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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:1069
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0524_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2025 – MeSoFa / Commissione e SRB (causa T‑524/22) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del SRB di un meccanismo di risoluzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Diritto di essere ascoltato – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Articoli 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della Commissione, oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1‑8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punti 36, 37)

2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Assenza di audizione, nell’ambito di una procedura di risoluzione, degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio oggetto di un’azione di risoluzione – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014] (v. punti 83‑85, 87, 90, 93‑96, 98, 104‑107, 111, 112)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza dei dati numerici su cui si basa tale dispositivo – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Limite – Necessaria comprensione del ragionamento e della metodologia adottati per l’adozione del programma di risoluzione [Artt. 296, comma 2, e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, § 1, comma 1, b), e 88, §§ 1, comma 2, e 5] (v. punti 117‑120, 132, 133, 135‑138, 192)

4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014) (v. punti 159, 160)

5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 179)

6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90) (v. punto 259) Dispositivo 1) Le versioni riservate del messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] AG del 26 febbraio 2022 e della lettera della [OSCURATO:PERSONA] d.d. del 26 febbraio 2022, prodotti dal Comitato di risoluzione unico (SRB) in risposta alle ordinanze del Tribunale, rispettivamente dell’8 aprile 2025 e del 25 febbraio 2025, sono ritirate dal fascicolo. 2) Il ricorso è respinto. 3) La MeSoFa [OSCURATO:PERSONA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] AG, inizialmente [OSCURATO:PERSONA] AG, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal SRB. 4) La Repubblica di Croazia, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Banca centrale europea (BCE) si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0524_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2025 – MeSoFa / Commissione e SRB (causa T‑524/22) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del SRB di un meccanismo di risoluzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Diritto di essere ascoltato – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Articoli 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della Commissione, oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1‑8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punti 36, 37) 2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Assenza di audizione, nell’ambito di una procedura di risoluzione, degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio oggetto di un’azione di risoluzione – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014] (v. punti 83‑85, 87, 90, 93‑96, 98, 104‑107, 111, 112) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza dei dati numerici su cui si basa tale dispositivo – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Limite – Necessaria comprensione del ragionamento e della metodologia adottati per l’adozione del programma di risoluzione [Artt. 296, comma 2, e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, § 1, comma 1, b), e 88, §§ 1, comma 2, e 5] (v. punti 117‑120, 132, 133, 135‑138, 192) 4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014) (v. punti 159, 160) 5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 179) 6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90) (v. punto 259) Dispositivo 1) Le versioni riservate del messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] AG del 26 febbraio 2022 e della lettera della [OSCURATO:PERSONA] d.d. del 26 febbraio 2022, prodotti dal Comitato di risoluzione unico (SRB) in risposta alle ordinanze del Tribunale, rispettivamente dell’8 aprile 2025 e del 25 febbraio 2025, sono ritirate dal fascicolo. 2) Il ricorso è respinto. 3) La MeSoFa [OSCURATO:PERSONA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] AG, inizialmente [OSCURATO:PERSONA] AG, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal SRB. 4) La Repubblica di Croazia, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Banca centrale europea (BCE) si faranno carico delle proprie spese.
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