CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 giugno 2018
Cassazione n. 19658/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4641/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMABRDIA n.3010/2018 depositata il 28/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4641/2019 Numero sezionale 2266/2025 Numero di raccolta generale 19658/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4641/2019 Numero sezionale 2266/2025 Numero di raccolta generale 19658/2025 Data pubblicazione 16/07/2025