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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 23633/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11981/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc . coop. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 78, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1406 /201 9 depositatoil 5/3/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il commissario di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa accoglieva la domanda di insinuazione al passivo presentata da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. limitando (con riferimento al finanziamento n. 5030071) o escludendo (con riferimento al finanziamento n. 5035256) il privilegio ipotecario richiesto.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione presentata da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale limitata ammissione.

3. MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria dei crediti, hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 5 marzo 2019, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che:

4. Il Presidente di questa Sezione ha già dichiarato, con decreto in data 1° febbraio 2023, l’estinzione parziale del giudizio limitatamente alla parte che coinvolgeva [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della rinuncia al ricorso della prima e dell’accettazione della seconda.

Il procuratore di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alle liti in calce al ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con memoria in data 5 giugno 2023, ritualmente depositata presso la cancelleria di questa Corte.

La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione anche rispetto al rapporto processuale che è residuato a seguito del primo provvedimento di estinzione parziale.

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordinealle spese, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11981/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc . coop. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 78, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1406 /201 9 depositatoil 5/3/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il commissario di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa accoglieva la domanda di insinuazione al passivo presentata da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. limitando (con riferimento al finanziamento n. 5030071) o escludendo (con riferimento al finanziamento n. 5035256) il privilegio ipotecario richiesto. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione presentata da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale limitata ammissione. 3. MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria dei crediti, hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 5 marzo 2019, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa. Considerato che: 4. Il Presidente di questa Sezione ha già dichiarato, con decreto in data 1° febbraio 2023, l’estinzione parziale del giudizio limitatamente alla parte che coinvolgeva [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della rinuncia al ricorso della prima e dell’accettazione della seconda. Il procuratore di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale alle liti in calce al ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con memoria in data 5 giugno 2023, ritualmente depositata presso la cancelleria di questa Corte. La procedura controricorrente ha aderito a tale rinuncia, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù di procura speciale in calce al controricorso. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione anche rispetto al rapporto processuale che è residuato a seguito del primo provvedimento di estinzione parziale. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordinealle spese, ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte dichiara
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