CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17117/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente– contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 11478/04/2021, depositata in data 28/12/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SICILIARilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 11478/04/2021, depositata in data 28/12/2021, ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che, in relazione alla domanda di rimborso del 90 per cento delle impostepagate per gli anni 1990, 1991, 1992, proposta da [OSCURATO:PERSONA], l’aveva accolta quanto all’Irpef e rigettataquanto all’IVA. 2. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un motivo, illustrato da successiva memoriacon cui ha chiesto rimettere la decisione della questione alle Sezioni Unite. Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],è rimasto intimat o. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 28/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. L’Agenzia dell’entrate, con l’unico motivo, deduce la violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 TFUE, dei principi stabiliti dalla Commissione europea con decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso ogni esame, pur sollecitata sul punto da specifico motivo di appello, della questione della compatibilità dell’agevolazione con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, svolgendo il contribuente attività di lavoro autonomo.2. La causa va rinviata a nuovo ruolo in quanto è necessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito ed appare opportuna la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 8475/2023. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito e per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al