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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2037/2008

ECLI:EU:C:2008:193
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2008 – Commissione / Belgio (causa C‑522/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) n. 2037/2000 – Sostanze che riducono lo strato di ozono – Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 19) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Artt. 16, n. 5, e 17, n. 1 – Mancata adozione di provvedimenti per definire i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze controllate previste dall’art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori – Mancata adozione delle misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e mancata effettuazione di controlli onde verificare l’eventuale presenza di fughe Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio: – non avendo definito i requisiti professionali minimi necessari per alcuni membri del personale operante nel recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate conformemente all’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e – non avendo adottato, per quanto riguarda la Regione vallona, tutte le misure precauzionali praticabili al fine di evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non avendo effettuato controlli annuali onde verificare l’eventuale presenza di fughe, conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2037/2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle suddette disposizioni di tale regolamento. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2008 – Commissione / Belgio (causa C‑522/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) n. 2037/2000 – Sostanze che riducono lo strato di ozono – Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 19) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Artt. 16, n. 5, e 17, n. 1 – Mancata adozione di provvedimenti per definire i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze controllate previste dall’art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori – Mancata adozione delle misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e mancata effettuazione di controlli onde verificare l’eventuale presenza di fughe Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio: – non avendo definito i requisiti professionali minimi necessari per alcuni membri del personale operante nel recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate conformemente all’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e – non avendo adottato, per quanto riguarda la Regione vallona, tutte le misure precauzionali praticabili al fine di evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non avendo effettuato controlli annuali onde verificare l’eventuale presenza di fughe, conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2037/2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle suddette disposizioni di tale regolamento. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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