CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 03173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone a mezzo del difensore munito di procura speciale ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 37831 del 2 dicembre 2020 di questa Corte che rigettava il suo ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2019,che confermava la sua condanna per reati di furto e ricettazione, sostenendo che vi siano tre distinti errori di fatto che avrebbero condizionato la decisione. Il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano per la sua manifesta infondatezza. E' difatti di immediata evidenza in base agli scarni argomenti rilevanti, disseminati in un ricorso particolarmente lungo e contraddistinto anche da argomentazioni generiche non riferibili alla vicenda concreta, che le questioni poste sono basate su una evidente erronea lettura della decisione impugnata: difatti, nessuno degli errori denunciati, pur a ritenerli sussistenti e riconducibili all'ambito dell—errore percettivo" rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., è tale da aver condotto ad una decisione di segno diverso rispetto a quella che sarebbe stata adottata senza tali errori. Con il primo motivo si sostiene che nella sentenza di questa Corte vi sia un errore lì dove è scritto, alla sesta pagina non numerata, che «è onere della parte che eccepisce la inutilizzabilità di atti processuali indicata a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo gli atti specificatamente affetti da inutilizzabilità» (il virgolettato, invero, non corrisponde testualmente ma è simile ad un passaggio simile che di trova alla quinta pagina numerata). Tale brevissimo passo, in realtà, viene tratto da una citazione di giurisprudenza fatta dalla sentenza impugnata che, però, non corrisponde alla ratio decidendi in quanto il motivo di ricorso era stato ritenuto infondato per tutt'altra ragione. Nella medesima sentenza, difatti, si legge «Ne consegue che il ricorrente, nell'eccepire la inutilizzabilità delle intercettazioni che avevano confermato una ipotesi accusatoria fondata su altri elementi di prova, avrebbe dovuto cimentarsi con la prova di resistenza, che, al contrario, è stata del tutto elusa in ricorso». E' testuale, quindi, che questa Corte non ha affatto basato la decisione sull'essere stati o meno allegati gli atti in questione, essendo la relativa valutazione preclusa dalla inaccuratezza del ricorso che, nel sostenere la inutilizzabilità di quelle intercettazioni, non aveva affatto segnalato se ne conseguisse la insufficienza del complessivo materiale probatorio. Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente questa Corte ha affermato che la Corte di appello «ha chiarito che il Demiri fosse iscritto nel registro delle notizie di reato e che pertanto, la difesa avesse l'onere di dimostrare quanto eccepito». Invero, poco importa che tale affermazione sia erronea o meno non avendo questo tema avuto alcuna influenza al fine del decidere: è testuale e di facile percezione che la decisione era fondata sull'argomento che « gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., nel che, l'infondatezza della eccezione». Anche in questo caso, quindi, non risulta individuato un errore che abbia avuto incidenza sulla decisione. Il terzo motivo sostiene che erroneamente la sentenza abbia affermato che i "contatti" registrati nel telefono cellulare con utenza n. xxx401 fossero identici a quelli registrati nel telefono cellulare con utenza n. xxx406 che aveva chiamato i familiari, risultando ciò smentito dalla sentenza di appello. Senza necessità di verificare il contenuto della sentenza di appello, basta considerare che questa Corte aveva osservato che «La riconducibilità al ricorrente di tale utenza era stata stabilita per il fatto non solo che essa avesse effettuato una chiamata verso il di lui fratello, ma anche perché, prima della sua dismissione, avesse avuto un "parco contatti" identico a successive utenze che avevano effettuato chiamate ai familiari rumeni del ricorrente, poi identificato come possessore dell'ultima utenza di interesse in base ad un servizio di osservazione che, oltre ai tabulati, aveva utilizzato anche (ma, come si vede, non solo) le intercettazioni tra il ricorrente e suoi familiari, rendendo certa la sua identificazione (fg. 10 della sentenza impugnata)». Quindi, la decisione, che peraltro precisava che si trattava dì valutazioni ultronee trattandosi comunque di questioni di fatto, pertanto non deducibili in sede di legittimità, indicava altre e ben più significative ragioni di individuazione certa del ricorrente. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere esten