CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha dato conto degli ammanchi di denaro posti in essere dalla ricorrente in relazione al denaro versato dai condomini e non destinato alle spese condominiali ( cfr. ag . 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile e si deduce, altresì, l'omessa giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto la parte non ha sviluppato in merito alle statuizioni civili alcun motivo di appello e comunque" In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile" (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, Rv. 285723 - 01); che con riferimento al diniego delle attenuanti generiche il motivo è manifestamente infondato poiché, al riguardo, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( nella specie cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d