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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2025

Cassazione n. 35884/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2757/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20772/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35884/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2024, depositata il 22 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, per ottenere la restituzione del terreno di cui a F. 16, part. 5276 sito in Casal di Principe loc.

Starza, affermando che essa era ripetitiva di una richiesta già respinta dal medesimo giudice in data 04 gennaio 2022 (rectius in data 24 gennaio 2022), in quanto fondata sulle medesime argomentazioni e diretta solo a chiedere una nuova interpretazione dei medesimi dati fattuali, documentali e logici già analizzati, senza la prospettazione di elementi nuovi.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

L'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è finalizzata a correggere i possibili errori della decisione opposta, pertanto essa può essere presentata sulla base dei medesimi argomenti, trattandosi di un mero riesame di un provvedimento già adottato.

La Corte di appello ha omesso, perciò, di svolgere la richiesta attività di controllo di quel provvedimento, omettendo in particolare di esaminare le doglianze difensive circa l'esistenza di altre fonti reddituali del padre del ricorrente, a cui il bene è stato confiscato sul presupposto della sproporzione di valore, e circa l'errata valutazione delle somme di cui il nucleo familiare disponeva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. L'istanza presentata dal ricorrente consiste in una opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., alla decisione di rigetto di un incidente di esecuzione proposto per la revoca di un provvedimento di confisca, emessa dal giudice dell'esecuzione in data 24 gennaio 2022, con ordinanza depositata il 14 novembre 2022.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha presentato, in data 30 novembre 2022, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

L'art. 676 cod. proc. pen., infatti, stabilisce che il giudice dell'esecuzione, quando decide in ordine alla confisca, «procede a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.», quindi senza formalità ed emettendo un provvedimento contro il quale è prevista l'opposizione davanti allo stesso giudice.

Questa Corte ha precisato che tale procedura si applica in ogni caso, dal momento che «In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione)» (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538).

Il ricorrente ha adottato, pertanto, la procedura corretta, rivolgendosi nuovamente al giudice che ha emesso il provvedimento, mediante una opposizione con cui ha lamentato l'erroneità del provvedimento.

Deve precisarsi che «... il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, integrando un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno» (Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024 Rv. 287292, in motivazione).

L'atto di opposizione, pertanto, non costituisce un atto di impugnazione, ma è diretto a chiedere al giudice dell'esecuzione una nuova valutazione dell'istanza già presentata, previa instaurazione del contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 667, comma 4,. cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione è infatti obbligato, se non dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a fissare l'udienza per la partecipazione delle parti, a pena di nullità (Sez. 1, n. 18691 del 10/06/2016, dep. 2017, Rv. 269504).

Nel presente caso il giudice dell'esecuzione ha dichiarato, de plano, la inammissibilità dell'opposizione, ma ha errato nella qualificazione dell'atto proposto in quanto, benché il ricorrente avesse esplicitamente dichiarato di presentare una «opposizione … ex art. 667 co. 4 come richiamato dall'art. 676 c.p.p.» ed anche il pubblico ministero avesse correttamente reso un parere contrario qualificando la procedura come una opposizione, ha definito l'atto come una «nuova istanza» avente «ad oggetto la medesima richiesta e fondata sulle medesime argomentazioni già svolte e già esaminate».

Tale qualificazione è palesemente errata, in quanto l'atto presentato non è una nuova istanza di revoca della confisca, ma un atto di opposizione, nel quale si deduce un vizio motivazionale del provvedimento originario, citato nell'epigrafe, con il numero di registro SIGE, e nel testo dell'atto stesso, e si ribadisce la richiesta già presentata, asserendo non essere stati correttamente valutati gli argomenti posti a suo fondamento.

Tale atto, come ribadito dalla sentenza Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024 Rv. 287292, sopra citata, non si configura come una nuova istanza, né dà inizio ad una nuova fase processuale, ma costituisce un impulso alla instaurazione di un ulteriore segmento del medesimo procedimento, consistente nella fissazione di un'udienza, al fine di valutare in contraddittorio l'istanza originaria.

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha errato nel dichiarare l'atto di opposizione inammissibile perché costituirebbe una nuova istanza fondata sulle medesime argomentazioni, non essendo tale atto qualificabile come tale, ed avrebbe dovuto, salva la valutazione di inammissibilità per altra causa, fissare l'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., e decidere l'istanza originaria nel contraddittorio delle parti.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2757/2025 CC - 03/10/2025 R.G.N. 20772/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35884/2025 Roma, lì, 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2024, depositata il 22 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, per ottenere la restituzione del terreno di cui a F. 16, part. 5276 sito in Casal di Principe loc. Starza, affermando che essa era ripetitiva di una richiesta già respinta dal medesimo giudice in data 04 gennaio 2022 (rectius in data 24 gennaio 2022), in quanto fondata sulle medesime argomentazioni e diretta solo a chiedere una nuova interpretazione dei medesimi dati fattuali, documentali e logici già analizzati, senza la prospettazione di elementi nuovi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è finalizzata a correggere i possibili errori della decisione opposta, pertanto essa può essere presentata sulla base dei medesimi argomenti, trattandosi di un mero riesame di un provvedimento già adottato. La Corte di appello ha omesso, perciò, di svolgere la richiesta attività di controllo di quel provvedimento, omettendo in particolare di esaminare le doglianze difensive circa l'esistenza di altre fonti reddituali del padre del ricorrente, a cui il bene è stato confiscato sul presupposto della sproporzione di valore, e circa l'errata valutazione delle somme di cui il nucleo familiare disponeva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. L'istanza presentata dal ricorrente consiste in una opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., alla decisione di rigetto di un incidente di esecuzione proposto per la revoca di un provvedimento di confisca, emessa dal giudice dell'esecuzione in data 24 gennaio 2022, con ordinanza depositata il 14 novembre 2022. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha presentato, in data 30 novembre 2022, opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. L'art. 676 cod. proc. pen., infatti, stabilisce che il giudice dell'esecuzione, quando decide in ordine alla confisca, «procede a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen.», quindi senza formalità ed emettendo un provvedimento contro il quale è prevista l'opposizione davanti allo stesso giudice. Questa Corte ha precisato che tale procedura si applica in ogni caso, dal momento che «In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione)» (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538). Il ricorrente ha adottato, pertanto, la procedura corretta, rivolgendosi nuovamente al giudice che ha emesso il provvedimento, mediante una opposizione con cui ha lamentato l'erroneità del provvedimento. Deve precisarsi che «... il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, integrando un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno» (Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024 Rv. 287292, in motivazione). L'atto di opposizione, pertanto, non costituisce un atto di impugnazione, ma è diretto a chiedere al giudice dell'esecuzione una nuova valutazione dell'istanza già presentata, previa instaurazione del contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 667, comma 4,. cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione è infatti obbligato, se non dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a fissare l'udienza per la partecipazione delle parti, a pena di nullità (Sez. 1, n. 18691 del 10/06/2016, dep. 2017, Rv. 269504). Nel presente caso il giudice dell'esecuzione ha dichiarato, de plano, la inammissibilità dell'opposizione, ma ha errato nella qualificazione dell'atto proposto in quanto, benché il ricorrente avesse esplicitamente dichiarato di presentare una «opposizione … ex art. 667 co. 4 come richiamato dall'art. 676 c.p.p.» ed anche il pubblico ministero avesse correttamente reso un parere contrario qualificando la procedura come una opposizione, ha definito l'atto come una «nuova istanza» avente «ad oggetto la medesima richiesta e fondata sulle medesime argomentazioni già svolte e già esaminate». Tale qualificazione è palesemente errata, in quanto l'atto presentato non è una nuova istanza di revoca della confisca, ma un atto di opposizione, nel quale si deduce un vizio motivazionale del provvedimento originario, citato nell'epigrafe, con il numero di registro SIGE, e nel testo dell'atto stesso, e si ribadisce la richiesta già presentata, asserendo non essere stati correttamente valutati gli argomenti posti a suo fondamento. Tale atto, come ribadito dalla sentenza Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024 Rv. 287292, sopra citata, non si configura come una nuova istanza, né dà inizio ad una nuova fase processuale, ma costituisce un impulso alla instaurazione di un ulteriore segmento del medesimo procedimento, consistente nella fissazione di un'udienza, al fine di valutare in contraddittorio l'istanza originaria. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha errato nel dichiarare l'atto di opposizione inammissibile perché costituirebbe una nuova istanza fondata sulle medesime argomentazioni, non essendo tale atto qualificabile come tale, ed avrebbe dovuto, salva la valutazione di inammissibilità per altra causa, fissare l'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., e decidere l'istanza originaria nel contraddittorio delle parti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 03 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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