Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15893/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'omessa allegazione, da parte del condannato, di attività lavorativa o di volontariato imprescindibile ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale o alla semilibertà e, quanto alla detenzione domiciliare, della durata ultrabiennale della pena da espiare.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione sul postulato dell'erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del fine pena, ridotto per effetto del riconoscimento, in epoca anteriore alla decisione del Tribunale di sorveglianza, di un periodo di liberazione anticipata, cui è conseguita la riduzione della sanzione ancora da eseguire entro limiti compatibili con la detenzione domiciliare, nonché dell'omessa considerazione della documentazione ritualmente trasmessa già il 7 aprile 2022, attestante la disponibilità allo svolgimento di un'attività di volontariato concretamente individuata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.

2. L'ordinanza impugnata si impernia, per quanto sopra esposto, su presupposti fattuali che non sono stati correttamente enunciati dal Tribunale di sorveglianza, che non ha tenuto conto del contenimento della pena da espiare né dell'opportunità offerta a Cotena da un parroco di Castelvolturno.

La diretta, tangibile incidenza delle circostanze pretermesse sul contenuto della decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza — risoltasi, per un verso, in una implicita attestazione di inammissibilità e, per l'altro, in un rigetto giustificato esclusivamente dall'assenza di una condizione in ordine alla quale il condannato aveva, invece, ritualmente interloquito — inficia la legittimità del provvedimento impugnato che deve essere, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata Calrinvie per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell'omessa allegazione, da parte del condannato, di attività lavorativa o di volontariato imprescindibile ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale o alla semilibertà e, quanto alla detenzione domiciliare, della durata ultrabiennale della pena da espiare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione sul postulato dell'erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del fine pena, ridotto per effetto del riconoscimento, in epoca anteriore alla decisione del Tribunale di sorveglianza, di un periodo di liberazione anticipata, cui è conseguita la riduzione della sanzione ancora da eseguire entro limiti compatibili con la detenzione domiciliare, nonché dell'omessa considerazione della documentazione ritualmente trasmessa già il 7 aprile 2022, attestante la disponibilità allo svolgimento di un'attività di volontariato concretamente individuata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata si impernia, per quanto sopra esposto, su presupposti fattuali che non sono stati correttamente enunciati dal Tribunale di sorveglianza, che non ha tenuto conto del contenimento della pena da espiare né dell'opportunità offerta a Cotena da un parroco di Castelvolturno. La diretta, tangibile incidenza delle circostanze pretermesse sul contenuto della decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza — risoltasi, per un verso, in una implicita attestazione di inammissibilità e, per l'altro, in un rigetto giustificato esclusivamente dall'assenza di una condizione in ordine alla quale il condannato aveva, invece, ritualmente interloquito — inficia la legittimità del provvedimento impugnato che deve essere, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata Calrinvie per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Sentenza Cassazione n. 15893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris