CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25909/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro Ministero dell’Interno, rappresentato e difesodall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatodigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte di Appello di Genova , n. 180 /2022 , pubblicata il 23 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio [OSCURATO:PERSONA] di servizio per dipendenti pubblici - Determinazione del canone ai sensi dell’art. 23 della legge n. 146/1998 alla disciplina del c.d. equo canone–Rapporto concessorio in corso – Applicabilità –Limiti -Fattispecie 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Polizia di Stato , usufru ì negli anni di servizio presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] di alloggio ubicatoall’interno della Caserma della Polizia di Stato, in virtù di tre successive concessioni amministrative della durata di otto anni cadauna, le prime due, e di treanni l’ultima. Il canone di locazione relativo alle prime due concessioni ─periodi 17/6/1994 - 17/6/2002 e 17/6/2002 - 17/6/2010 ─ venne stabilito dall’amministrazione in base al D.M. 6/8/1992 e così quantificato in euro 79,96 mensili. Con distinte e successive note in dat e 5/8/ 20 08, 27/11/ 20 08 , 5/3/2009 e 5/5/ 20 09, tutte inoltrate nella vigenza del secondo rapporto concessorio, la P.A. (U.T.G. di [OSCURATO:PERSONA] ) comunicò l’aumento de l suddetto canone ad euro 298,00 mensili per l’anno 2008 e ad euro 263,18 poi elevata a 274,88 per l’anno 2009, specificando i criteri di calcolo seguiti e le differenze dovute anno per anno sino al 31 dicembre 2009. Ritenendo illegittimi e ingiustificatamente gravosi questi ultimi provvedimenti di rideterminazione del canone, il Marotta li impugnòin via amministrativa dinanzi al T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarò il ricorso in parte inammissibile ed in parte irricevibile, ritenendo, quanto al profilo del canone, la giurisdizione del giudice ordinario. L’appello proposto avverso tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato venne successivamente rinunciato, con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. 2. Il procedimento venne, quindi , riassunto innanzi al Tribunale ordinario di Genova con ricorso depositato il 23 novembre 2018. In quella sede Marotta dedusse, in sintesi: ─ l’illegittimità, totale o parziale, degli aumenti del canone concessorio praticati dall’Amministrazione, per violazione della normativa di settore, indebita retroattività e contrasto con l’affidamento maturato sulla base dei precedenti atti concessori; ─ la prescrizione, almeno parziale, dei crediti per arretrati di canone richiesti retroattivamente, alla luce del termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ.; ─ l’erroneità ed eccessività del canone rideterminato, anche in rapporto alle concrete condizioni di abitabilità e manutenzione dell’alloggio, per le quali chiedeva una riduzione del canone ed una consulenza tecnica d’ufficio. 3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2486 del 17 ottobre 2019, rigettòil ricorso e compensò integralmente le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame, articolando tre motivi relativi, rispettivamente, all’illegittimità degli aumenti (con particolare riguardo all’affidamento sull’entità del canone), alla prescrizione dei crediti ed alla misura del canone in relazione alle condizioni dell’alloggio. Il Ministero dell’interno resistette chiedendo il rigetto dell’appello. 4. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 180 del 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ., i crediti vantati dal Ministero dell’interno sino al 5 agosto 2003, ritenendo, quale primo atto idoneo a interrompere la prescrizione, la nota prefettizia prot. 7928/CON del 5 agosto 2008. Ha confermatonel resto la sentenza di primo grado. Ha infine compensa to per metà le spese di entrambi i gradidi giudizio, ponendo l’altra metà a carico dell’appellante. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste il Ministero dell’interno, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « v iolazione e falsa applicazione degli articoli 2934, 2943 e 2945 c.c., per avere la Corte d'Appello dichiarato prescritti i crediti vantati dal Ministero dell'Interno limitatamente ai conguagli dei canoni di concessione antecedenti il 5/8/2003, anziché estendere la pronuncia anche a tutti gli aumenti successivi a tale data (fino al 31/12/2009)». Lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente limitato la declaratoria di prescrizione ai soli crediti per canoni anteriori al 5 agosto 2003, omettendo di considerare che l’unico ulteriore atto interruttivo successivo è rappresentato dalla nota n. 3010 del 5 maggio 2009, e che il successivo giudizio amministrativo dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, instaurato da lui quale (presunto) debitore, non è idoneo a determinare né interruzione né sospensione permanente della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. Sostiene che, pertanto, dopo le note del 2008 2009, in mancanza di altriatti interruttivi, tutti i crediti per canoni e conguagli sarebbero integralmente prescritti alla data del 5 maggio 2014, in piena pendenza del contenzioso amministrativo 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso introduce, infatti, una questione – relativa alla prescrizione dei canoni maturati successivamente alla data del 5 agosto 2003 ─ che non risulta trattata nella sentenza impugnata e nonemerge come oggetto di specifico motivo di appello. È principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello, non potendo essere prospettate per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di indagine che postulino accertamenti di fatto non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo e agli errori di diritto denunciati, sicché non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed implicanti verifiche fattuali estranee alla decisione impugnata, salvo il caso – che qui non ricorre – di questioni rilevabili d’ufficio, fondate sui medesimi elementi di fatto e la cui soluzione non richieda nuovi accertamenti (tra le molte, Cass. 27 giugno 2002, n. 9378; Cass. 15 aprile 1999, n. 3737; Cass. 5 ottobre 1998, n. 9882). Più in particolare, è stato ripetutamente affermato che, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; in senso conforme, Cass. 30 novembre 2019, n. 31227; Cass. 14 giugno 2018, n. 15430; Cass. 13 giugno 2018, n. 15196). Nel caso in esame la sentenza impugnata, nel ricostruire l’oggetto del secondo motivo di appello, riferisce che esso era rivolto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione vari atti dell’Amministrazione anteriori alla nota del 5 agosto 2008 e a sostenere che «il primo atto notificato all’odierno appellante, avente caratteristiche idonee a manifestare l’inequivocabile volontà dell’Amministrazione di far valere il proprio diritto, deve, invece, individuarsi nella richiamata comunicazione della Prefettura prot. 7928/CON del 5/8/2008, oggetto di impugnazione, di talché, tenuto conto del termine quinquennale sopra indicato, i presunti crediti anteriori al 5/8/2003 risultano irrimediabilmente prescritti». Si trattava, dunque, di un motivo che circoscriveva il thema decidendum al segmento temporale anteriore al 5 agosto 2003, chiedendo al giudice d’appello di riconoscere la prescrizione dei crediti sino a tale data. Né il ricorrente, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ha riportato in ricorso il contenuto del relativo motivo di gravame, indicando specificamente l’atto e il punto in cui tale diversa questione – relativa all’ulteriore decorrenza della prescrizione oltre il 2003 in pendenza del giudizio amministrativo – sarebbe stata introdotta dinanzi al giudice di appello. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, exart. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico dell'apparenza del diritto e dell'affidamento (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.; 1175, 1337, 1366, 1374 e 1375 c.c.), per avere la Corte d'Appello escluso la relativa tutela, affermando che l'odierno ricorrente era stato, debitamente, posto a conoscenza, dall'Amministrazione, della applicazione dei futuri aumenti contestati». Lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la tutela dell’affidamento incolpevole maturato sul canone determinato nel decreto prefettizio del 17 gennaio 2006 (euro 79,96 mensili), nonostante l’Amministrazione, pur a fronte dell’entrata in vigore, già dal 1999, della legge n. 431 del 1998, avesse continuato ad applicare i criteri di cui al d.m. 6 agosto 1992 e non avesse fatto alcun riferimento alla futura applicazione della legge n. 431 del 1998 sino alle note del 2008/2009. Deduce che la successiva, improvvisa richiesta di canoni triplicati, con rivendicazione di arretrati a partire dal 1999, violerebbe i principi di buona fede e correttezza e lederebbe l’affidamento del concessionario, impedendo all’interessato di valutare ex ante l’opportunità di accettare il rinnovo della concessione a condizioni più onerose. 2.1. Anche tale motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivatamente escluso che nella specie la condotta dell’amministrazione nel corso del rapporto concessorio avesse potuto ingenerare un affidamento in capo al concessionario in ordine al mantenimento del canone in misura modesta, osservando in particolare (pag. 19) che la stessa aveva «sempre prospettato a parte appellante –dapprima attraverso la nota del 05/04/2000, successivamente con il decreto prefettizio n. 2005/CON del 30/03/2006 – la necessità di una diversa determinazione dei canoni, pur astenendosi dal provvedere in tale senso, ma prevedendo futuri conguagli» e che « da questi atti si evince, in particolare, che il canone in essi determinato non aveva carattere definitivo e che parte appellante ha sempre avuto presente che l’Amministrazione riteneva dovuti maggiori canoni. Non può ritenersi pertanto che sia stato leso un suo legittimo affidamento circa l’immutabilità del canone da corrispondere». Il ricorrente contesta tale valutazione obiettando che (v. ricorso, pagg. 13-14) «la clausola contenuta nell'atto di concessione [OSCURATO:DATA_NASCITA] …, con cui il Ministero fa riserva di recupero di eventuali somme, se e qualora dovute, sullabase della quale la Corte d'appello ha escluso l' affidamento incolpevole del ricorrente … , in realtà non riveste alcuna rilevanza giuridica, in quanto, perespressa ammissione della stessa Corte territoriale, non contiene alcun riferimento alla legge n. 431/98 ed alla sua futura ed eventuale applicazione …» e rilevando inoltre che, «in aperta contraddizione», in precedenza la Corte aveva nella stessa sentenza affermato che «da tale decreto emerge … che il contrasto non riguardava la legge 146/98 e che, quindi, le determinazioni del Ministero in esso menzionate non riguardavano tale legge». Appare evidente che con tale argomentazione critica quel che si deduce non è un’erronea ricognizione delle norme applicabili né un vizio di sussunzione, bensì proprio l’erronea ricognizione del fatto: non si lamenta che la sentenza abbia affermato l’esistenza di un affidamento escludendone però la giuridica rilevanza, ma ben diversamente che erroneamente la Corte abbia negato l’esistenza di un affidamento incolpevole. Va rammentato al riguardo che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nei termini esposti, invece, le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;vizio, questo, nella specie non dedotto e comunque nemmeno deducibile per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile nella specie ratione temporis] —dall’avere la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l'onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774). 2.2. Varrà comunque rilevare, ad abundantiam , l’infondatezza dell’assunto in iure sotteso alla censura, secondo il quale l’affidamento incolpevole in thesi ingenerato sul concessionario impedirebbe la pretesa di maggiori canoni ancorché legittima in base al mutato contesto normativo. Con recente e qui condiviso arresto (Cass. 26 aprile 2024, n. 11219), questa Corte ha invero escluso ─ in consapevole e dichiarato superamento dell’isolato precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 16743 del 2021─ che nell’ordinamento italiano possa riconoscersi, in via generale, un istituto analogo alla Verwirkung del diritto tedesco, fondato sulla sola protratta inattività del titolare e sulla correlata aspettativa della controparte di non vedere più esercitato il diritto, precisando che la clausola generale di buona fede impone sì a ciascuna parte l’obbligo di agire in modo da preservare l’interesse dell’altra, ma non consente di ritenere estinto il diritto per il solo fatto del suo esercizio tardivo, in difetto di un comportamento concludente di rinuncia o di un concreto pregiudizio ingiustificato per la controparte. Applicando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che il mero differimento, sino al 2008/2009, dell’esercizio del potere di rideterminazione del canone – in presenza di un quadro normativo in evoluzione, di ripetuti interventi dell’Agenzia del Demanio e della Corte dei conti e di una riserva di conguaglio già esplicitata negli atti concessori – sia di per sé sufficiente a fondare un affidamento giuridicamente protetto del concessionario sulla immutabilità del canone nella misura di euro 79,96, né tanto meno a precludere l’esercizio della pretesa di canoni di maggiore importo conformemente al mutato contesto normativo. 2.3. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motiviprimo e secondo. Tanto deve dirsi, in particolare, per il riferimento ivi contenuto all’arresto di Cass. 27febbraio 2024, n. 21082, che , in tema di alloggi di servizio,ha affermato l’ultrattività dell’equo canone ex l. n. 392 del 1978 fino alla cessazione del periodo di durata in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, in assenza di esercizio del potere ministeriale di rideterminazione; principio, questo , evocato d al Marotta per sostenere che, avendo il Ministero nel 2006 confermato i parametri UTE 1995 (e non applicato la l. n. 431 del 1998), tale disciplina sarebbe rimasta applicabile sino alla fine della concessione. Al riguardo, in disparte il rilievo dirimente della novità della censura, non contenuta in ricorso e dunque già per ciò solo inammissibile, deve osservarsi che la questione è specificamente affrontata nella sentenza impugnata, là dove (v. pagg. 23 – 24) la Corte territoriale ben si rappresenta il disposto dell’art. 14, comma 5, l. n. 431 del 1998, ma evidenzia che (tale norma) «comporta che l’amministrazione non può chiedere il canone previsto dalla legge 431/1998 con riferimento al rapporto in corso al momento dell’entrata in vigore di tale legge (nella fattispecie trattasi del rapporto relativo al periodo 17/6/1994 - 17/2/2002), ma non anche che lo stesso vale per il successivo rapporto concessorio». Tale ratio decidendidella sentenza, come detto, non è fatta segno di alcuna specifica e tanto meno tempestiva censura e appare altresì corretta in iuree non in contrasto con il principio evocato. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 324 e 336 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello condannato il ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali del giudizio di primo grado, già integralmente compensate dal Tribunale, in assenza di appello incidentale sul punto, da parte del MIT, ed avendo riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all'appellante stesso». 3.1. Il motivo è fondato. È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello, quando riformi, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado, può procedere anche d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese di lite, in quanto l’onere delle spese deve essere ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (tra le molte, Cass. 18 marzo 2021, n. 7616). L’impugnazione sul punto è invece necessaria solo nel caso di conferma integrale della decisione di primo grado. Tuttavia, l’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. – in forza del quale la riforma della sentenza comporta la caducazione delle statuizioni dipendenti dalla parte riformata – opera in coerenza con la direzione della riforma e non consente, in assenza di impugnazione incidentale, una modifica del capo relativo alle spese in senso deteriore per la parte che abbia conseguito un esito più favorevole rispetto al primo grado. Questa Corte ha in tal senso già avuto modo di precisare che «la parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato » ( così Cas s. 5 ottobre 2023, n. 28136, che ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata). Nel caso di specie, la riforma della sentenza di primo grado è stata, quanto al merito, favorevole all’appellante, cui la Corte d’appello ha riconosciuto la prescrizione di una parte significativa dei crediti vantati dall’Amministrazione, mentre il Tribunale aveva integralmente rigettato la domanda. A fronte di tale miglioramento della posizione sostanziale dell’appellante, la Corte territoriale non poteva riformare in pe j us la statuizione di compensazione integrale delle spese di primo grado, ponendone la metà a carico dell’appellante medesimo. La sentenza impugnata, nella parte in cui, riformando favorevolmente la decisione di primo grado sul merito, ha nondimeno aggravato la posizione dell’appellante quanto alle spese del primo grado, viola dunque l’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. L’accoglimento solo parziale dell’appello giustifica , invece , la compensazione parziale delle spese del solo giudizio di secondo grado, la cui statuizione può dunque essere confermata, in assenza peraltro di specifico motivo di doglianza riguardo ad essa. 4. In accoglimento, dunque, del solo terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, nei termini sopra esposti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può dunque essere decisa nel merito , ai sensi dell’ art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado, come già disposta dal Tribunale, fermo il regolamento delle spese del giudizio di appello. 5. Avuto riguardo al solo parziale accoglimento del ricorso, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo ; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e per metà quelle del giudizio di appe