CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5-416 Decreto fissazione “doppia” udienza Ud.13/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23997/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) , [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e CARLA D'ALOISIO([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro 3DM [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1849/2018 , depositata il25/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. i l Tribunale di Bari ha qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi la domanda proposta da lla odierna parte controricorrente avverso l’intimazione di pagamento, per omessa notifica degli avvisidi addebito; 2. in estrema sintesi, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento perché fondata su avvisi di addebito non notificati; 3. a tale riguardo, il Giudice ha osservato c ome gli E nti convenuti si fossero tardivamente costituiti e tanto impedi va di prendere in considerazione la documentazione prodotta , per intervenuta decadenza; detta lacuna non poteva essere, peraltro, superatacon l’esercizio dei poteri ufficiosi riconosciuti al Tribunale; 4. p er il Giudice, la tempestività della costituzione dei convenuti non andava valutata rispetto all’udienza di cui all’art. 420 cod.proc.civ. ma in relazione alla prima udienza , indicata nel decreto di fissazione , ovvero quella disposta per delibare , in via preliminare, in ordine alla richiesta di « sospensione » dell’intimazione opposta; 5. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con un motivo, al quale ha resistito la società in epigrafe, con controricorso;è rimasta intimata la società di riscossione; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 618 bis , 415 e 416 cod.proc.civ. , per avere il Tribunale valutato la tempestività della costituzione dell’ E nte in relazione all'udienza fissata per la discussione della domanda di sospensione e non, come avrebbe dovuto , in relazione all'udienza fissata per la discussione del merito ( id est: in relazione all’ udienza fissata ex art. 420 cod.pr oc.civ. ) ; conseguentemente , per aver il Giudice illegittimamente dichiarato l’Inps decadut o dalla prova dei fatti controversi; 8. nello specifico, il ricorrente deduce che il T ribunale , con decreto del 15.4.2016, aveva fissato, per la discussione sull ’ istanza di sospensione, l'udienza del 27 maggio 2016 e , contestualmente , l'udienza del 10 marzo 2017, per la comparizione delle parti e la discussione del merito. L’Ente previdenziale si era costituito con memoria difensiva, deposi tata il 26 maggio 2016 , ed aveva , con l’atto difensivo, allega to e prova to che l'intimazione di pagamento opposta era stata preceduta dalla notifica, il 31 gennaio 2014 , dell'avviso di addebito; 9. l a tempestività della costituzione, ai fini del regime decadenziale dei documenti prodotti, andava, dunque, valutata con riferimento alla seconda udienza e non alla prima; 10.il motivo è fondato; 11.in virtù del combinato disposto degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., la costituzione del convenuto deve avvenire -a pena didecadenza dei mezzi istruttori dei quali intende avvalersi e, in particolare, dei documenti che deve depositare- con la memoria difensiva, nel termine di almeno dieci giorni prima dell'udienzadi discussione, locuzione che va riferita allaudienza fissata , ex art. 420 cod.proc.civ., per la comparizione delle parti e la compiuta esplicazione delle attività assertive delle parti, con definizione del thema decidendum; 12.alcun rilievo assume, invece, la fissazione , come nella specie, di altra e più ravvicinata udie nza (peraltro del tutto eventuale) per la delibazione, in via preliminare, sull ’istanza di «sospensione»(nella specie, dell’intimazione di pagamento); 13. la Corte di appello ha , invece, valutato la resistenza del convenuto, in relazione a quest’ultima . E’, perciò, incor s a nel denunciato errore (v., per l’affermazione di analogh i principi, Cass.nr.15358 del 2017, sulla scia di cfr. Cass. nr. 8828 del 20 08, relativa a giudizio con rito locatizio); 14.la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di un divers o Giudice , che deciderà uniformandosi agli enunciati principi, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso Giudice, anche per la pronuncia sulle spese del giu