CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02 5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26261/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE da reato – Atto di riassunzione ex art. 622 c.p.p. – Lesione dell’onere della reputazione – Danno non patrimoniale -Prova del danno conseguenza –Necessità. CC17.12.2025 Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] STIO, Luigi RUOCCO, Nicola CAPO, Alessandro DAMIANO; -intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1132 /202 2 , pubblicata in data 6 settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Per quanto ancora qui di rilievo, va in sintesi dato conto della vicenda penale sottesa al presente giudizio. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 743/2018 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di cui all’art. 341 - bis c.p. per aver offeso l’onore e il prestigio di [OSCURATO:PERSONA] , presidente del seggio elettorale insediato presso il Comune di Roscigno in occasione delle consultazioni amministrative indette in data 6 maggio 2012 per l’elezione del sindaco e del co nsiglio comunale, perché,mentre la predetta comunicava pubblicamente gli esiti elettorali con laproclamazione degli eletti, alla presenza di più persone, i predetti accompagna vano le esternazioni ufficiali della Resciniti con urla, fischi ed applausi di beffa e profferendo al suo indirizzo espressioni del tipo “statt a casa ” e “venduta” ed al momento della lettura dei voti riportati dalla lista elettorale vincente, sbeffeggiandola con l’aggettivo “brava”. Il Tribunale penale di Salerno , ritenuto provato il fatto, ha condannato gli imputati, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e, in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di euro 1.000,00, e a rifondere CC17.12.2025 Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi le spese di costituzione e rappresentanza della parte civile liquidate come in dispositivo. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 3 maggio 2018, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati al pagamento anche delle spese del grado. La Corte di cassazione, su ricorso degli imputati, con la sentenza n. 27897/2020, ha annullato , senza rinvio , la sentenza della Corte d’appello “agli effetti penali” ( essendo intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ed anche, se del caso, per la liquidazione in favore della parte civile delle spese di difesa sostenute nel giudizio di legittimità. 2.[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio dinanzi all a Corte d’appello di Salerno, chiedendo l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta con la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli stessi eccepivano, in via preliminare , l’inammissibilità delle domande ex adversoformulate per l’intervenuto annullamento della sentenza di appello sia agli effetti penali che agli effetti civili da parte della Corte di c assazione ; nel merito, sostenevano l’infondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone il rigetto. La Corte d’appello di Salerno, quale giudice del rinvio ex art.622 c.p.p.,con la sentenza qui impugnata, ha rigetta to la domanda risarcitoria e condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del giudizio sia di legittimità siaquelle del grado in favore delle controparti. Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte salernitana non ha ritenuto provato e neppure allegato il danno non patrimoniale da reato denunciato, affermando che esso non può considerarsi in re ipsae che l’accertamento dell’evento, come compiuto in sede penale, non esimeva la Resciniti dalla prova delle conseguenze pregiudizievoli derivate, conseguenze allegate genericamente con CC17.12.2025 Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi riferimento all’episodio “particolarmente increscioso” verificatosi in data 7 maggio 2012 durante la proclamazione dei risultati delle elezioni comunali e sia con riferimento alle “maldicenze di piazza” con “pesanti ricadute” sulla vita della parte a seguito(due anni dopo) della sentenza del Consiglio di Stato in data 11 febbraio 2014 che , in accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],aveva ritenuto valide le schede all’epoca, con conseguente sua proclamazione a sindaco del Comune di Roscigno. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, sebbene intimati,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno ritenuto si svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato fissato per essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. alla data 17 dicembre 2025. Parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrent e c on il primo motivo di ricorso denuncia la ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 622 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”,in particolare, lamenta che la Corte d’appello con la sentenza impugnata avrebbe violato le regole dettate dall’art. 622 c.p.p., non considerando il fatto-reato con i caratteri dell’illecito civilee seguendo i canoni probatori propri di quel processo,facendo applicazione in tema di nesso causale del canone probatorio del “più probabile che non” e non di quello “dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale” (richiama sul punto, Cass. sez. 3 , 30/08/2022, n.25541; Cass. Sez. 3 , 12 / 0 6 / 2019, n. 15859)al fine di meglio verificare lo svolgimento dei fatti, limitandosi a rigettare la domanda sulla presunta mancanza allegazione e/o dimostrazione del c.d. “danno conseguenza”.Secondo la ricorrente, CC17.12.2025 Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sarebbe completamente mancata la c.d. “rivalutazione”, in ottica civilistica, dei fatti emersi nel corso del procedimento penale, che in fase di riassunzione laodierna ricorrente aveva depositato e la cui disamina si imponeva per una compiuta ricostruzione dei fatti. La “indegna” condotta delle controparti era stata opportunamente descritta nellasentenza penale di primo grado, allegata agli atti di causa, nella quale il tribunale, alla luce delle risultanze della istruttoria dibattimentale, evidenziava op portunamente che le frasi ingiuriose rivolte alla Resciniti dall’odierno resistente e dagli odierni intimati (quali “venduta” e “statt a cas”) erano pienamente idonee ad integrare un’offesa (cioè unoltraggio) al Presidente di seggio che, in qualità di pubblico ufficiale, era stata tacciata di corruzione ed incompetenza, offendendo, di riflesso, anche l’ufficio da essa ricopertoe, allo stesso tempo , dalle stesse frasi era conseguito anche un inevitabile danno di carattere “morale”, perché la Resciniti “divenne bersaglio di risentimento degli sconfitti ed esposta al pubblico ludibrio di fronte alla cittadinanza raccolta”. 2.Con il secondo motivo, la ricorrent e censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la “ violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. –185 c.p. – criteri per la determinazione e la quantificazione del danno all’onore e alla reputazione a seguito di fatto illecito astrattamente integrante gli estremi di un reato”; in particolare,lamenta che la Corte d’appello, considerando che la sentenza di condanna resa in sede penale era stata annullata ai fini civili, ha affermatocome il giudice civile debba verificare se la parte onerata ha fornito prova del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria una ulteriore indagine sul nesso di causalità giuridica tra l’evento danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. Contesta, altresì, come errato e fuorviante il punto della sentenza nella parte in cui si sostiene che la Resciniti avrebbe ricollegato il danno a quanto verificatosi nel Comune di Roscigno successivamente alla pronuncia resa dal CC17.12.2025 Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Consiglio di Stato — che, a distanza di due anni dall’evento “ingiurioso”, avevaritenuto valide alcune schede all’epoca annullate —dal momento che tale evento sopravvenuto, avendo nuovamente alimentato le maldicenze dell’epoca, avevarappresentato soltanto la circostanza che l’aveva indotta a sporgere querela per i fatti verificatisi in precedenza. Assume che dal momento che l’interesse tutelato dall’art. 341-bis c.p. è proprio “l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale”e che l’accertamen to di una condotta astrattamente idonea a configurare l’esistenza di tale reato - che in alcun modo può definirsi “bagatellare”, - postula come automatica conseguenza ex art. 2043 c.c. il diritto al risarcimento dei danni subiti dal pubblico agente per la innegabile gravità delle offese arrecate alla sua reputazione oltre che per il conseguente svilimento della carica ricoperta; in alternativa, la Corte di appello, sulla scorta di altri principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (richiama l’arresto di legittimità n. 8861/2021, che pure viene citato nella sentenza impugnata), ben avrebbe potuto ritenere raggiunta “la prova del danno facendo ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza la posizione sociale della vittima” che, nel caso di specie, rivestiva la qualifica di Pubblico Ufficiale; contesta l’assunto affermato dalla sentenza impugnata per il quale avrebbe dovuto “fornire la prova non solo della condotta illecita ma anche della lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento”. 4.I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione, avendo ad oggetto censure relative sia all’anche al quantum del preteso risarcimento per lesione del diritto all’onore e alla reputazione d i pubblico ufficiale , sono infondati. 4.1.Giova richiamare i principi richiamati in materia da questa Corte secondo cui l’ illecito civile, derivante o meno da fatto - reato, produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., va ricondotto nell’alveo della norma generale sull'illecito CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e ad esso, quale violazione di un interesse giuridicamente protetto, va applica to il criterio causale fondato sulla relazione condotta materiale - evento - lesivo - conseguenza dannosa ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. , con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno “patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell’interesse che è stato leso. A tale stregua, il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass. S ez. U, 11/11/2008 n. 26972; Cass., Sez. 3, 8/10/2007, n. 20987; Cass. Sez.3, 13/05/2011 n. 10527; Cass. Sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7471; Cass. Sez. 3 , n. 19551 10/07/2023;Cass. Sez. 3, 2/07/2025 n. 17913). Il danno all’onore ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. Sez. 3, 6/12/2018 n. 31537; Cass. S ez. 6 - 3, 28/03/2018 n. 7594; Cass. Sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass. Sez. 6-3,31/03/2021, n. 8861). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). A tal fine, il giudice può, quindi, avvalersi di CC17.12.2025 Ric. n. 26261/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6-3, 18/07/2019, n. 19434). 4.2. Sulla base dei richiamati principi, la Corte salernitana, nella fattispecie in esame,ha rilevato che i detti elementi non erano stati allegati, se non in modo generico, dalla odierna ricorrente ; in proposito, la Corte d’appello ha considerato che la sentenza della Corte di appello di Salerno –sezione penale- era stata annullata e che, anche laddove vi fosse stata una condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale, la prova del danno non avrebbe potuto ritenersi in re ipsa atteso che il giudice civile deve comunque verificare se la parte onerata ha fornito la prova del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. n.8477/2020) e che pertant o l'accertamento dell'evento, come compiuto in sede penale , non esimeva la Resciniti dalla prova delle conseguenze pregiudizievoli . (pag. 9 della sentenza impugnata). 5.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente in favore del controricorrente, così come liquidate in dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore dell a partecontroricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto