CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VIGGIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. DANDREA Nicola ricorre avverso la sentenza del 12 ottobre 2021, con la quale il Giudice di pace di Viggiano l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. All'uopo, tramite il difensore, denuncia, con un solo motivo, il difetto assoluto di motivazione, non avendo il giudice di merito dato conto né del conte- nuto delle testimonianze valorizzate ai fini della decisione, né dei criteri utilizzati per vagliarne la pertinenza rispetto al thema probandum, né l'attendibilità. 3. Con memoria in data 9 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di doglianza. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto provati i fatti ascritti al ricorrente, ricon- ducendoli al contestato delitto di minaccia, valorizzando la <<chiara e logica de- scrizione della dinamica dei fatti contestati» veicolata in dibattimento tramite le convergenti dichiarazioni rese dalle persone offese, stimate coerenti e complete, e, peraltro, confermate nel loro contenuto dalle dichiarazioni delle teste [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Alla stregua di quanto riportato, la pur sintetica motivazione che cor- reda la decisione impugnata non è tale da potere essere qualificata come appa- rente - rilevante sub specie di violazione di legge per inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. -, posto che, secondo il diritto vivente, è sussumibile in questa categoria concettuale solo quella difetti dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), in quanto del tutto avulsa dalle risultanze processuali ed affidata ad argomentazioni di puro genere o ad asserzioni apodittiche ovvero a proposizioni prive di efficacia dimostrativa: vale a dire in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). 4.3. Deve, di contro, rilevarsi che le deduzioni difensive sono generiche, perché prive della specifica indicazione di evidenze dimostrative - ritratte dal com- pendio istruttorio - dotate di spiccata decisività, atte, come tali, a disarticolare la tenuta della motivazione censurata (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere