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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1987

Cassazione n. 40911/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1987 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e vista la memoria e le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo lega la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 393 bis cp ad una prospettazione in fatto non altrimenti confermata e comunque smentita dal puntuale argomentare della Corte del merito e del Tribunale e che tanto è a dirsi anche in relazione alla seconda censura, non trovando conferma alcuna l'asserito mancamento dell'imputato dal quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero conseguite causalmente le lesioni contestate; ritenuto che il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo è assolutamente generico e aspecifico perché non si confronta con la sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in ordine alla misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo), alle ragioni della ritenuta recidiva e al bilanciamento per equivalenza operato tra quest'ultima e le generiche, riconosciute all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. mentre nulla va liquidato in favore della parte civile perché la difesa spiegata in questo grado non ha inciso sulla valutazione pregiudiziale sottesa alla decisione assunta P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1987 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e vista la memoria e le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo lega la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 393 bis cp ad una prospettazione in fatto non altrimenti confermata e comunque smentita dal puntuale argomentare della Corte del merito e del Tribunale e che tanto è a dirsi anche in relazione alla seconda censura, non trovando conferma alcuna l'asserito mancamento dell'imputato dal quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero conseguite causalmente le lesioni contestate; ritenuto che il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo è assolutamente generico e aspecifico perché non si confronta con la sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in ordine alla misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo), alle ragioni della ritenuta recidiva e al bilanciamento per equivalenza operato tra quest'ultima e le generiche, riconosciute all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. mentre nulla va liquidato in favore della parte civile perché la difesa spiegata in questo grado non ha inciso sulla valutazione pregiudiziale sottesa alla decisione assunta P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 40911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris