CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1.971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da Massimo RAIMONDO, applicava la disciplina della continuazione limitatamente ai reati di cui all'art. 73, comma 5 (commesso il 3 luglio 2018), e all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (commesso il 25 marzo 2015), giudicati, rispettivamente, con sentenza della Corte di appello di Catania in data 24 gennaio 2019 (irrevocabile il 12 marzo 2019) e con sentenza della medesima Corte in data 2 marzo 2016 (irrevocabile il 17 maggio 2016), e, per l'effetto, rideterminava la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa; rigettava, nel resto, l'istanza. A ragione della decisione di accoglimento, osservava il giudice dell'esecuzione che "l'elemento della preventiva programmazione - che giustifica i! riconoscimento della continuazione tra i reati in esame - si evince(va) dall'omogeneità dei reati (detenzione illecita di sostanze stupefacenti) commessi a distanza di quasi tre anni". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e mancanza di motivazione. Stigmatizza il Procuratore ricorrente che la Corte di merito non si sia posta il problema di valutare se già nel 2015 il condannato avesse formulato un preciso disegno criminoso che lo avrebbe condotto a commettere un nuovo reato a distanza di oltre tre anni. La motivazione apodittica adottata nell'ordinanza impugnata tradirebbe un "personale convincimento della Corte", non essendo stati spiegati i motivi per cui i due reati (seppure di natura omogenea), commessi a una notevole distanza di tempo, dovessero "automaticamente" ritenersi espressione di un medesimo disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso, in via principale, per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e, in subordine, per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite al fine di individuare un limite temporale oltre il quale deve escludersi di norma la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo 2 (5, reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. E' stato precisato che, ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione tra reati in materia di stupefacenti (ma il principio è analogicamente estensibile a tutti i reati commessi con finalità di lucro), è necessaria la prova che i reati stessi siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv, 252950). 4. Venendo al tema centrale del ricorso, va riaffermato, anche con riferimento al caso di specie, il tradizionale orientamento di questa Corte, per il quale la vicinanza e la lontananza temporale tra le violazioni che formano oggetto di esame, per stabilire se siano espressione di un medesimo disegno criminoso, non possono valutarsi sullo stesso piano. È evidente, infatti, che se un breve lasso di tempo tra la consumazione di due fatti criminosi può costituire un principio di prova indiretta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso che li unifica, disegno che potrà ritenersi accertato sempre che concorrano altri indizi a chiudere il cerchio dimostrativo, la lontananza temporale tra i real:i, di per sé, costituisce oggettivamente un indizio negativo nella direzione di ritenere sussistente il vincolo della continuazione, per la regola di esperienza che connota psicologicamente la condotta umana improntata di norma all'azione o all'omissione come conseguenza dell'immediatezza dell'ideazione e della volizione (Sez. 1, n. 395 del 24/1/1994, Basile, Rv. 196677). In sostanza, quanto più si allunga il decorso del tempo, tanto più9 .rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange, di per sé, l'identità di quel piano (Sez. 6, n, 2397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1992, Moro, Rv. 189289: nel caso di specie la Corte ha escluso che due episodi di peculato, intervallati da un arco di tempo di quasi sei anni, potessero essere avvinti dal vincolo della continuazione). 5. Ciò detto, va rilevato che, nel provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione non si è conformato ai principi enunciati, perché, nel dare atto dell'omogeneità dei due reati posti in continuazione (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), non ha spiegato in alcun modo le ragioni in base alle quali un intervallo temporale di più di tre anni tra di essi avrebbe denotato una preventiva programmazione unitaria. 6. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza, da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. 7. Non ravvisa il Collegio, in assenza di significativi contrasti in materia, i presupposti per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, come richiesto, in via subordinata, dal Procuratore generale della sede, anche perché il criterio temporale, nelle sue varie dimensioni, è, in ogni caso, uno soltanto dei plurimi indicatori sintomatici della esistenza o meno dell'identico disegno criminoso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata co