Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2023
ECLI:EU:C:2023:1000
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0742_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 dicembre 2023 – CAPA e a. / Commissione
(causa C‑742/21 P) (
1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuti individuali a favore della gestione di parchi eolici in mare – Obbligo di acquisto dell’energia elettrica a un prezzo superiore al prezzo di mercato – Procedimento preliminare di esame – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Rigetto in quanto irricevibile – Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 – Qualità di “interessato” – Imprese di pesca – Insediamento dei parchi in zone di pesca – Rapporto di concorrenza – Rischio di lesione degli interessi delle imprese di pesca mediante la concessione degli aiuti controversi – Mancanza di controllo giurisdizionale effettivo – Accertamenti inesatti – Snaturamento di elementi di prova – Errori nella qualificazione dei fatti – Applicazione erronea dell’articolo 39 TFUE – Difetto di motivazione»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
[Art. 256, § 1, 2° comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, 1
o
comma; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 36, 49, 125
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – [OSCURATO:PERSONA]
[Artt. 108, § 2, e 263, 4°comma, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 63‑67)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Nozione – Imprese di pesca che adducono impatti negativi dell’operatività dei parchi eolici in mare oggetto degli aiuti sulle coesistenti attività di pesca – Mancato utilizzo della stessa materia prima – Assenza di rapporto di concorrenza – Impatti derivanti dalle decisioni di installazione dei parchi eolici e di gestione dello spazio pubblico marittimo – Assenza di collegamento tra il meccanismo di concessione degli aiuti e detti impatti – Assenza di rischio di incidenza concreta sugli interessi dei pescatori della concessione di detti aiuti – Assenza della qualità di interessato
[Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 68‑79, 92‑98)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Potere discrezionale – Rispetto della coerenza tra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato – Settore della pesca – Assenza di incidenza, reale o potenziale, degli aiuti di cui trattasi sull’esercizio della pesca – Obbligo per la Commissione di verificare la compatibilità di tali aiuti con l’articolo 39 TFUE – Insussistenza
(Artt. 39, 107 e 108 TFUE)
(v. punti 105‑109)
5.
Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – [OSCURATO:PERSONA]. 296, 2°comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36)
(v. punto 122)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] des artisans pêcheurs associés (CAPA), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2F [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L’Intrépide [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e L’Entêté [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese sostenute dalla Commissione europea nonché da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:SOCIETA], Parc du Banc de [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] d’Yeu et de [OSCURATO:SOCIETA].
3)
La Repubblica francese si fa carico delle proprie spese.
(
1
)
GU C 64 del 7.2.2022