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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30011/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1.984 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 11 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 1 e 2 ha congruamente argomentato circa la colpevolezza della prevenuta ex art. 116 cod. pen., evidenziando come per le modalità e il contesto di svolgimento dell'azione criminosa, questa potesse prevedere la trasformazione del furto programmato nel più grave delitto di rapina, a seguito dell'altamente probabile intervento del personale presente nel supermercato; Considerato che anche la seconda doglianza, con cui si lamenta un vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, è manifestamente infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1.984 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 11 maggio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 1 e 2 ha congruamente argomentato circa la colpevolezza della prevenuta ex art. 116 cod. pen., evidenziando come per le modalità e il contesto di svolgimento dell'azione criminosa, questa potesse prevedere la trasformazione del furto programmato nel più grave delitto di rapina, a seguito dell'altamente probabile intervento del personale presente nel supermercato; Considerato che anche la seconda doglianza, con cui si lamenta un vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, è manifestamente infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore
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