CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 17506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione e 6.667 euro di multa, tenuto conto dell'aumento per la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (pena base anni 2 e mesi tre di reclusione e 6.000 euro di multa, aumentata per la recidiva contestata ad anni tre, mesi nove di reclusione e 10.000 euro di multa, ridotta per il rito a quella finale ora indicata) per il delitto di cui all'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895, come modificato dall'art. 10 I. 14 ottobre 1974, n. 497. 2. Avverso la sopra indicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno chiedendone l'annullamento sulla base di un motivo. 2.1. Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la violazione della legge processuale prevista a pena di nullità: la pena sarebbe illegale poiché risultante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen., che prevede l'esclusione soggettiva dal patteggiamento cd. allargato ai soggetti recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. "qualora la pena superi i due anni (di reclusione ndr) soli o congiunti a pena pecuniaria". 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. Come correttamente dedotto dal PG impugnante, ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis cod.t proc. pen., non è possibile considerare la possibilità di patteggiamento cd. allargato eutisoggetti recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. "qualora la pena superi i due anni (di reclusione ndr) soli o congiunti a pena pecuniaria". Detta esclusione è, peraltro confermata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «è affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata» (Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, P.G., D'Onofrio, Rv. 271526).3. Dalla considerazione ora esposta deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore cors