CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da 3elmoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 21/05/2025_nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette la memoria e le conclusioni rassegnate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque rigettato; lette le conclusioni presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 14 t di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto i reati previsti dagli art. 476 - 375 cod. pen. 2. È stato articolato un unico motivo con cui si deduce l'abnormità del provvedimento. Si evidenzia in punto di fatto (cfr. allegati al ricorso) che: - nel procedimento vi sarebbero state due richieste di archiviazione da parte dello stesso Pubblico Ministero, la prima, presentata il 24.8.2020, e la successiva il 20 settembre 2024; - alla prima richiesta di archiviazione era seguita l'opposizione della persona offesa e una ordinanza del 21.3.2024 con cui il Giudice aveva disposto che il Pubblico Ministero "previa iscrizione a mod. 21 di [OSCURATO:PERSONA], compia un supplemento di indagini che dovrà consistere nell'accertare la destinazione dell'hard disk mancante di cui sopra, nonché l'eventuale presenza, all'interno dell'hard disk Segate 80 MG, contenente la memoria di due pc. [OSCURATO:PERSONA], di file che recano date di creazione o modifica successive al 24.6.2013 e le ragioni di tali modifiche, indicando il termine di sei mesi per il compimento delle stesse"; - il Pubblico Ministero, a seguito di detta ordinanza, aveva proceduto ad iscrivere [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati per i reati previsti dagli artt. 375 - 48- 476 cod. pen. e a inviare invito a presentarsi per rendere interrogatorio; - nessun interrogatorio sarebbe mai stato assunto; - sarebbe stata acquisita solo una memoria dell'indagato, depositata il 16 settembre 2024, a cui nessuna ulteriore attività sarebbe conseguita; - il Pubblico Ministero, sulla base solo di detta memoria, avrebbe proposto nuova richiesta di archiviazione sul presupposto che fossero condivisibili le considerazioni contenute nella memoria indicata. 3. Sulla base di tale quadro di riferimento, assume il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari, a seguito della nuova opposizione della persona offesa, da una parte, avrebbe ignorato, con l'ordinanza di archiviazione impugnata, il fatto che il Pubblico Ministero non avesse compiuto le indagini ordinategli e, dall'altra, si sarebbe limitato ad argomentare sulla nuova richiesta di archiviazione senza considerare la precedente fase procedimentale; una omessa valutazione di un segmento del procedimento che avrebbe "coperto" l'inerzia della Pubblica accusa con conseguente sottrazione dell'operato di questa al controllo di legalità. Dunque, un provvedimento, quello impugnato, incompatibile con l'ordinamento processuale perché si sarebbe realizzata una disarticolazione dell'iter logico- cronologico degli atti e una vulnus al principio di obbligatorietà dell'azione penale. Una inerzia, quella del Pubblico Ministero, già rilevata e stigmatizzata dal primo Giudice e protrattasi nel tempo a seguito della decisione del primo di non dare seguito 2all'ordine di compiere le indagini indicate; una decisione, quella del Pubblico Ministero, sulla quale il secondo Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di prendere posizione, così eludendo il controllo di legalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Non è in contestazione la ricostruzione fattuale del ricorrente. È utile aggiungere come il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver sottolineato che, a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, la regola per disporre il rinvio a giudizio sia divenuta quella della prognosi di una ragionevole previsione di condanna, non abbia compiuto, con il provvedimento impugnato, nessun riferimento al primo provvedimento, quello con cui, cioè, il Giudice per le indagini preliminari aveva ordinato non solo la iscrizione nel registro degli indagati di [OSCURATO:PERSONA], ma, soprattutto, indicato quale dovesse essere il tema di indagine suppletiva (da una parte, occorreva accertare dove fosse stato collocato l'hard disk originale ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, se effettivamente, come affermato dal denunciante, sull'hard disk Seagate, contenente le memorie di due determinai personal computer, fossero presenti documenti o file con data di creazione successiva al 24.6.2013 e, in caso di esito positivo, quale fosse la ragione di tale anomalia - così testualmente a pag. 3 l'ordinanza di archiviazione del 21.3.2024). Questo era il perimetro minimo di indagine devoluto al Pubblico ministero, del quale nulla è obiettivamente dato sapere dall'esame del contenuto impugnato. 3. Il tema attiene alla delimitazione dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull'operato del pubblico ministero per assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, ex art. 112 Cost. E' noto che, al fine di assicurare tale controllo, l'attuale disciplina processuale, sulla scia del previgente codice di rito del 1930, ha escluso un generalizzato intervento diretto dell'organo sovraordinato della pubblica accusa, salvi i casi di avocazione disciplinati dall'art. 412 cod. proc. pen., ed ha affidato al giudice per le indagini preliminari il potere di delibazione sulle scelte abdicative della pubblica accusa in relazione all'esercizio dell'azione penale attraverso il procedimento di archiviazione disciplinato dagli art. 408 e ss. cod. proc. pen. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 1991, ha affermato - seppur facendo riferimento alla disciplina in quel momento vigente - che il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice; ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di 3opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, ma, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa (principio del favor actionis). Azione penale obbligatoria, peraltro, non significa - ha chiarito la Corte - che esiste una conseguenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né un dovere per la pubblica accusa di iniziare il processo per qualsiasi notitia criminis. Il limite implicito alla stessa obbligatorietà, ha aggiunto nella occasione la Corte, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente inutile: di conseguenza, si afferma, il problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed, anzi, controllando caso per caso la legalità della inazione. Al centro del sistema si pone, dunque, la regola - specificamente enunciata negli artt. 326 e 358 del codice - secondo cui il pubblico ministero ha il dovere di compiere «ogni attività necessaria» ai fini delle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale», ivi compresi gli «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Viene, con ciò, stabilito - hanno osservato ancora i Giudici delle leggi - il principio di - almeno tendenziale - «completezza» delle indagini preliminari, che assolve ad una duplice, fondamentale funzione. Detto principio è necessario, da un lato, per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni processuali possibili e per indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi: il che «presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio». Dall'altro lato, «il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio "apparente" dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale». A tal fine, esplicita la sentenza in esame, l'attuale codice processuale ha predisposto un articolato sistema di controllo non solo gerarchico, interno, cioè, agli uffici del pubblico ministero e affidato al procuratore generale, ma anche esterno da parte del giudice, attraverso la possibilità per il g.i.p. di chiedere ulteriori indagini o di restituire gli atti per la formulazione dell'imputazione; infine, altro strumento è costituito dalla facoltà della parte offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione. Quanto alle finalità e all'ampiezza di siffatto controllo di legalità, che il giudice è chiamato ad esercitare in sede di archiviazione, la Corte costituzionale ha chiarito che esso non ammette differenze "qualitative" a seconda dei casi di archiviazione che il codice enumera, e che il controllo del giudice è rivolto a verificare se, alla stregua del materiale raccolto nel corso delle indagini, la rilevata "inazione" del pubblico ministero sia conforme a legalità, con la conseguenza che il sindacato dovrà necessariamente riguardare la integralità dell'indagine, restando dunque escluso che un simile 4apprezzamento resti circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla "notitia criminis" delibata dal pubblico ministero. In tale specifica prospettiva, la Corte ha osservato che «una volta formulata la richiesta di archiviazione, quindi, il "thema decidendum" che investe il giudice non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben più ampio potere di apprezzare se, in concreto, le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della "inazione" del pubblico ministero». D'altra parte, prosegue la sentenza in esame, «se si considera che, ove il giudice avesse ritenuto sufficienti gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il relativo epilogo sarebbe stato quello di disporre la formulazione dell'imputazione, è di tutta evidenza che al medesimo giudice competa anche il potere di invitare il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini nell'ipotesi in cui queste, ai fini delle scelte sull'esercizio o meno dell'azione penale, siano risultate carenti». In questo ambito, l'azione del giudice non si pone in contrasto ma è coerente con i principi del sistema accusatorio, essendo demandato a esso solo l'atto di impulso, che non esorbita dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione penale, che si esplica nella formulazione dell'imputazione, resta di esclusiva competenza del pubblico ministero. (cfr. Corte cost., sent. n. 263 del 1991: «non vi è, perciò, commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che l'essenza di quest'ultima non sta nell'individuazione dell'imputazione, bensì nell'accertamento della necessità di procedere»). In tal senso, i Giudici delle leggi - nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 409 cod. proc. pen., per non aver previsto che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero, quando questi non vi abbia già provveduto, di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nome della persona da considerarsi indiziata — hanno affermato che, a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetta in ogni caso al giudice il potere di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire (Corte cost., ord. n. 176 del 1999). La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 253 del 1991, ha inoltre puntualizzato, sulla scia di quanto già osservato con la sentenza n. 88 del 1991, che «se, da un lato, il pubblico ministero ha l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., tale obbligo non è avulso, nè autonomo rispetto a quello di compiere «ogni attività necessaria» per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 358 in relazione all'art. 326 cod. proc. pen.), di talché l'indicazione del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il 5pubblico ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fimi suddetti» (sul punto, nello stesso senso, Corte cost., ord. n.34 del 1994 e n. 96 del 2014). 4. Da questa pronunce, le Sezioni unite hanno fatto discendere essenzialmente due principi: quello secondo cui il giudice al quale viene chiesta l'archiviazione deve svolgere autonomamente una valutazione di carattere complessivo, che prescinde dalla prospettazione del pubblico ministero; quello della libertà del pubblico ministero circa le nuove indagini da svolgere, che possono essere effettuate in piena autonomia, perché l'indicazione di tali nuove indagini da parte del giudice non opera come delega al pubblico ministero, ma solo come direttiva di massima. Si tratta di principi che assumono rilevanza perché caratterizzati dalla comune matrice dell'affermazione dell'insindacabilità del grado di specificità della richiesta di nuove indagini, espressione di un potere del giudice, che si concretizza solo nella corretta individuazione dei temi da approfondire e degli eventuali atti da compiere da parte del pubblico ministero, ma non giunge a toccare le specifiche modalità del loro espletamento (Cfr., Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807). 5. Dunque, nel caso di specie, a fronte della indicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari di specifici temi di indagine, è stata emessa una ordinanza obiettivamente monca in cui nulla è stato spiegato sui motivi per cui il Giudice non abbia fatto nessun riferimento: a) allo sviluppo che il procedimento aveva in concreto avuto in precedenza; b) al primo provvedimento che aveva disposto un supplemento di indagini; c) al se e in che limiti, al di là della memoria dell'indagato, il Pubblico ministero avesse dato attuazione all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; d) a quali fossero le indagini in concreto compiute; e) a come quelle esigenze, poste a fondamento delle necessità di un supplemento di indagini, fossero state in concreto soddisfatte; d) al perché sulla base della sola memoria di cui si è detto, quella esigenza di completamento delle indagini-ravvista con il primo provvedimento- fosse stata soddisfatta. Un esercizio del potere da parte del Giudice per le indagini preliminari non conforme alle direttive e ai principi affermati dalla Corte Costituzionale perché ineffettivo, perché sganciato dalla "storia" del procedimento e da qualsiasi valutazione e accertamento. Un esercizio del potere apparente. 6. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in conformità al principio .di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere 6non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto). È affetto da abnormità, cioè, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto proCessuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; con?., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Non è invece abnorme l'atto che, pur illegittimo- perché espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi al più parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite". In tale quadro di riferimento le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 4 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. La categoria dell'abnormità è riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata 7applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; cfr., Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213). 7. Dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità funzionale, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (così, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807). 8. Nel caso di specie, il Giudice ha senza dubbio fatto esercizio di un potere che la legge gli riconosce ma il provvedimento costituisce una chiara deviazione dal modello legale perché espressione di un potere esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè in carenza di potere in concreto (cfr., Sez, 5, n. 22550 del 07/03/2016, Caporicci, Rv. 267174). Un provvedimento che determina l'impossibilità di proseguire il procedimento e che è avulso dal sistema processuale perché si pone al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste; un provvedimento che vanifica i principi costituzionali della necessaria completezza delle indagini e della effettività del controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione e sulla inerzia del Pubblico Ministero. Né assume valenza il richiamo compiuto nella ordinanza impugnata alla diversa regola di giudizio a cui il Giudice per le indagini preliminari è tenuto in tema di archiviazione a seguito delle modifiche apportate all'art. 408 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022. Si sovrappongono profili distinti. A quella regola il giudice è senz'altro tenuto ma solo dopo aver verificato la completezza delle indagini e gli esiti del supplemento di indagini disposto. 9. Sotto altro profilo, non può essere condiviso l'assunto del Procuratore generale secondo cui il ricorrente non avrebbe la qualità di persona offesa avendo le Sezioni unite spiegato come i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona 8offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855). 10. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M