CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito della specificità intrinseca ed estrinseca, poiché manca sia della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato - con il quale i giudici, dopo avere illustrato i dati di fatto disponibili, addirittura deponenti per un quantitativo di droga superiore a quello contestato, comunque rilevante, hanno coerentemente qualificato il fatto ex art. 73 comma 4 del DPR 309/90 -, sia della illustrazione delle ragioni giustificative della invocata fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, invero, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; il ricorso si limita invece a generiche contestazioni sulla sussistenza del vizio di violazione di legge e di motivazione. Meramente rivalutativa dei fatti e quindi inammissibile, siccome afferente al merito della vicenda, è altresì la censura circa l'applicazione della recidiva, proposta a fronte di una coerente e articolata disamina dei dati probatori, incentrata oltre che sulla considerazione del precedente penale specifico a carico, anche sulla illustrata emersione della capacità dell'imputato di reperire e disporre di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente, pur riguardante nello specifico "droghe leggere", dimostrativa di una maggiore pericolosità rispetto al precedente episodio già giudicato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de