CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 01529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 25447/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale di [OSCURATO:PERSONA] era condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. 2. L' imputata, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo con tre motivi, fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria non essendo emersa, a suo dire, la prova della sottrazione della merce, dell' asserito ruolo di palo della ricorrente nonché della contestata violenza, dovendosi, semmai, qualificare i fatti quale ipotesi di furto. 2.1. Il difensore dell' imputata ha depositato in data 5 ottobre 2022 memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine alla insussistenza del reato di rapina e chiedendo rimettersi la causa in pubblica udienza. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 3.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 3.2. Risulta, invero, evidente che le censure avanzate mirano ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 2 e 3 ove la Corte territoriale, condivisa e richiamata la ricostruzione operata dal primo giudice sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dell'addetto alla sicurezza, ha disatteso le medesime doglianze difensive relative alla sottrazione dei beni, al contributo concorsuale dell'imputata ed alla violenza esercitata). 1 h 3.3. Va, poi, osservato che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione giuridica, sono manifestamente infondate in quanto la violazione di legge lamentata è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità (ed invero la Corte territoriale, ritenuta provata la condotta violenta al fine di guadagnare il possesso e/o procurare l'impunità, ha correttamente sussunto il fatto contestato nel delitto di rapina impropria). 4. Occorre, infine, rilevare che la inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 c.p.p. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]