CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16625/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 19 agosto 2025, il Magistrato di sorveglianza diT o r i n o r e s p i n g e v a l a r i c h i e s t a f o r m u l a t a , n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenere l’autorizzazione al cambio didimora.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensoredel condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendone l’illegittimità per violazione di legge,in relazione agli artt. 111, comma 7, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 69, comma 7,ord. pen.Deduce la Difesa come il provvedimento impugnato sia affetto da carenza assolutadi motivazione, avendo il Magistrato di sorveglianza respinto l’istanza limitandosi ariportare la formula «visto, si rigetta stante il titolo in esecuzione», senza confrontarsi con lespecifiche ragioni addotte dal richiedente e con la documentazione prodotta. Evidenzia, inparticolare, che il condannato – in espiazione della pena in regime di affidamento in provaal servizio sociale, disposta anche per il reato di maltrattamenti in famiglia – aveva chiestol’autorizzazione al trasferimento della propria dimora presso l’abitazione in cui vive il nucleofamiliare, composto dalla compagna e dai due figli minori, rappresentando a sostegnodell’istanza la relazione dei servizi sociali. Da tale nota emergevano in particolare: (i) ilpositivo percorso intrapreso dall’interessato, anche mediante adesione al programmaterapeutico presso il Ser.D. per problematiche di alcolismo; (ii) il progressivo recupero diuna condizione di stabilità personale e familiare; (iii) il ripristino di un clima relazionalesereno all’interno del nucleo familiare; (iv) la valutazione dei servizi circa la funzionalità delrientro del condannato presso l’abitazione familiare alla tutela dell’unità familiare e, inparticolare, all’interesse dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con ilpadre, interesse condiviso dalla stessa compagna, che avrebbe espresso l’auspicio di unaripresa della convivenza.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In via preliminare, va ribadito che il provvedimento con cui il Magistrato disorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misuraalternativa dell’affidamento in prova, ove incida sulla libertà personale del condannato, èricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.,ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza dellamotivazione, quale requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per lamagistratura di sorveglianza, dall’art. 69, comma 7, ord. pen.Il vizio deducibile come “mancanza di motivazione” non ricorre soltanto nell’ipotesiestrema di provvedimento recante il solo dispositivo, ma comprende anche i casi in cui leragioni della decisione risultino meramente apparenti, perché strutturalmente inidonee arendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice, ovvero perché ridotte a formule di stileo a proposizioni apodittiche prive di reale confronto con le questioni dedotte e con glielementi documentali posti a fondamento dell’istanza.3. Nel caso in esame, l’istanza di autorizzazione al cambio di dimora era sorrettada una motivazione puntuale e articolata, trovando specifico supporto nella relazione deiservizi sociali, che dava conto sia del percorso rieducativo intrapreso (anche medianteprogramma terapeutico presso il Ser.D. per problematiche di alcolismo), sia delprogressivo recupero di una condizione di stabilità personale e familiare, nonché delripristino di un clima relazionale sereno. In tale prospettiva, veniva rappresentata comefunzionale all’interesse del nucleo – e segnatamente dei figli minori – la ripresa dellacoabitazione, anche alla luce dell’auspicio espresso dalla compagna circa il rientro delcondannato nell’abitazione familiare.A fronte di una richiesta così specifica e documentata, la risposta resa dalMagistrato di sorveglianza – pur recando il riferimento al «titolo in esecuzione» – non èidonea a integrare una motivazione, che deve essere effettiva e concreta, dunque correlataalla specificità dei motivi dedotti e degli elementi posti a fondamento dell’istanza.Nel provvedimento impugnato manca, infatti, qualsiasi indicazione delle ragioni perle quali, nel caso concreto, il cambio di dimora sarebbe incompatibile con le esigenzesottese all’esecuzione della misura alternativa, né vi è alcun confronto con le circostanzerappresentate e con la documentazione prodotta.Ne consegue che la formula «visto, si rigetta stante il titolo in esecuzione» si risolvein un enunciato meramente assertivo, strutturalmente inidoneo a rendere percepibile l’iterlogico seguito e, pertanto, integra una motivazione soltanto apparente.4. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguenterinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Torino.Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diTorino.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.