CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1003 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da q, [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario e già legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]), quale socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi jjj2: 13\ dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]!Fenjrj, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Giureconsulti, n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 111/7/13, depositata il 23 agosto 2013; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. di Sant'Elpidio mare nonché il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e il socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] impugnavano tre avvisi di accertamento per recupero Iva, Irap e Imposte dirette in relazione all'anno 2005. La società contribuente esercitava l'attività di commercio al dettaglio di mobili e cessava per atto di notaio del 24 Febbraio 2006. Gli atti impositivi venivano notificati nel 2009. Il recupero fiscale afferiva la mancata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] delle Marche rigettava gli appelli riuniti proposti dai contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia resiste con controricorso Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono la violazione di cui all'art. 360 n. 3 c.c. e dell'art. 2495 c.c. nonché l'omessa motivazione ex n. 5 art. 360 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimità della notificazione dell'avviso di accertamento alla società benché quest'ultima fosse cessata, al momento della notifica degli atti impositivi. Il motivo è infondato. La notifica è nulla verso la società, ma è valida verso i soci. Ha evidenziato questa Corte che "L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società" (Cass. n. 24587 del 2018; Cass. n. 31037). Va, dunque, richiamato il principio nomofilattico che assume valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass. n. 24793 del 2020). In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. n. 16365 del 2020). Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata l'omessa motivazione, ex n. 5 art. 360 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti per avere il giudice d'appello trascurato di considerare la documentazione contabile prodotta dai ricorrenti, che evidenziava corrispettivi e fatture di vendita del 2006 corrispondenti ai dati rinvenuti nel documento extracontabile sul quale veniva incentrato l'accertamento fiscale.La CTR non scende al di sotto del minimo costituzionale. Il giudice regionale puntualmente enuclea elementi e circostanze utili a far conoscere la ratio decidendi sottesa alla decisione assunta. In tal senso, deve farsi richiamo dell'orientamento di questa Corte a tenore del quale "In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018) Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esplicitata in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello