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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14089/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02095010845, (ora denominata Damantis.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagliavv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2222/2018 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, depositata il 31.05.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge che nei confrontidella contribuente l’Agenzia delle entrate notificò due avvisi d’accertamento,relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi all’esito della verificaRGN 29192/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1327 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026effettuata presso la società da militari della GdF e chiusasi con il relativoprocesso verbale di constatazione.

Con gli atti impositivi, che condividevanoi contenuti del pvc, l’Agenzia delle entrate intese recuperare maggiorimponibile ai fini Ires, Irap e Iva, contestando alla società l’utilizzo di fattureper operazioni considerate parzialmente oggettivamente inesistenti.

Inparticolare, in relazione alla realizzazione di un centro benessere, fucontestata la sovrafatturazione delle prestazioni rese alla contribuente dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. -amministrata di fatto dal medesimoamministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl-, al fine di documentare i costiutilizzati per percepire indebitamente maggiori contributi finanziari, erogatinell’ambito della intesa raggiunta tra più Comuni, denominata “PattoTerritoriale del Golfo”, per lo sviluppo turistico del territorio interessato.Disconoscendo dunque i costi sovrafatturati, furono rideterminate le imposteai fini Ires ed Irap e disconosciute detrazioni Iva riportate nelle dichiarazionifiscali.La società impugnò gli avvisi d’accertamento dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Agrigento, che con sentenze nn. 218/2013 e219/2013 ne accolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dellaSicilia, previa riunione delle impugnazioni avverso le statuizioni di primogrado, con la sentenza n. 2222/2018 respinse gli appelli erariali.Il giudice d’Appello ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonavesse addotto ragioni sufficienti, sia pur nell’alveo delle prove indiziarie, afondamento delle contestazioni elevate nei confronti della società.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso,ulteriormente illustrato da memorie.Nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] regionale non avrebbe tenuto conto degli elementiraccolti dai militari verificatori, ed utilizzati dall’ufficio per contestare ilcoinvolgimento della società nelle operazioni parzialmente inesistenti.RGN 29192/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 137 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 comma 2, d.P.R. 633/1972, dell’art.39, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.Rispetto al quadro normativo, entro cui doveva collocarsi laponderazione degli elementi indiziari, la sentenza avrebbe deciso lacontroversia senza osservare le regole di governo delle prove presuntiveofferte dalla motivazione degli avvisi d’accertamento.I motivi possono essere trattati unitariamente perché, sia pur invocandoparametri di censura diversi, con essi si denuncia che il giudice d’appelloavrebbe erroneamente governato gli elementi vagliati dall’ufficio a supportodelle contestazioni elevate nei confronti della società.Quando tuttavia la ricorrente lamenta un vizio di motivazione, le censurenon possono ritenersi ammissibili.Sotto il primo aspetto va ribadito che, premesso che alla sentenza trovaapplicazione la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., che, introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22giugno 2012, n. 83, nel ricorso per cassazione non sono più ammissibilicensure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità restacircoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che siconvertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e dannoluogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazionepuò essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbiaformato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia (cfr. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015,n. 23828; 12/10/2017, n. 23940).

Con la nuova formulazione del n. 5dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato,avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.

Ne derivache il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fattodecisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoRGN 29192/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1347 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie.Si è affermato che la scelta degli elementi probatori e la valutazione diessi rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non ètenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalleparti su ciascuna delle risultanze probatorie.Ebbene, nel caso di specie le critiche elevate dalla ricorrente e ricondottenel parametro del vizio di motivazione non si relazionano a fatti storici, maalle modalità con cui, a parere della difesa erariale, gli elementi acquisitiavrebbero dovuto essere interpretati.

Ma ciò, appunto, esula del perimetrodell’art. 360, n. 5, c.p.c.È ammissibile e trova invece fondamento il secondo motivo, con cui silamenta l’errore di diritto commesso dalla Commissione regionalenell’applicazione delle regole di governo delle prove presuntive.Va premesso che sulle modalità di utilizzo e valorizzazione delle proveindiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, deveribadirsi che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzionenomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenutinell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice dimerito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare icriteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbiafatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendovalore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248;cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984).

Peraltro, ai fini dell’utilizzo degliindizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette diacquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processotributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dallaamministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15 gennaio 2014, n. 656;26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162), quando mancatale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi perla costituzione della prova.RGN 29192/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1357 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il correttoprocedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazionedegli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame,in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essereinsufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigoredall’altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass., 16 maggio2017, n. 12002; 12 aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410; 27marzo 2025, n. 8115).

Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logichedi ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto delcontribuente a fornire la prova contraria.Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale si è limitato a considerareche la sovrafatturazione delle prestazioni rese alla società, oracontroricorrente, non poteva emergere dalla constatazione chel’amministratore delle due società fosse di fatto la stessa persona (DamantiCalogero).

Ha poi criticato la difesa erariale, laddove aveva affermato laverosimiglianza che nelle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] per leprestazioni rese a [OSCURATO:PERSONA] i costi fossero stati gonfiati.

Ha infineritenuto che, ancorché provato che la dichiarazione di ultimazione dei lavorifosse stata presentata quando le opere erano ancora incomplete, ciò nonpoteva rilevare per dedurre la prospettata sovrafatturazione.In realtà, dalla motivazione degli avvisi d’accertamento, che nel rispettodel principio di specificità sono stati riportati nel ricorso erariale, emerge unapluralità di elementi, raccolti nella fase della verifica.

Tra essi le dichiarazionirese da dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA], sul ruolo di amministratoredi fatto dello stesso amministratore della [OSCURATO:PERSONA], oppure ildisallineamento tra l’importo dei lavori fatturati ed i costi effettivamentesostenuti per la loro realizzazione, desunti dall’esame della contabilità dicantiere (controllo eseguito per ciascuna fattura), ed in particolare dalprezzo d’acquisto delle materie prime.RGN 29192/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1367 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026A fronte di tali ulteriori elementi, non dissociabili da quelli richiamati insentenza, emerge con evidenza che ai fini della ponderazione degli indiziallegati dall’ufficio il giudice d’appello non ha rispettato le regole di governodelle presunzioni, così come dispensate dalla giurisprudenza di legittimità.Non emerge in altri termini una valutazione complessiva degli indizievidenziati nella motivazione dell’atto impositivo, cui il collegio d’appelloavrebbe dovuto attendere, ma un apprezzamento solo frammentato di alcunidegli indizi, in palese violazione delle regole di governo delle provepresuntive.Il ricorso trova in definitiva accoglimento.La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, che in diversacomposizione provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, al riesame dell’appello erariale.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 29192/2019Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02095010845, (ora denominata Damantis.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagliavv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2222/2018 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, depositata il 31.05.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge che nei confrontidella contribuente l’Agenzia delle entrate notificò due avvisi d’accertamento,relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi all’esito della verificaRGN 29192/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1327 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026effettuata presso la società da militari della GdF e chiusasi con il relativoprocesso verbale di constatazione. Con gli atti impositivi, che condividevanoi contenuti del pvc, l’Agenzia delle entrate intese recuperare maggiorimponibile ai fini Ires, Irap e Iva, contestando alla società l’utilizzo di fattureper operazioni considerate parzialmente oggettivamente inesistenti. Inparticolare, in relazione alla realizzazione di un centro benessere, fucontestata la sovrafatturazione delle prestazioni rese alla contribuente dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. -amministrata di fatto dal medesimoamministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl-, al fine di documentare i costiutilizzati per percepire indebitamente maggiori contributi finanziari, erogatinell’ambito della intesa raggiunta tra più Comuni, denominata “PattoTerritoriale del Golfo”, per lo sviluppo turistico del territorio interessato.Disconoscendo dunque i costi sovrafatturati, furono rideterminate le imposteai fini Ires ed Irap e disconosciute detrazioni Iva riportate nelle dichiarazionifiscali.La società impugnò gli avvisi d’accertamento dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Agrigento, che con sentenze nn. 218/2013 e219/2013 ne accolse le ragioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dellaSicilia, previa riunione delle impugnazioni avverso le statuizioni di primogrado, con la sentenza n. 2222/2018 respinse gli appelli erariali.Il giudice d’Appello ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonavesse addotto ragioni sufficienti, sia pur nell’alveo delle prove indiziarie, afondamento delle contestazioni elevate nei confronti della società.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso,ulteriormente illustrato da memorie.Nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] regionale non avrebbe tenuto conto degli elementiraccolti dai militari verificatori, ed utilizzati dall’ufficio per contestare ilcoinvolgimento della società nelle operazioni parzialmente inesistenti.RGN 29192/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 137 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 comma 2, d.P.R. 633/1972, dell’art.39, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.Rispetto al quadro normativo, entro cui doveva collocarsi laponderazione degli elementi indiziari, la sentenza avrebbe deciso lacontroversia senza osservare le regole di governo delle prove presuntiveofferte dalla motivazione degli avvisi d’accertamento.I motivi possono essere trattati unitariamente perché, sia pur invocandoparametri di censura diversi, con essi si denuncia che il giudice d’appelloavrebbe erroneamente governato gli elementi vagliati dall’ufficio a supportodelle contestazioni elevate nei confronti della società.Quando tuttavia la ricorrente lamenta un vizio di motivazione, le censurenon possono ritenersi ammissibili.Sotto il primo aspetto va ribadito che, premesso che alla sentenza trovaapplicazione la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc. civ., che, introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22giugno 2012, n. 83, nel ricorso per cassazione non sono più ammissibilicensure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità restacircoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che siconvertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e dannoluogo a nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazionepuò essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbiaformato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversasoluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015,n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato,avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne derivache il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fattodecisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoRGN 29192/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1347 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie.Si è affermato che la scelta degli elementi probatori e la valutazione diessi rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non ètenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalleparti su ciascuna delle risultanze probatorie.Ebbene, nel caso di specie le critiche elevate dalla ricorrente e ricondottenel parametro del vizio di motivazione non si relazionano a fatti storici, maalle modalità con cui, a parere della difesa erariale, gli elementi acquisitiavrebbero dovuto essere interpretati. Ma ciò, appunto, esula del perimetrodell’art. 360, n. 5, c.p.c.È ammissibile e trova invece fondamento il secondo motivo, con cui silamenta l’errore di diritto commesso dalla Commissione regionalenell’applicazione delle regole di governo delle prove presuntive.Va premesso che sulle modalità di utilizzo e valorizzazione delle proveindiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, deveribadirsi che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzionenomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenutinell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice dimerito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare icriteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbiafatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendovalore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248;cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984). Peraltro, ai fini dell’utilizzo degliindizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette diacquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processotributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dallaamministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15 gennaio 2014, n. 656;26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162), quando mancatale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi perla costituzione della prova.RGN 29192/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1357 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il correttoprocedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazionedegli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame,in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essereinsufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigoredall’altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass., 16 maggio2017, n. 12002; 12 aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410; 27marzo 2025, n. 8115). Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logichedi ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto delcontribuente a fornire la prova contraria.Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale si è limitato a considerareche la sovrafatturazione delle prestazioni rese alla società, oracontroricorrente, non poteva emergere dalla constatazione chel’amministratore delle due società fosse di fatto la stessa persona (DamantiCalogero). Ha poi criticato la difesa erariale, laddove aveva affermato laverosimiglianza che nelle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] per leprestazioni rese a [OSCURATO:PERSONA] i costi fossero stati gonfiati. Ha infineritenuto che, ancorché provato che la dichiarazione di ultimazione dei lavorifosse stata presentata quando le opere erano ancora incomplete, ciò nonpoteva rilevare per dedurre la prospettata sovrafatturazione.In realtà, dalla motivazione degli avvisi d’accertamento, che nel rispettodel principio di specificità sono stati riportati nel ricorso erariale, emerge unapluralità di elementi, raccolti nella fase della verifica. Tra essi le dichiarazionirese da dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA], sul ruolo di amministratoredi fatto dello stesso amministratore della [OSCURATO:PERSONA], oppure ildisallineamento tra l’importo dei lavori fatturati ed i costi effettivamentesostenuti per la loro realizzazione, desunti dall’esame della contabilità dicantiere (controllo eseguito per ciascuna fattura), ed in particolare dalprezzo d’acquisto delle materie prime.RGN 29192/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 29192/2019Numero sezionale 1367 7/2026Numero di raccolta generale 14089/2026Data pubblicazione 13/05/2026A fronte di tali ulteriori elementi, non dissociabili da quelli richiamati insentenza, emerge con evidenza che ai fini della ponderazione degli indiziallegati dall’ufficio il giudice d’appello non ha rispettato le regole di governodelle presunzioni, così come dispensate dalla giurisprudenza di legittimità.Non emerge in altri termini una valutazione complessiva degli indizievidenziati nella motivazione dell’atto impositivo, cui il collegio d’appelloavrebbe dovuto attendere, ma un apprezzamento solo frammentato di alcunidegli indizi, in palese violazione delle regole di governo delle provepresuntive.Il ricorso trova in definitiva accoglimento.La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, che in diversacomposizione provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità, al riesame dell’appello erariale. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 29192/2019Consigliere rel. Federici
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