CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 16123/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inoltrato le proprie conclusioni, con le quali ha insistito nella ragione di ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24 ottobre 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, resa nel giudizio abbreviato, che, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., 61 n. 7 cod. pen., commesso il 31 ottobre 2020 in danno del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'atto di impugnazione è stato affidato ad un solo motivo, inteso 3 denunciare violazione di legge in relazione alla mancanza di una valida querela - comunque non intervenuta in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 85 del D. Igs. n. 150 del 2022 - sporta dal responsabile della sicurezza del punto vendita del supermercato in assenza della prova del previo conferimento di una rituale procura speciale, peraltro smentita dalla .visura camerale societaria allegata al ricorso di legittimità. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il collegio condivide l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale "ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice" (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342, che ribadisce i principi espressi da Sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciusclo, Rv. 255975). Peraltro, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez.2, n. 23534 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276663). 2. Risulta per tabulas - ma la circostanza è ammess.;a nel corpo dell'atto di impugnazione - che [OSCURATO:PERSONA], autore della denuncia-querela sporta oralmente dinanzi alla polizia giudiziaria, si sia qualificato come responsabile alla sicurezza del supermercato, con delega a promuovere querela per suo conto. E, per contrastarne la tenuta validante, non potrebbe comunque assurgere al rango di prova appagante la visura camerale ordinaria della società di riferimento, allegata dalla difesa al ricorso per cassazione, per diversi ordini di ragioni: essa, a differenza di quella storica, "fotografa" le informazioni attuali della struttura dell'impresa, mentre i fatti oggetto del procedimento penale risalgono ad oltre tre anni prima rispetto alla data di proposizione del ricorso; la visura camerale non possiede valore di certificazione (Cass. civ. sez. L 11/02/2014 n. 3026, Rv. 630611); e, infine, il conferimento del potere di promuovere querela per conto dell'ente può avvenire anche con la predisposizione di semplice delega ad un dipendente proveniente, a certe condizioni, da un procuratore speciale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n.40981 del 06/10/2009, Provasi, Rv. 245231), di tal che un tale atto, che attiene al normale funzionamento di un'attività commerciale, non è incluso, di regola, tra le informazioni principali di un assetto organizzativo imprenditoriale complesso, fornite attraverso il registro delle imprese. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigper