CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1974
Cassazione n. 20589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1974 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria, peraltro riguardanti la specifica valenza minacciosa delle espressioni non oggetto di devoluzione in appello (riguardante la esistenza del credito e la derubricazione ex art. 393 cod. pen.); Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuanti c.d. generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravata personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] Giorg4 Fidelbo DAi [OSCURATO:PERSONA] CANC9... ERTA oggi, 2 6 MA 22 !L C