CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 15604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emesso il 10 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato le istanze formulate da [OSCURATO:PERSONA], in stato di arresti domiciliari esecutivi ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla semilibertà o alla detenzione domiciliare in relazione all'espiazione della parte residua della pena di anni sei, mesi quattro, giorni otto di reclusione, messa in esecuzione con il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 1° giugno 2020, con termine della pena fissato al 6 aprile 2024. Il Tribunale ha considerato, in questa fase, ostativa la valutazione di persistente pericolosità sociale afferente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, al di là del titolo in espiazione, risultava raggiunto da ulteriori, gravi accuse sempre nel settore delle sostanze stupefacenti, con l'emissione di due provvedimenti cautelari a suo carico, così che non ha ritenuto formulabile per il condannato la necessaria prognosi positiva, in vista del percorso risocializzante con riferimento ad alcuna delle misure alternative richieste. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che, nel corso dell'udienza camerale, aveva chiesto un differimento per verificare il programma di valutazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva in corso di svolgimento: ebbene, su tale istanza il Tribunale non ha dato alcuna risposta, non considerando che lo stato di custodia cautelare per un fatto diverso da quello relativo al titolo in esecuzione non è preclusivo della valutazione di merito dell'istanza di misura alternativa, che, se concessa, va postergata alla cessazione della misura custodiale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale e, nuovamente, alla compatibilità di una misura alternativa alla detenzione con la misura cautelare. La difesa fa carico ai giudici di sorveglianza di non aver tenuto conto del fatto che le due ordinanze di custodia cautelare facevano riferimento a fatti che si erano arrestati al maggio 2018, sicché la ponderazione inerente alla pericolosità sociale non avrebbe potuto compiersi senza la considerazione di questo elemento. In secondo luogo, si sarebbe dovuto tener conto - sottolinea il ricorrente - che già i giudici della cautela avevano compiuto la valutazione di pericolosità ritenendo la stessa contenibile con gli arresti domiciliari, in uno dei due casi con l'applicazione del braccialetto elettronico, mentre la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa viene considerata come argomento del tutto suggestivo e inesistente, mai essendo stata revocata l'autorizzazione a svolgere tale attività e ferma restando la compatibilità, in punto di principio e salvo il loro coordinamento ai sensi dell'art. 298 cod. proc. pen., fra stato di custodia cautelare, anche domiciliare, e misura alternativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, non avendo, il Tribunale di sorveglianza, ritenuto preclusi i benefici chiesti, ma avendo invece formulato un giudizio prognostico negativo, adeguatamente formulato, senza che il conseguimento degli arresti domiciliari nei procedimenti in corso impedisse tale prognosi anche per la, funzionalmente diversa, detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia, in parte, priva dei requisiti di ammissibilità e, in parte, priva di fondamento giuridico, per cui essa va, nel suo complesso, rigettata. 2. Giova muovere dal rilievo che il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento, ha ritenuto la carenza delle condizioni legittimanti la concessione delle chieste misure alternative specificando che [OSCURATO:PERSONA], condannato con due distinte sentenze, comprese nel cumulo in esecuzione, per il reato di cui all'att. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato nuovamente arrestato il 3 giugno 2020 in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare ancora per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Si è evidenziato, inoltre che, successivamente, il medesimo condannato era stato nuovamente arrestato con l'accusa di avere commesso un articolato reato associativo e collocato agli arresti domiciliari in data 16 giugno 2020, con riferimento a un traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, importate soprattutto dall'Albania. Al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, quindi, a carico di [OSCURATO:PERSONA] concorrevano, oltre al titolo in espiazione, due provvedimenti cautelari custodiali, per i quali egli si trovava agli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico.Il Tribunale ha aggiunto che a [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva in corso un programma ambulatoriale presso il Ser.D. di [OSCURATO:PERSONA] - era stata revocata, nelle more, anche l'autorizzazione a recarsi al lavoro. Posti tali elementi, i giudici di sorveglianza hanno valutato come dirimente la considerazione che la persistente pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - evidenziatasi anche con le due recenti ordinanze applicative della custodia cautelare che l'avevano raggiunto, entrambe per gravi reati associativi nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti - era di grado tale da ostare a tutte le misure alternative richieste, oltre che a un eventuale affidamento terapeutico in forma ambulatoriale, misura anch'essa inidonea, perché troppo ampia, per la condizione concreta del condannato; ciò, oltre al rilievo che il condannato si trovava nell'impossibilità concreta di svolgere attività lavorativa o di volontariato. 3. Risulta chiaro dall'esame delle considerazioni svolte dal Tribunale specializzato che la decisione è stata assunta dopo l'acquisizione di tutti gli elementi rilevanti e all'esito del rituale svolgimento dell'udienza camerale prevista dal rito. Se così è, si mostra priva di concludenza la deduzione difensiva posta alla base del primo motivo: i giudici di sorveglianza non erano tenuti al differimento dell'udienza in camera di consiglio, differimento che è dovuto soltanto per ipotesi tipizzate, come inquadrate, anche in via estensiva, dall'elaborazione pratica. In particolare, l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si ritiene applicabile anche nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 - 01 Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725 - 01). Ma non di questo si è trattato nel caso in esame, quanto dell'istanza di differimento motivata sulla base della generica prospettiva di verificare l'esito di un programma, poi reputato motivatamente inidoneo a influire sulla decisione da assumere allo stato: si trattava, pertanto, di un'istanza di rinvio a cui il Tribunale non era tenuto a corrispondere. La doglianza, per come formulata, dunque, risulta generica. 3. Quanto alla disamina del secondo motivo, considerando, in prima analisi, la situazione relativa alla più ampia misura alternativa, si deve muovere dal consolidato principio secondo cui, con particolare riguardo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può certo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, 4 Vtl quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, ma deve reputarsi necessaria anche la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del medesimo, in relazione all'esigenza di accertare - non soltanto l'assenza di indicazioni negative, bensì - anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Si è, pertanto, ritenuto che, al fine della valutazione complessiva dei dati rilevanti, non possano assumere ex se decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza e nemmeno può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo invece sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, 2014, Naretto, Rv. 258402 - 01). Questi principi sono essere stati osservati dal Tribunale di sorveglianza, il quale ha evidenziato gli elementi concreti in base ai quali [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto soggetto che, anche dopo i reati commessi, si profilava, per l'evenienza delle ulteriori, gravi accuse emerse, restato in collegamento con soggetti e ambienti coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata nel medesimo settore del traffico di stupefacenti e, peraltro, si trovava in condizioni che non ne dimostravano l'impegno in alcuna proficua attività lavorativa e nemmeno in attività di volontariato. Nelle condizioni date, è stata ritenuta, pertanto, assodata l'assenza di prova dello stesso inizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un serio percorso di revisione critica della devianza vissuta: ciò ha indotto i giudici di sorveglianza a considerare - con valutazione di fatto congrua e immune da vizi logici, quindi incensurabile in questa sede - inadeguata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a contenere la persistente pericolosità sociale del condannato; conclusione che la difesa ha contestata facendo, però, ricorso a diverse valutazioni degli elementi fattuali, non ammissibili in sede di legittimità, a fronte del discorso giustificativo offerto dal Tribunale, che si profila adeguato. Non è, dunque, in discussione (punto su cui il ricorrente ha insistito anche nell'articolazione del primo motivo) l'ammissibilità dell'istanza di attribuzione della misura alternativa, non posta in dubbio dal Tribunale, dal momento che l'istanza di misure alternative alla detenzione presentata da persona detenuta cautelarmente per fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo non preclude una valutazione di merito della domanda e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione, e ferma restando la possibilità di valutare l'incidenza sui relativi presupposti dei fatti oggetto del procedimento ancora pendente (Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous, Rv. 276609 - 01; Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, Pappalardo, Rv. 259024 - 01; Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015 - 01). Invece, assodato quanto precede, i giudici di sorveglianza hanno considerato non attualmente praticabile la strada dell'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che delle altre misure chieste in subordine) sulla base di un preciso, sia pur sintetico, ragionamento di merito, espresso - nel valutare anche i fatti che avevano determinato il duplice titolo cautelare, entrambi riferiti al gravissimo reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti - nel senso della loro rilevanza per la conseguente formulazione della prognosi sfavorevole all'ammissione del condannato a qualsiasi misura alternativa, per la sua ritenuta, preponderante pericolosità, posto che i contesti associativi volti al commercio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, per come richiamati, sottendono l'appartenenza o comunque la vicinanza a reti criminali che, pur se i reati riguardano fatti del 2018, si profilano ancora contattabili dal condannato; ragione per la quale, senza l'instaurazione e il concreto avvio di un percorso trattamentale adeguatamente verificato, la pericolosità sociale del medesimo è stata stimata, in modo non illogico, preponderante. Con particolare riferimento alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, va ribadita, in consecutio con quanto si è già affermato, l'importanza dell'elemento qualificante costituito dalla valutazione della condotta serbata dal condannato successivamente ai fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della pena in esecuzione, essendo indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del medesimo per l'esigenza di accertare - non soltanto l'assenza di indicazioni negative, ma anche - la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Ebbene, sotto tale importante profilo, il ricorrente, a fronte della valutazione negativa compiuta dal Tribunale di sorveglianza, non ha opposto deduzioni giuridicamente fondate sull'eventuale dequotazione nel provvedimento impugnato di fattori positivi, che fossero dimostrativi dell'avvio concreto da parte di [OSCURATO:PERSONA] del percorso tratta mentale.4. Medesima conclusione deve raggiungersi con riferimento al rigetto emesso con l'ordinanza impugnata con riguardo alle altre misure alternative alla detenzione. Il Tribunale ha spiegato con chiarezza come la posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in via di principio legittimato a chiedere l'ammissione alle misure alternative alla detenzione, non fosse, nel merito, compatibile anche con riferimento alle misure diverse dall'affidamento in prova ordinario, ossia (oltre all'affidamento in prova terapeutico in forma ambulatoriale, all'evidenza necessitante di una condizione programmatica e di un grado di personale adesione assenti nel caso di specie) la detenzione domiciliare e la semilibertà: ciò, perché è emersa l'assenza concreta della possibilità di formulare, anche con riferimento a tali, più contenitive misure, la necessaria prognosi della loro attuale funzionalità a garantire la risocializzazione del condannato senza sue ricadute nella devianza, in tal senso rilevando anche la perdurante impossibilità del condannato di accedere ad attività lavorative o di volontariato. Anche in relazione alla detenzione domiciliare, è preciso compito dei giudici di sorveglianza, in ossequio ai criteri fissati dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), verificare, dandone conto, la presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, in pari tempo dovendosi rilevare l'evenienza di una situazione ostativa quando tali elementi - in relazione all'inidoneità del domicilio proposto, alla carenza di efficacia delle prescrizioni eventualmente da imporre, alle caratteristiche di personalità del soggetto, alla condotta serbata nel trattamento intramurario o agli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero - inducano a propendere ragionevolmente per una prognosi sfavorevole al condannato. Prova troppo, al riguardo, l'argomento difensivo secondo cui, trovandosi già agli arresti domiciliari, il condannato ben avrebbe potuto conseguire quanto meno la detenzione domiciliare. I giudici del merito, formulando l'incensurabile prognosi sfavorevole a cagione della pericolosità sociale del condannato, hanno dato legittimo corso al principio di diritto secondo cui il tribunale di sorveglianza deve effettuare, anche in questo frangente, regolato dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla misura alternativa, in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca dello stato di restrizione domestica scaturente dalla sospensione del titolo prescritta dalla norma, trattandosi in ogni caso di verificare le condizioni per l'ammissione del reo a una delle misure alternative, non di revocare un beneficio penitenziario in senso proprio, non ancora deliberato.La verifica dell'ancora prematura possibilità di pronosticare la, pur graduale, risocializzazione del condannato ha, d'altro canto, legittimamente precluso anche l'accesso alla semilibertà, in relazione al disposto dell'art. 50, quarto comma, Ord. pen. Il secondo motivo risulta, pertanto, privo di fondamento. 5. Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione. A tale esito fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri