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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 21448/2026

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colaMaione, che ha indicato indirizzo PEC;– ricorrenti –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n.2099/2018, Sez. 12, del 26 giugno 2018, depositata il 18 luglio 2018.udita la relazione svolta nell’udienza del 6 maggio 2026 dal Consigliere Relatore,Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/20261.

L’Agenzia delle entrate notificava rispettivamente ai contribuenti due avvisi diData pubblicazione 24/06/2026accertamento, n.

TD 3010103338 e n.

TD 3010103339, relativi all’IRPEF,addizionali regionale e comunale, per l’anno d’imposta 2007, contestandomaggiori imposte dovute.Con separati ricorsi i contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi allaCommissione tributaria provinciale (di seguito CTP) di Cosenza, deducendonel’illegittimità.

La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava entrambi, ritenendo fondata lapretesa dell’Amministrazione finanziaria.Avverso la decisione di primo grado i contribuenti proponevano appello.

LaCommissione tributaria regionale della Calabria, sezione 2, con sentenza n.2099/18, pronunciata il 26 giugno 2018 e depositata il 18 luglio 2018, rigettaval’impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado e lalegittimità degli avvisi di accertamento.Avverso la sentenza richiamata in epigrafe i contribuenti propongono percassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.380 - bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché delledisposizioni in materia di notificazione degli atti impositivi (artt. 58 e 60 del d.P.R.n. 600 del 1973, artt. 137 e ss. c.p.c., artt. 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1393del 2007 e art. 6 della l. n. 212 del 2000), assumendo che l’asserita omessa oinvalida notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàdeterminerebbe, per derivazione, l’illegittimità degli avvisi notificati ai soci, qualiNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Data pubblicazione 24/06/2026Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Commissione tributaria regionaleavrebbe affermato erroneamente che i soci, con la notifica degli avvisi a lorodestinati, avrebbero ricevuto per conoscenza, in allegato, anche l’atto diaccertamento diretto alla società, mentre, ad avviso di parte, l’omessa notificanei confronti della società non potrebbe essere surrogata da una simile modalitàdi conoscenza; ne conseguirebbe che gli avvisi emessi nei confronti dei soci,quali atti consequenziali a quello emesso in danno della società, potrebberoritenersi validi soltanto se il primo avviso fosse stato legittimamente emesso eregolarmente notificato, circostanza che, secondo i ricorrenti, non si sarebbeverificata.Le parti private assumono, pertanto, che gravasse sull’Ufficio l’onere didimostrare l’esistenza delle condizioni di validità dell’atto impositivo, ivicompresa la validità della sua notificazione, non essendovi spazio, secondo taleprospettazione, per modalità di notifica diverse da quelle previste dalla legge;aggiungono, inoltre, che la società destinataria dell’atto, nelle more, si sarebbetrasferita all’estero, circostanza che, ad avviso dei ricorrenti, rafforzerebbe ladeduzione di omessa notifica dell’avviso di accertamento alla società e,conseguentemente, l’invalidità dell’avviso presupposto e degli avvisi successivifondati su di esso.1.1.

In relazione a tale motivo, l’Agenzia delle entrate, nel proprio controricorso,sostiene l’infondatezza della censura, affermando che la notifica dell’avviso diaccertamento alla società sarebbe stata correttamente eseguita ai sensi dell’art.140 c.p.c. presso la sede originaria della società, benché la stessa si fosse nelfrattempo trasferita all’estero, e richiamando, inoltre, i tentativi di notificaall’estero che sarebbero stati regolarmente effettuati mediante l’ambasciata.L’Amministrazione evidenzia che il rappresentante legale, indicato come cittadinoportoghese il sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe restituito l’atto dichiarando di noncomprendere la lingua italiana, con conseguente successiva notifica ai sensidell’art. 140 c.p.c.L’Agenzia aggiunge che l’accertamento sarebbe stato notificato in data 29febbraio 2012 al sig. [OSCURATO:PERSONA] e deduce che tale notificazione sarebbeNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Data pubblicazione 24/06/2026giustificata poiché, successivamente alla nomina del nuovo amministratore, lostesso Molinari avrebbe presieduto, quale amministratore unico, per due voltel’assemblea dei soci e avrebbe altresì inviato la comunicazione dati IVA dellasocietà, indicata come ultimo documento fiscale trasmesso dalla società;l’Amministrazione sottolinea, al riguardo, che, pur essendo stato formalmentesostituito in data 18 dicembre 2007, mediante verbale di assemblea, dal nuovoamministratore designato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunqueintervenuto ancora quale amministratore unico nei verbali di assemblea redattidinanzi al notaio Privitera in data 26 giugno 2008 e 17 settembre 2008 e avrebbeinviato, in data 29 febbraio 2008, la comunicazione dei dati IVA della società.Evidenzia, infine, che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il genitore degli attualiricorrenti e conclude, sulla base di tali circostanze, per la piena legittimità dellanotifica effettuata nei confronti della società.1.2.

Il motivo è infondato.Emerge dagli scritti delle parti che l’avviso di accertamento nei confronti dellasocietà è stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sulla base di una pluralitàdi circostanze, tra cui il trasferimento all’estero della società, le modalità di taletrasferimento, la persistente operatività del precedente amministratore, nonchéla prosecuzione di attività societarie e fiscali successivamente alla formalenomina di un nuovo legale rappresentante.Si tratta di una questione di merito, non sindacabile in questa sede giacché nonintercetta profili autenticamente di sussunzione o di scorretta applicazione dilegge.In ogni caso, la doglianza non coglie nel segno sotto un profilo dirimente.Nel giudizio promosso dai soci avverso gli avvisi di accertamento a loro notificati,ciò che rileva è la legittimità sostanziale della pretesa tributaria rivolta nei loroconfronti, fondata sull’esistenza di maggiori redditi societari e sul lororibaltamento presuntivo, mentre non sono utilmente deducibili vizi formaliconcernenti esclusivamente il rapporto tra Amministrazione finanziaria e società,che solo quest’ultima avrebbe potuto far valere nel proprio autonomoNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026contenzioso, attesa la formale autonomia degli accertamenti indirizzati a societàData pubblicazione 24/06/2026e soci (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27743 del 25/10/2024).Ai soci è consentito contestare il merito dell’accertamento societario qualepresupposto dell’imposizione a loro carico, ma, stante la citata autonomia, nondolersi della pretesa invalidità della notifica dell’atto impositivo alla società, nonincidendo tale eventuale vizio sulla legittimità della pretesa sostanziale fattavalere nei loro confronti (cfr., Sez. 5 -, Ordinanza n. 18200 del 24/06/2021).Né rileva, in senso contrario, la dedotta mancanza di una formale conoscenzadell’atto presupposto, ove si consideri che, come risulta incontestato, ilcontenuto dell’accertamento societario è stato comunque portato a conoscenzadei soci nel procedimento che li riguarda.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2463 c.c., dell’art. 140c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha affermato che, alla data di presentazione della dichiarazionedei redditi per l’anno 2007, essi avessero ancora domicilio fiscale a Cosenza.Assumono, in particolare, che il giudice di appello, richiamando un passaggiodella decisione di primo grado, avrebbe erroneamente valorizzato le date ditrasferimento del domicilio fiscale – intervenuto, rispettivamente, il 17 marzo2010 per [OSCURATO:PERSONA] e il 19 dicembre 2014 per [OSCURATO:PERSONA] –traendone la conseguenza della persistente radicazione del domicilio nelterritorio dell’Ufficio, con conseguente rigetto del motivo di appello.2.1.

Il motivo è infondato.La CTR ha statuito che il cambio di domicilio fiscale dei ricorrenti è intervenutoin epoca successiva all’anno d’imposta oggetto di accertamento, indicandopuntualmente le date rilevanti (in particolare il 17.3.2010 per [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA]) e traendone la conseguenza dellapersistente radicazione del domicilio fiscale nel territorio di competenzadell’Ufficio procedente.Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026La censura dei ricorrenti si risolve nella contrapposizione di una diversaData pubblicazione 24/06/2026ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, sollecitandouna rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità(Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del30/12/2015; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 -, Ordinanzan. 3340 del 05/02/2019; da ultimo, Cass. n. 10325 del 20/04/2026).Non è dedotto, infatti, alcun errore di sussunzione o violazione del concettolegale di domicilio fiscale, ma si contesta esclusivamente la ricostruzione fattualeoperata dalla Commissione regionale, che si sottrae al sindacato di questa Corte.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoex art. 112 c.p.c., deducendo che la Commissione tributaria regionale avrebbeomesso di pronunciarsi su due questioni già prospettate in sede di appello eritenute decisive, e, segnatamente, sulla denunciata carenza di legittimazionee 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché sul prospettato difetto di legittimazionepassiva della società e dei soci, in ragione di una asserita cessione di ramod’azienda che, secondo la prospettazione di parte, avrebbe determinato il venirmeno della soggettività passiva d’imposta; assumono, pertanto, che taleomissione integri un vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.3.1.

Il motivo è infondato.Non ricorre, invero, il dedotto vizio di omessa pronuncia.La questione relativa alla pretesa carenza di legittimazione dell’Agenziaterritoriale è stata implicitamente, ma inequivocamente, superata dallastatuizione con la quale la CTR, come già rilevato in relazione al secondo motivo,ha accertato che il mutamento del domicilio fiscale dei soci è intervenuto soltantoin epoca successiva all’anno d’imposta oggetto di accertamento, traendone laconseguenza della persistente radicazione del domicilio fiscale nel territorio dicompetenza dell’Ufficio procedente.

Da tale profilo in fatto, non utilmentecensurabile in questa sede, discende logicamente anche l’insussistenza delladedotta carenza di legittimazione dell’Agenzia delle entrate di Cosenza.

LaNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026censura non denuncia, dunque, un effettivo error in procedendo per mancatoData pubblicazione 24/06/2026esame di una domanda o eccezione, ma sollecita, sotto la veste dell’art. 112c.p.c., una diversa ricostruzione della sequenza fattuale relativa al domiciliofiscale.Parimenti, la deduzione concernente il preteso difetto di legittimazione passivadella società e dei soci, in ragione dell’asserita cessione di ramo d’azienda, ponenuovamente una questione di fatto, non decisiva, implicitamente superata dallasentenza impugnata e che peraltro riflette una circostanza riferita anzitutto allasocietà e alla sua posizione rispetto all’accertamento societario, mentre nelpresente giudizio si controverte degli avvisi emessi nei confronti dei soci e dellalegittimità della ripresa dei redditi a questi imputati.Anche sotto tale profilo, infine, la doglianza non evidenzia una nullità dellasentenza per omessa pronuncia, ma tende a rimettere in discussionel’apprezzamento di merito compiuto dal giudice regionale.4.

Seguono censure ulteriori (motivi quarto e quinto), prospettate comeviolazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con le quali iricorrenti lamentano, da un lato, la violazione del divieto di doppia presunzionee l’insussistenza del fatto noto a fondamento dell’accertamento, nonché ilcontrasto della decisione impugnata con i parametri costituzionali di cui agli artt.23, 53 e 97 Cost. e con l’art. 10 della legge n. 212 del 2000, e, dall’altro,l’erronea applicazione delle disposizioni in materia di distribuzione degli utili e ditassazione dei redditi di capitale, con specifico riferimento agli artt. 2433 c.c.,45 e 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 e alle disposizioni del d.P.R. n. 600 del 1973richiamate, sostenendo che il ribaltamento ai soci del maggior reddito accertatoin capo alla società non potrebbe operare in via meramente presuntiva, marichiederebbe la prova dell’effettiva esistenza di utili extracontabili, supportatada elementi gravi, precisi e concordanti, nonché la definitività dell’accertamentosocietario.I ricorrenti deducono, altresì, che l’imputazione ai soci degli utili extrabilancio,nei termini ritenuti dalla CTR, si tradurrebbe in una indebita traslazione a lorocarico dell’onere della prova contraria, configurando una probatio diabolica inNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026contrasto con i principi di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e con l’art.Data pubblicazione 24/06/202653 Cost., ed insistono nel sostenere che, in difetto di una deliberazione formaledi distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2433 c.c. e alla luce del principio ditassazione per cassa dei redditi di capitale, tali utili non potrebbero esserelegittimamente imputati ai soci di una società di capitali, diversamente da quantoprevisto per le società di persone.Infine, sotto l’ulteriore profilo della violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,i ricorrenti censurano il capo della sentenza che ha ritenuto non assolto l’oneredella prova contraria, assumendo che la produzione degli estratti conto bancarifosse idonea a superare la presunzione di distribuzione e che, una volta offertotale principio di prova, sarebbe nuovamente gravato sull’Amministrazionefinanziaria l’onere di dimostrare, mediante ulteriori elementi positivi, l’effettivadistribuzione degli utili, sicché la valutazione di insufficienza delladocumentazione prodotta integrerebbe, secondo la prospettazione difensiva,violazione delle regole sull’onere della prova e del principio di capacitàcontributiva.4.1.

Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchéstrettamente connesse, non sono fondate.Invero, la CTR ha esaminato e risolto le questioni centrali della controversia,ritenendo provata la sussistenza di utili extracontabili in capo alla società e laloro legittima imputazione ai soci in applicazione del principio, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle società di capitali a ristretta basepartecipativa, gli utili non contabilizzati si presumono distribuiti ai soci inproporzione alle rispettive quote, salva prova contraria.Tale schema accertativo, fondato sulla ristrettezza della compagine e sul vincolopersonale o familiare tra i partecipanti, opera anche per le società di capitali,quale quella oggetto del presente giudizio, senza necessità di una deliberazioneformale di distribuzione né della previa definitività dell’accertamento societario(Sez. 5 -, Ordinanza n. 15274 del 09/06/2025; Sez. 5 -, Ordinanza n. 4861 del23/02/2024; Sez. 5 -, Ordinanza n. 6208 del 17/03/2026).Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Le deduzioni dei ricorrenti, pur formalmente ricondotte alla violazione di leggeData pubblicazione 24/06/2026di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non evidenziano alcun effettivo difettodi sussunzione, né l’erronea individuazione della regola giuridica applicabile.Esse investono, piuttosto, l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudiceregionale circa l’esistenza degli utili extracontabili, la ristrettezza della basepartecipativa, la loro riconducibilità ai soci e l’idoneità della prova contrariaofferta dai contribuenti: profili che, come già rilevato con riguardo agli altrimotivi, non possono essere rivalutati in sede di legittimità sotto la formale vestedella violazione di norme sostanziali o probatorie.L’orientamento di questa Corte è, del resto, univoco nel ritenere chel’accertamento di maggiori ricavi o utili extracontabili in capo alla società aristretta base partecipativa legittimi, in via presuntiva, l’imputazione ai soci deicorrispondenti utili non dichiarati, ferma la possibilità per costoro di dimostrareche tali utili siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti.La presunzione non viola il divieto di doppia presunzione (peraltro, comeaffermato da questa Corte, insussistente: cfr., tra le altre, Cass. sez. 3,Ordinanza n. 19993 del 17/07/2025; Cass. sez. 5, Ordinanza n. 23860 del29.10.2020), poiché muove da fatti noti costituiti dall’accertamento del maggiorreddito societario e dalla struttura ristretta della compagine sociale; né altera leregole sull’onere probatorio, gravando sull’Amministrazione la dimostrazione deipresupposti della pretesa e sui soci, una volta operante la presunzione, la provadella mancata percezione degli utili.Non è quindi configurabile alcuna violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,né dei principi di capacità contributiva e buon andamento, essendo ilmeccanismo presuntivo conforme ai criteri ordinari di gravità, precisione econcordanza e compatibile con l’art. 53 Cost.Sono, inoltre, infondate le censure che richiamano la disciplina civilistica delladistribuzione degli utili, l’art. 2433 c.c. e il principio di tassazione per cassa deiredditi di capitale.

Lo schema presuntivo in esame non postula una formaledeliberazione assembleare, trattandosi di utili extracontabili che, proprio perchéNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026sottratti alla contabilità sociale, non seguono l’ordinaria sequenza deliberativaData pubblicazione 24/06/2026propria degli utili risultanti dal bilancio.La presunzione opera sul diverso piano fiscale dell’effettiva disponibilitàeconomica dei soci e valorizza, nella società a ristretta base, la comunanza diinteressi e la possibilità di conoscenza e controllo delle vicende sociali da partedei partecipanti.

Neppure è richiesta la definitività dell’accertamento emesso neiconfronti della società, essendo sufficiente che il maggior reddito societario siastato validamente accertato e posto a base degli avvisi notificati ai soci, salva laprova contraria sulla mancata distribuzione.Nel caso di specie, la CTR si è attenuta a tali principi, valorizzandol’accertamento, peraltro definitivo, di maggiori utili extracontabili in capo allasocietà, la ristrettezza della compagine sociale e l’insufficienza della provacontraria offerta dai soci.La produzione degli estratti conto bancari è stata infatti apprezzata dal giudicedi merito come non idonea a dimostrare l’accantonamento, il reinvestimento o,comunque, la mancata percezione degli utili.

Tale valutazione integra un tipicoapprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede se non nei limiti delvizio motivazionale oggi consentito, qui non utilmente dedotto, e non può esseretrasformata in violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. solo perché laparte dissente dall’esito della valutazione probatoria compiuta dalla CTR.Ne discende il rigetto del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti allarifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito, nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, l’obbligo per i ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,dello stesso d.P.R.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delleData pubblicazione 24/06/2026spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
colaMaione, che ha indicato indirizzo PEC;– ricorrenti –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n.2099/2018, Sez. 12, del 26 giugno 2018, depositata il 18 luglio 2018.udita la relazione svolta nell’udienza del 6 maggio 2026 dal Consigliere Relatore,Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/20261. L’Agenzia delle entrate notificava rispettivamente ai contribuenti due avvisi diData pubblicazione 24/06/2026accertamento, n. TD 3010103338 e n. TD 3010103339, relativi all’IRPEF,addizionali regionale e comunale, per l’anno d’imposta 2007, contestandomaggiori imposte dovute.Con separati ricorsi i contribuenti impugnavano gli atti impositivi innanzi allaCommissione tributaria provinciale (di seguito CTP) di Cosenza, deducendonel’illegittimità. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava entrambi, ritenendo fondata lapretesa dell’Amministrazione finanziaria.Avverso la decisione di primo grado i contribuenti proponevano appello. LaCommissione tributaria regionale della Calabria, sezione 2, con sentenza n.2099/18, pronunciata il 26 giugno 2018 e depositata il 18 luglio 2018, rigettaval’impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado e lalegittimità degli avvisi di accertamento.Avverso la sentenza richiamata in epigrafe i contribuenti propongono percassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.380 - bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché delledisposizioni in materia di notificazione degli atti impositivi (artt. 58 e 60 del d.P.R.n. 600 del 1973, artt. 137 e ss. c.p.c., artt. 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1393del 2007 e art. 6 della l. n. 212 del 2000), assumendo che l’asserita omessa oinvalida notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàdeterminerebbe, per derivazione, l’illegittimità degli avvisi notificati ai soci, qualiNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Data pubblicazione 24/06/2026Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Commissione tributaria regionaleavrebbe affermato erroneamente che i soci, con la notifica degli avvisi a lorodestinati, avrebbero ricevuto per conoscenza, in allegato, anche l’atto diaccertamento diretto alla società, mentre, ad avviso di parte, l’omessa notificanei confronti della società non potrebbe essere surrogata da una simile modalitàdi conoscenza; ne conseguirebbe che gli avvisi emessi nei confronti dei soci,quali atti consequenziali a quello emesso in danno della società, potrebberoritenersi validi soltanto se il primo avviso fosse stato legittimamente emesso eregolarmente notificato, circostanza che, secondo i ricorrenti, non si sarebbeverificata.Le parti private assumono, pertanto, che gravasse sull’Ufficio l’onere didimostrare l’esistenza delle condizioni di validità dell’atto impositivo, ivicompresa la validità della sua notificazione, non essendovi spazio, secondo taleprospettazione, per modalità di notifica diverse da quelle previste dalla legge;aggiungono, inoltre, che la società destinataria dell’atto, nelle more, si sarebbetrasferita all’estero, circostanza che, ad avviso dei ricorrenti, rafforzerebbe ladeduzione di omessa notifica dell’avviso di accertamento alla società e,conseguentemente, l’invalidità dell’avviso presupposto e degli avvisi successivifondati su di esso.1.1. In relazione a tale motivo, l’Agenzia delle entrate, nel proprio controricorso,sostiene l’infondatezza della censura, affermando che la notifica dell’avviso diaccertamento alla società sarebbe stata correttamente eseguita ai sensi dell’art.140 c.p.c. presso la sede originaria della società, benché la stessa si fosse nelfrattempo trasferita all’estero, e richiamando, inoltre, i tentativi di notificaall’estero che sarebbero stati regolarmente effettuati mediante l’ambasciata.L’Amministrazione evidenzia che il rappresentante legale, indicato come cittadinoportoghese il sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe restituito l’atto dichiarando di noncomprendere la lingua italiana, con conseguente successiva notifica ai sensidell’art. 140 c.p.c.L’Agenzia aggiunge che l’accertamento sarebbe stato notificato in data 29febbraio 2012 al sig. [OSCURATO:PERSONA] e deduce che tale notificazione sarebbeNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Data pubblicazione 24/06/2026giustificata poiché, successivamente alla nomina del nuovo amministratore, lostesso Molinari avrebbe presieduto, quale amministratore unico, per due voltel’assemblea dei soci e avrebbe altresì inviato la comunicazione dati IVA dellasocietà, indicata come ultimo documento fiscale trasmesso dalla società;l’Amministrazione sottolinea, al riguardo, che, pur essendo stato formalmentesostituito in data 18 dicembre 2007, mediante verbale di assemblea, dal nuovoamministratore designato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunqueintervenuto ancora quale amministratore unico nei verbali di assemblea redattidinanzi al notaio Privitera in data 26 giugno 2008 e 17 settembre 2008 e avrebbeinviato, in data 29 febbraio 2008, la comunicazione dei dati IVA della società.Evidenzia, infine, che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il genitore degli attualiricorrenti e conclude, sulla base di tali circostanze, per la piena legittimità dellanotifica effettuata nei confronti della società.1.2. Il motivo è infondato.Emerge dagli scritti delle parti che l’avviso di accertamento nei confronti dellasocietà è stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sulla base di una pluralitàdi circostanze, tra cui il trasferimento all’estero della società, le modalità di taletrasferimento, la persistente operatività del precedente amministratore, nonchéla prosecuzione di attività societarie e fiscali successivamente alla formalenomina di un nuovo legale rappresentante.Si tratta di una questione di merito, non sindacabile in questa sede giacché nonintercetta profili autenticamente di sussunzione o di scorretta applicazione dilegge.In ogni caso, la doglianza non coglie nel segno sotto un profilo dirimente.Nel giudizio promosso dai soci avverso gli avvisi di accertamento a loro notificati,ciò che rileva è la legittimità sostanziale della pretesa tributaria rivolta nei loroconfronti, fondata sull’esistenza di maggiori redditi societari e sul lororibaltamento presuntivo, mentre non sono utilmente deducibili vizi formaliconcernenti esclusivamente il rapporto tra Amministrazione finanziaria e società,che solo quest’ultima avrebbe potuto far valere nel proprio autonomoNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026contenzioso, attesa la formale autonomia degli accertamenti indirizzati a societàData pubblicazione 24/06/2026e soci (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27743 del 25/10/2024).Ai soci è consentito contestare il merito dell’accertamento societario qualepresupposto dell’imposizione a loro carico, ma, stante la citata autonomia, nondolersi della pretesa invalidità della notifica dell’atto impositivo alla società, nonincidendo tale eventuale vizio sulla legittimità della pretesa sostanziale fattavalere nei loro confronti (cfr., Sez. 5 -, Ordinanza n. 18200 del 24/06/2021).Né rileva, in senso contrario, la dedotta mancanza di una formale conoscenzadell’atto presupposto, ove si consideri che, come risulta incontestato, ilcontenuto dell’accertamento societario è stato comunque portato a conoscenzadei soci nel procedimento che li riguarda.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2463 c.c., dell’art. 140c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha affermato che, alla data di presentazione della dichiarazionedei redditi per l’anno 2007, essi avessero ancora domicilio fiscale a Cosenza.Assumono, in particolare, che il giudice di appello, richiamando un passaggiodella decisione di primo grado, avrebbe erroneamente valorizzato le date ditrasferimento del domicilio fiscale – intervenuto, rispettivamente, il 17 marzo2010 per [OSCURATO:PERSONA] e il 19 dicembre 2014 per [OSCURATO:PERSONA] –traendone la conseguenza della persistente radicazione del domicilio nelterritorio dell’Ufficio, con conseguente rigetto del motivo di appello.2.1. Il motivo è infondato.La CTR ha statuito che il cambio di domicilio fiscale dei ricorrenti è intervenutoin epoca successiva all’anno d’imposta oggetto di accertamento, indicandopuntualmente le date rilevanti (in particolare il 17.3.2010 per [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA]) e traendone la conseguenza dellapersistente radicazione del domicilio fiscale nel territorio di competenzadell’Ufficio procedente.Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026La censura dei ricorrenti si risolve nella contrapposizione di una diversaData pubblicazione 24/06/2026ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, sollecitandouna rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità(Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del30/12/2015; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 -, Ordinanzan. 3340 del 05/02/2019; da ultimo, Cass. n. 10325 del 20/04/2026).Non è dedotto, infatti, alcun errore di sussunzione o violazione del concettolegale di domicilio fiscale, ma si contesta esclusivamente la ricostruzione fattualeoperata dalla Commissione regionale, che si sottrae al sindacato di questa Corte.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoex art. 112 c.p.c., deducendo che la Commissione tributaria regionale avrebbeomesso di pronunciarsi su due questioni già prospettate in sede di appello eritenute decisive, e, segnatamente, sulla denunciata carenza di legittimazionee 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché sul prospettato difetto di legittimazionepassiva della società e dei soci, in ragione di una asserita cessione di ramod’azienda che, secondo la prospettazione di parte, avrebbe determinato il venirmeno della soggettività passiva d’imposta; assumono, pertanto, che taleomissione integri un vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.3.1. Il motivo è infondato.Non ricorre, invero, il dedotto vizio di omessa pronuncia.La questione relativa alla pretesa carenza di legittimazione dell’Agenziaterritoriale è stata implicitamente, ma inequivocamente, superata dallastatuizione con la quale la CTR, come già rilevato in relazione al secondo motivo,ha accertato che il mutamento del domicilio fiscale dei soci è intervenuto soltantoin epoca successiva all’anno d’imposta oggetto di accertamento, traendone laconseguenza della persistente radicazione del domicilio fiscale nel territorio dicompetenza dell’Ufficio procedente. Da tale profilo in fatto, non utilmentecensurabile in questa sede, discende logicamente anche l’insussistenza delladedotta carenza di legittimazione dell’Agenzia delle entrate di Cosenza. LaNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026censura non denuncia, dunque, un effettivo error in procedendo per mancatoData pubblicazione 24/06/2026esame di una domanda o eccezione, ma sollecita, sotto la veste dell’art. 112c.p.c., una diversa ricostruzione della sequenza fattuale relativa al domiciliofiscale.Parimenti, la deduzione concernente il preteso difetto di legittimazione passivadella società e dei soci, in ragione dell’asserita cessione di ramo d’azienda, ponenuovamente una questione di fatto, non decisiva, implicitamente superata dallasentenza impugnata e che peraltro riflette una circostanza riferita anzitutto allasocietà e alla sua posizione rispetto all’accertamento societario, mentre nelpresente giudizio si controverte degli avvisi emessi nei confronti dei soci e dellalegittimità della ripresa dei redditi a questi imputati.Anche sotto tale profilo, infine, la doglianza non evidenzia una nullità dellasentenza per omessa pronuncia, ma tende a rimettere in discussionel’apprezzamento di merito compiuto dal giudice regionale.4. Seguono censure ulteriori (motivi quarto e quinto), prospettate comeviolazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con le quali iricorrenti lamentano, da un lato, la violazione del divieto di doppia presunzionee l’insussistenza del fatto noto a fondamento dell’accertamento, nonché ilcontrasto della decisione impugnata con i parametri costituzionali di cui agli artt.23, 53 e 97 Cost. e con l’art. 10 della legge n. 212 del 2000, e, dall’altro,l’erronea applicazione delle disposizioni in materia di distribuzione degli utili e ditassazione dei redditi di capitale, con specifico riferimento agli artt. 2433 c.c.,45 e 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 e alle disposizioni del d.P.R. n. 600 del 1973richiamate, sostenendo che il ribaltamento ai soci del maggior reddito accertatoin capo alla società non potrebbe operare in via meramente presuntiva, marichiederebbe la prova dell’effettiva esistenza di utili extracontabili, supportatada elementi gravi, precisi e concordanti, nonché la definitività dell’accertamentosocietario.I ricorrenti deducono, altresì, che l’imputazione ai soci degli utili extrabilancio,nei termini ritenuti dalla CTR, si tradurrebbe in una indebita traslazione a lorocarico dell’onere della prova contraria, configurando una probatio diabolica inNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026contrasto con i principi di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000 e con l’art.Data pubblicazione 24/06/202653 Cost., ed insistono nel sostenere che, in difetto di una deliberazione formaledi distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2433 c.c. e alla luce del principio ditassazione per cassa dei redditi di capitale, tali utili non potrebbero esserelegittimamente imputati ai soci di una società di capitali, diversamente da quantoprevisto per le società di persone.Infine, sotto l’ulteriore profilo della violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,i ricorrenti censurano il capo della sentenza che ha ritenuto non assolto l’oneredella prova contraria, assumendo che la produzione degli estratti conto bancarifosse idonea a superare la presunzione di distribuzione e che, una volta offertotale principio di prova, sarebbe nuovamente gravato sull’Amministrazionefinanziaria l’onere di dimostrare, mediante ulteriori elementi positivi, l’effettivadistribuzione degli utili, sicché la valutazione di insufficienza delladocumentazione prodotta integrerebbe, secondo la prospettazione difensiva,violazione delle regole sull’onere della prova e del principio di capacitàcontributiva.4.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchéstrettamente connesse, non sono fondate.Invero, la CTR ha esaminato e risolto le questioni centrali della controversia,ritenendo provata la sussistenza di utili extracontabili in capo alla società e laloro legittima imputazione ai soci in applicazione del principio, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, nelle società di capitali a ristretta basepartecipativa, gli utili non contabilizzati si presumono distribuiti ai soci inproporzione alle rispettive quote, salva prova contraria.Tale schema accertativo, fondato sulla ristrettezza della compagine e sul vincolopersonale o familiare tra i partecipanti, opera anche per le società di capitali,quale quella oggetto del presente giudizio, senza necessità di una deliberazioneformale di distribuzione né della previa definitività dell’accertamento societario(Sez. 5 -, Ordinanza n. 15274 del 09/06/2025; Sez. 5 -, Ordinanza n. 4861 del23/02/2024; Sez. 5 -, Ordinanza n. 6208 del 17/03/2026).Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Le deduzioni dei ricorrenti, pur formalmente ricondotte alla violazione di leggeData pubblicazione 24/06/2026di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non evidenziano alcun effettivo difettodi sussunzione, né l’erronea individuazione della regola giuridica applicabile.Esse investono, piuttosto, l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudiceregionale circa l’esistenza degli utili extracontabili, la ristrettezza della basepartecipativa, la loro riconducibilità ai soci e l’idoneità della prova contrariaofferta dai contribuenti: profili che, come già rilevato con riguardo agli altrimotivi, non possono essere rivalutati in sede di legittimità sotto la formale vestedella violazione di norme sostanziali o probatorie.L’orientamento di questa Corte è, del resto, univoco nel ritenere chel’accertamento di maggiori ricavi o utili extracontabili in capo alla società aristretta base partecipativa legittimi, in via presuntiva, l’imputazione ai soci deicorrispondenti utili non dichiarati, ferma la possibilità per costoro di dimostrareche tali utili siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti.La presunzione non viola il divieto di doppia presunzione (peraltro, comeaffermato da questa Corte, insussistente: cfr., tra le altre, Cass. sez. 3,Ordinanza n. 19993 del 17/07/2025; Cass. sez. 5, Ordinanza n. 23860 del29.10.2020), poiché muove da fatti noti costituiti dall’accertamento del maggiorreddito societario e dalla struttura ristretta della compagine sociale; né altera leregole sull’onere probatorio, gravando sull’Amministrazione la dimostrazione deipresupposti della pretesa e sui soci, una volta operante la presunzione, la provadella mancata percezione degli utili.Non è quindi configurabile alcuna violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,né dei principi di capacità contributiva e buon andamento, essendo ilmeccanismo presuntivo conforme ai criteri ordinari di gravità, precisione econcordanza e compatibile con l’art. 53 Cost.Sono, inoltre, infondate le censure che richiamano la disciplina civilistica delladistribuzione degli utili, l’art. 2433 c.c. e il principio di tassazione per cassa deiredditi di capitale. Lo schema presuntivo in esame non postula una formaledeliberazione assembleare, trattandosi di utili extracontabili che, proprio perchéNumero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026sottratti alla contabilità sociale, non seguono l’ordinaria sequenza deliberativaData pubblicazione 24/06/2026propria degli utili risultanti dal bilancio.La presunzione opera sul diverso piano fiscale dell’effettiva disponibilitàeconomica dei soci e valorizza, nella società a ristretta base, la comunanza diinteressi e la possibilità di conoscenza e controllo delle vicende sociali da partedei partecipanti. Neppure è richiesta la definitività dell’accertamento emesso neiconfronti della società, essendo sufficiente che il maggior reddito societario siastato validamente accertato e posto a base degli avvisi notificati ai soci, salva laprova contraria sulla mancata distribuzione.Nel caso di specie, la CTR si è attenuta a tali principi, valorizzandol’accertamento, peraltro definitivo, di maggiori utili extracontabili in capo allasocietà, la ristrettezza della compagine sociale e l’insufficienza della provacontraria offerta dai soci.La produzione degli estratti conto bancari è stata infatti apprezzata dal giudicedi merito come non idonea a dimostrare l’accantonamento, il reinvestimento o,comunque, la mancata percezione degli utili. Tale valutazione integra un tipicoapprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede se non nei limiti delvizio motivazionale oggi consentito, qui non utilmente dedotto, e non può esseretrasformata in violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. solo perché laparte dissente dall’esito della valutazione probatoria compiuta dalla CTR.Ne discende il rigetto del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti allarifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotatea debito, nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, l’obbligo per i ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,dello stesso d.P.R. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 6409/2019Numero sezionale 3819/2026Numero di raccolta generale 21448/2026Condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delleData pubblicazione 24/06/2026spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, dello stesso d.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 21448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris