo – comunque non fondato – si presenta preliminarmente inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola. 8.1.1. Difatti, la censura di violazione dell’art. 132, comma2, n. 4), c od . p roc . c iv . , non evidenzia – attraverso puntuali riferimentialla parte motiva della sentenza impugnata – perché il tessuto argomentativo della stessa sarebbe tale da dare luogo ad una motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o talmente scarna da risultare inesistente, rendendo imperscrutabile la “ratio decidendi” che la sorregge. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) –il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass.Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, non massimata, in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). Orbene, nel denunciare, appunto, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe scrutinato il problema del litisconsorzio necessario con riguardo ad un non meglio individuato secondo motivo di appello, quello inerente alla domanda riconvenzionale, anziché con riguardo al primo motivo di appello, anch’esso, tuttavia, non indiv iduato. Senonché, in disparte l’evidente violazione del l’art. 366 , comma 1, n. 6 ), c od . proc.c iv . ( dato che non si fornisce l’indicazione specifica dei due motivi di appello e nemmeno si spiega l’assuntoin cui la censura si sostanzia), l’esposizione del presente motivo risulta del tutto carente della enunciazione del perché, nel caso che si esamina, sarebbe ricorsa una fattispecie litisconsortile ex art. 102 cod. proc. civ. 8.1.2. Quanto, poi, alla censura di omesso esame “di fatti e documenti”, essa nonrispetta il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. La doglianza allude a l rilievo che, rispetto alla controversia decisa dalla Corte territoriale,rivestirebbe una serie di documenti, ma di essi si omette di riprodurne il contenuto, direttamente o indirettamente, nonché di precisare se e dove,sulla base di essi , l’odierno ricorrente ha argomentato nelle due fasi di merito del presente giudizio. Difatti, chi lamenti un’omissione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. non può limitarsi a dedurre quale sia il fatto “omesso” e la sua “decisività”, ma è tenuto anche a precisare –ciò che non risulta avvenuto– il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831- 01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6 - 3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). 8.1.3. In ogni caso, anche a voler superare i profili di inammissibilità testé illustrati, intendendo la censura come violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., il motivo risulterebbe non fondato. Deve, invero, escludersi che la Fierro, originaria proprietaria degli immobili oggetto della locazione (e del comodato) per cui è causa, sia litisconsorte necessaria nel presente giudizio, e ciò quantunque l’odierno ricorrente, con domanda riconvenzionale, abbia agito per conseguire la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al canone contrattualmente pattuito, nonché per far valere una – per vero, non meglio precisata – responsabilità risarcitoria di ambo le proprietarie/locatrici, succedutesi nel tempo. Invero, in relazione alla pretesa restitutoria, il giudice di merito si richiama alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui se “la regola emptio non tollit locatumdettata dall’art. 1599 cod. civ., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, comporta, in deroga alla normale relatività dei rapporti obbligatori, la cessione legale del contratto, con continuazione dell’originario rapporto e assunzione, da parte dell’acquirente, della stessa posizione del locatore”, essa “non implica tuttavia, certamente, il diritto dell’acquirente al pagamento dei canoni non corrisposti dall’affittuario prima del trasferimento del bene: titolare del relativo diritto, invero, era e resta il precedente proprietario, perché la successione a titolo particolare nel contratto di locazione, imposta dal legislatore, non ha effetto retroattivo”, ovvero, altrimenti detto, “perché la cessione legale del contratto di locazione non determina anche, salvo diverso accordo delle parti, la cessione dei crediti già maturati in capo all’originario contraente” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 agosto 2014, n. 17986, Rv. 632682-01). Difatti, “l’acquirente dell’immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlatialla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto” (Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2008, n. 11895, Rv. 603076-01), sicché “il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l’unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore” (Cass, Sez. 3, sent. 2 dicembre2004, n. 22669, Rv. 578316-01). Orbene, se tali rilievi valgono in relazione ai crediti del locatore, altrettanto, e a maggior ragione , deve dir si per (eventuali) suoi debiti, in particolare per percezione di somme conseguite in eccesso rispetto a quanto pattuito; in un simile caso, la pretesa fatta valere dal conduttore a norma dell’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sebbene riconducibile al disposto dell’art. 2033 cod. civ., si contraddistingue perché trova titolo nel rapporto contrattuale, sicché essa – cosi come può farsi valere solo da parte del conduttore, chiunque abbia eventualmente pagato per il medesimo (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 1997, n. 253, Rv. 501696-01; nonché, più di recente Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2011, n. 2965, Rv. 616395-01) – va azionata nei confronti della parte (allora) locatrice, che è quella che ne ha fruito. Ne consegue, quindi, che la Fierro, lungi dall’essere parte necessaria del giudizio (della cui pretermissione il Russo non ha, dunque,titolo per dolersi), andava, piuttosto, chiamata in causa ad iniziativa dello stesso intimato, essendo la sua domanda restitutoria connessa, per titolo, a quella fatta valere, nei suoi confronti, dalla Voto, e tale pertanto da giustificare l’opportunità, ma non la necessità,del “simultaneus processus”. Nondimeno, nella giurisprudenza di questa Corte si trova anche affermato che “l’azione di nullità dei patti contrari alla legge proposta ex art. 79 della legge 392/1978” si contraddistingue per la sua “sostanziale unità morfologica”, la quale “esclude che essa debba essere riproposta con riferimento ad ogni successiva frazione temporale del rapporto locativo, qual che ne siano i titolari dal lato attivo” (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19207, Rv. 637196 - 01). Tuttavia, t ale principio – la cui affermazione è avvenuta, sinora, con riferimento ad un caso parzialmente diverso da quello presente(giacché relativo ad una fattispecie in cui “tempestivamente e vittoriosamente esercitata dal conduttore” detta azione, ne è stata affermata la “estensione ipso iuredei suoi effetti ai successori a titolo particolare nel diritto controverso”, successivamente convenuti in giudizio per aver fatto proseguire il rapporto alle stesse, illecite condizioni), non potrebbe, comunque, giovare al ricorrente. Resterebbe, infatti, confermato che la Fierro non era parte necessaria del giudizio (ancorché sulla base di un ragionamento opposto a quello sopra svolto), dovendosi riconoscere che la pretesa restitutoria andava azionata solo nei confronti dello Voto. 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è –per più ragioni – inammissibile.8.2.1. In via preliminare deve rilevarsi che, pure in questo caso, la sua formulazione non rispetta l’art. 366, comma 1,n. 6), cod. p roc . c iv ., dato che , nuovamente , il motivo allude ad una serie di documenti, ma omette di riprodurne il contenuto, direttamente o indirettamente, nonché di precisare se e dove , sulla base di essi,si sia argomentato nel corso del giudizio. 8.2.2. Ciò premesso in termini generali, quanto, poi, alla doglianza con cui il ricorrente contesta la “ratio decidendi” della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del Russo (vale a dire, che egli avrebbe illegittimamente “autosospeso” il pagamento dei canoni), la sua inammissibilità discende pure dalla circostanza che essa sollecita una – non consentita –rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale. L’assunto del ricorrente è, infatti, che la sospensione sarebbe stata, invece, originata dall’incertezza – conseguente alla comunicazione dell’avvenuto cambio di proprietà dell’immobile (risalente al 27 luglio 2015) –circa il soggetto cui corrispondere il canone. Senonché, la sentenza attesta la circostanza che il Russo, già nel marzo 2015 – e, dunque, ancora ignaro della donazione (e, con essa, del trasferimento della proprietà dell’immobile) – si fosse già reso moroso nel pagamento del canone, sicché la censura si risolve, come detto, in una contestazione dell’accertamento fattuale operato dalla sentenza impugnata. Inammissibili, d’altra parte, sono pure le doglienze che investono la condanna del Russo al pagamento di € 21.600,00, a titolo di canoni non corrisposti fino alla data del rilascio dell’immobile.Secondo il ricorrente, infatti, non potrebbe farsi decorrere la sua obbligazione di pagamento verso la Voto prima della comunicazione – nei propri confronti – dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile; affermazione che, per vero,stride con l’art. 1376 cod. civ., nonché con la già evidenziata natura – che connota la fattispecie del trasferimento della proprietà dell’immobile locato –di cessione “legale” del contratto, come tale sottratta all’operatività dell’art. 1407, comma 1, cod. civ. Egualmente inammissibile –perché implica, nuovamente, un apprezzamento fattuale – è la pretesa di escludere dal computo dei canoni dovuti quelli maturati da ottobre 2016 a marzo 2017 (data, quest’ultima, del rilascio del bene), in quanto l’immobile sarebbe divenuto inagibile. Il medesimo esito dell’inammissibilità, infine, s’impone pure con riferimento alla doglianza con cui il Russo pretenderebbe di “neutralizzare” quanto risultante dalla dichiarazione scritta della Fierro (secondo cui egli ebbe a sospendere dal marzo 2015 il pagamento del canone) invocando il diverso contenuto delle deposizioni testimoniali. Infatti, “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6- 1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).8.3. Il terzo motivo – peraltro, nel merito, non fondato – è anch’esso inammissibile. 8.3.1. Si censura la sentenza impugnata sul rilievo che la decisione del primo giudice sarebbe stata diversa da quanto supposto dalla Corte territoriale, la quale – per tale ragione – sarebbe incorsa in un’omissione di pronuncia. Tuttavia, l’illustrazione del presente motivo risulta, al pari di quelli precedenti, priva dell’indicazione specifica di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 ) c od . p roc . c iv . degli atti processuali fondanti , donde la sua inammissibilità. In ognicaso, il motivo non è fondato. Il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su un motivo di appello, quello con cui aveva lamentato l’assenza di decisione, da parte del primo giudice, in ordine alla sua domanda risarcitoria (domanda il cui contenuto peraltro, non è stato meglio precisato in ricorso, donde – come detto – l’ammissibilità del l’odierna censura). Nessuna omissione di pronuncia è, tuttavia, addebitabile alla Corte salernitana (come, invece, denunciato), ma semmai, in ipotesi,l’erroneità della sua decisione, per aver essa ravvisato un caso di rigetto della domanda da parte del Tribunale – giacché relativa al rapporto con la precedente locatrice – invece inesistente. Ma, come s’è rilevato, a causa dell’inosservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 questa Corte non è messa in grado di conoscere il contenuto degli atti processuali rilevanti per valutare la prospettazione del motivo. 8.4. Il quarto motivo è inammissibile. 8.4.1. La sentenza impugnata ha fondato la conferma del rigetto della domanda relativa all’indennità per miglioramenti al bene locato suuna triplice “ratio decidendi ”, e cioè: la mancata dimostrazione della necessità dell’intervento, l’assenza di consenso alla sua effettuazione da parte della locatrice e, in fine, la carenza di prova degli esborsi effettuati dal Russo. Orbene, l’ultima di tali “rationes” è censurata con affermazioni del tutto assertorie, tese a dimostrare l’esistenza della prova circa il costo dei miglioramentieffettuati. L’inammissibilità di tale doglianza (anche perché tesa a sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto) vale, dunque, a determinare analogo esito pure con riferimento alle censure che investono le altre due –autonome – “ rationes ”. Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui qualora la decisione di merito –come, appunto, nel caso di specie – si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende “ inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931, Rv. 625631-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882-01). È appena il caso di rilevare che nella parte finale della pag. 21 si fanno affermazioni del tutto assertorie circa la prova del costo dei pagamenti, sicché, se anche la “ratio”sulla mancata prova si potesse in esse cogliere, la censura sarebbe inammissibile per la detta ragione, di modo che comunque resterebbe ferma la “ratio decidendi” in questione.8.5. Infine, l’ultimo motivo di ricorso non è fondato. 8.5.1. Essodenuncia, come si è detto, una violazione di norma del procedimento. Senonché, l’inammissibilità certa del procedimento di convalida di sfatto per la parte concernente il comodato –giacché solo in virtù della modifica apportata al testo dell’art. 657 cod. proc. civ., dall’art. 3, comma 46, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il procedimento per intimazione di licenza e sfratto potrà essere , in futuro, instaurato pure nei confronti del “comodatario di beni immobili”, e dell’“affittuario di azienda” – non toglie che, disposta la prosecuzione del giudizio a cognizione piena, comunque la domanda dovesse essere, pure “ in parte qua”,esaminata, come è stato fatto. Nel caso di instaurazione del procedimento sommario per convalida per una domanda per cui esso non è previsto, il passaggio alla trattazione con il rito della cognizione piena è fisiologico, restando solo preclusa la possibilità che si faccia luogo ai provvedimenti sommari propri di quel procedimento (ordinanza di rilascio). 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. In ragione del rigetto del ricorso , sussiste , a carico del ricorrente, l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio che liquida in € 4.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quat