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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2019

ECLI:EU:T:2019:691
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0500_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑500/17) «Dumping – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Pregiudizio – Sottoquotazione dei prezzi – Nesso causale»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Imposizione di un dazio antidumping – Presupposto – Pregiudizio – Determinazione – Effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, §§ 1 e 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8) (v. punti 30‑36)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno/ (dumping: Pregiudizio) – Prova del nesso di causalità – Fattori da prendere in considerazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2017/804, considerando 22, 24 e 27] (v. punti 32, 56‑58, 61‑63, 71, 76, 86, 88)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 43)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Periodo di riferimento da prendere in considerazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1) (v. punti 49‑52)

5. Accordi internazionali – Organizzazione mondiale del commercio – Competenza della Corte – Interpretazione degli atti dell’Unione alla luce degli accordi OMC (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994»; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 53, 54) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2017, L 121, pag. 3 ), nella parte ove concerne la ricorrente.

Dispositivo 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è annullato laddove riguarda i prodotti realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) La ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA, la Válcovny trub Chomutov a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0500_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑500/17) «Dumping – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Pregiudizio – Sottoquotazione dei prezzi – Nesso causale» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Imposizione di un dazio antidumping – Presupposto – Pregiudizio – Determinazione – Effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, §§ 1 e 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8) (v. punti 30‑36) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno/ (dumping: Pregiudizio) – Prova del nesso di causalità – Fattori da prendere in considerazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2017/804, considerando 22, 24 e 27] (v. punti 32, 56‑58, 61‑63, 71, 76, 86, 88) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 43) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Periodo di riferimento da prendere in considerazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1) (v. punti 49‑52) 5. Accordi internazionali – Organizzazione mondiale del commercio – Competenza della Corte – Interpretazione degli atti dell’Unione alla luce degli accordi OMC (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994»; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 53, 54) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2017, L 121, pag. 3 ), nella parte ove concerne la ricorrente. Dispositivo 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è annullato laddove riguarda i prodotti realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) La ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA, la Válcovny trub Chomutov a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporteranno le proprie spese.
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