Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2037/2008
ECLI:EU:C:2008:193
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2008 – Commissione / Belgio
(causa C‑522/06)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) n. 2037/2000 – Sostanze che riducono lo strato di ozono – Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 19)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Artt. 16, n. 5, e 17, n. 1 – Mancata adozione di provvedimenti per definire
i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione
e della distruzione delle sostanze controllate previste dall’art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione
e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori – Mancata adozione delle
misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e mancata effettuazione
di controlli onde verificare l’eventuale presenza di fughe
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio:
– non avendo definito i requisiti professionali minimi necessari per alcuni membri del personale operante nel recupero, riciclaggio,
rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate conformemente all’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e
– non avendo adottato, per quanto riguarda la Regione vallona, tutte le misure precauzionali praticabili al fine di evitare
e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non avendo effettuato controlli annuali onde verificare l’eventuale
presenza di fughe, conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2037/2000,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle suddette disposizioni di tale regolamento.
2)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.