Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:1069
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0524_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2025 –
MeSoFa / Commissione e SRB
(causa T‑524/22)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del SRB di un meccanismo di risoluzione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Diritto di essere ascoltato – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Articoli 18 e 20 del regolamento (UE) n. 806/2014»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della Commissione, oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1‑8, e 30, §§ 1 e 2)
(v. punti 36, 37)
2.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Assenza di audizione, nell’ambito di una procedura di risoluzione, degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio oggetto di un’azione di risoluzione – Ammissibilità
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014]
(v. punti 83‑85, 87, 90, 93‑96, 98, 104‑107, 111, 112)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza dei dati numerici su cui si basa tale dispositivo – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Limite – Necessaria comprensione del ragionamento e della metodologia adottati per l’adozione del programma di risoluzione
[Artt. 296, comma 2, e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, § 1, comma 1, b), e 88, §§ 1, comma 2, e 5]
(v. punti 117‑120, 132, 133, 135‑138, 192)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014)
(v. punti 159, 160)
5.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 179)
6.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del Tribunale
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90)
(v. punto 259)
Dispositivo
1)
Le versioni riservate del messaggio di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] AG del 26 febbraio 2022 e della lettera della [OSCURATO:PERSONA] d.d. del 26 febbraio 2022, prodotti dal Comitato di risoluzione unico (SRB) in risposta alle ordinanze del Tribunale, rispettivamente dell’8 aprile 2025 e del 25 febbraio 2025, sono ritirate dal fascicolo.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
La MeSoFa [OSCURATO:PERSONA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] AG, inizialmente [OSCURATO:PERSONA] AG, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal SRB.
4)
La Repubblica di Croazia, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Banca centrale europea (BCE) si faranno carico delle proprie spese.