Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2019
ECLI:EU:T:2019:691
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0500_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑500/17)
«Dumping – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Pregiudizio – Sottoquotazione dei prezzi – Nesso causale»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Imposizione di un dazio antidumping – Presupposto – Pregiudizio – Determinazione – Effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, §§ 1 e 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8)
(v. punti 30‑36)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno/ (dumping: Pregiudizio) – Prova del nesso di causalità – Fattori da prendere in considerazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2017/804, considerando 22, 24 e 27]
(v. punti 32, 56‑58, 61‑63, 71, 76, 86, 88)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 43)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Periodo di riferimento da prendere in considerazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1)
(v. punti 49‑52)
5.
Accordi internazionali – Organizzazione mondiale del commercio – Competenza della Corte – Interpretazione degli atti dell’Unione alla luce degli accordi OMC
(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994»; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3)
(v. punti 53, 54)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (
GU 2017, L 121, pag. 3
), nella parte ove concerne la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è annullato laddove riguarda i prodotti realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] SA, la Válcovny trub Chomutov a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporteranno le proprie spese.