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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2014

Cassazione n. 00329/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE n. 767/2018 depositata in data 4 dicembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 15/09/2014, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. chiariva, in un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES2009 – [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, la propria posizione contabile e fiscale, dato che era risultata essere inclusa nell’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni normative dettate dal d.l. n. 185/2008, art. 6, comma 4-bis, convertito dalla legge n. 2/2009 (contributi pubblici e indennizzi assicurativi concessi alle imprese situate nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002).

In particolare, l’Ufficio invitava la società contribuente a presentarsi al fine di produrre elementi rilevanti attraverso i quali documentare di aver correttamente riportato nella contabilità aziendale di riferimento una sopravvenienza attiva (pari ad € 90.270,00) conseguente alla riduzione dei contributi a debito di cui aveva beneficiato, e di averla concretamente assoggettata all’imposta sui redditi.

Non condividendo la ricostruzione effettuata dalla società contribuente, l’Ufficio le notificava l’avviso di accertamento n.

TR6020301242, relativo alla sopravvenienza attiva accertata per effetto del recupero delle predette agevolazioni normative, con cui veniva accertato, per l’anno d’imposta 2009, un reddito d’impresa complessivo di € 96.721,00.

2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Campobasso; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Campobasso, con sentenza n. 914/2015, accoglieva il ricorso della società contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Molise; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 767/2018, depositata in data 4 dicembre 2018, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 3253 del 29.11.2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che i contributi pubblici e gli indennizzi assicurativi concessi alle imprese situate nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002 hanno carattere risarcitorio e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, trattandosi di agevolazioni straordinarie commisurate alla straordinarietà dell’evento e non di sopravvenienze attive.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Erronea e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che le sopravvenienze attive debbano essere dichiarate nell’anno in cui viene ad esistenza il diritto di acquisirle e non in quello in cui vengono effettivamente percepite.

2. La questione controversa attiene ad un recupero a tassazione di una somma – a titolo di sopravvenienza attiva – derivante dalla riduzione del 60% del debito contributivo della società, concessa ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, quale misura agevolativa per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia.

Più in particolare, la norma richiamata prevede che «Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. […].» Tale norma ha, quindi, esteso alle vittime del sisma del 31 ottobre 2002 delle province di Campobasso e Foggia l’art. 3 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, emanato per le vittime del sisma del 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, ed in particolare, per quanto qui interessa, la possibilità di definizione degli oneri contributivi, con pagamento parziale e rateale.

3. Tanto premesso, il primo motivo è infondato.

Preliminarmente, va rilevato che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che l’avviso di accertamento n.

TR6020301242 riguarda la società ed è riferito solo alle sanzioni (cfr. pag. 6 dell’avviso citato, ove viene espressamente affermato che “con atti separati, l’Ufficio provvederà ad imputare il reddito di impresa della società come sopra determinato a ciascun socio secondo quanto previsto dall’art. 5 del T.U.I.R.”).

3.1. La questione centrale attiene alla qualificazione fiscale della riduzione del debito contributivo.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16/03/2022, n. 8623; Cass. 25/02/2025, n. 4865; Cass. 24/05/2024, n. 14652) è consolidata nel ritenere che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 1, del TUIR, che definisce come sopravvenienza attiva, tra le altre, “la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Nel caso di specie, gli oneri contributivi, sebbene sospesi, avevano concorso alla formazione del reddito d’impresa quali componenti negativi dedotti negli esercizi dal 2002 al 2007, secondo il principio di competenza, e la successiva cancellazione parziale di tali debiti, per effetto della norma agevolativa, ha determinato inevitabilmente l’emersione di un componente positivo di reddito.

3.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un caso del tutto analogo, il seguente principio di diritto, al quale si intende dare continuità: «La sopravvenuta riduzione al 40% - per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008 - degli oneri contributivi determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva (a norma dell’art. 109 T.u.i.r. certa ed oggettivamente determinabile con l’accesso al beneficio) la cui rilevanza fiscale, exart. 88 T.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri».

L'argomentazione della ricorrente, secondo cui la tassazione della sopravvenienza frustrerebbe la ratio dell’agevolazione, non può essere accolta.

La pretesa erariale non incide sul beneficio contributivo, che rimane consolidato in capo all’impresa, ma opera su un piano fiscale distinto.

La tassazione della sopravvenienza attiva ha lo scopo di precludere al contribuente un ingiustificato doppio beneficio, consistente nella deduzione integrale di oneri che, in parte, non sono stati poi effettivamente sostenuti; consentire la non imponibilità della sopravvenienza si tradurrebbe in una “agevolazione di fatto, senza titolo normativo” (Cass. 8623/2022 cit. e Cass. 4865/2025 cit.).

Infine, il fatto che altre normative emergenziali abbiano previsto un’esplicita esenzione dalla tassazione per aiuti simili non fa che confermare, a contrario, la correttezza della tesi erariale: in assenza di una specifica norma di esenzione nella L. n. 2/2009, trovano piena applicazione i principi generali in materia di reddito d’impresa, e segnatamente gli artt. 88 e 109 del TUIR.

3.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali laddove ha ritenuto che la riduzione del debito contributivo, a seguito di adesione della società nel 2009, avesse generato una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi degli artt. 88 e 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), e che la normativa invocata dalla contribuente (O.P.C.M. n. 3253/2002) disciplinasse una fattispecie differente.

Infatti, non è pertinente il richiamo alla dedotta violazione dell’art. 3 OPCM 3253 del 29/11/2002, perché la relativa disciplina riguarda i contributi erogati dai sindaci a favore dei cittadini che avevano subito gravi danneggiamenti dei locali in cui svolgevano l’attività a seguito dei noti eventi sismici.

Il caso in esame è disciplinato dalla legge 28/1/2009, n. 2 (di conversione del d.l. n. 185/2008) che ha introdotto, all’art. 6, il comma 4 bis, il quale ha esteso le disposizioni emanate, a seguito del sisma del 1997, per le regioni Marche ed Umbria, con l’art. 3 del d.l. n. 162/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 201), ai “soggetti residenti o aventi domicilio nei territori (nelle province di Campobasso e Foggia) maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003”.

4. Il secondo motivo è infondato.

In materia di reddito d’impresa vige il principio di competenza, sancito dall’art. 109 del TUIR, secondo cui i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza e oggettivamente determinabile l’ammontare.

Nel caso di specie, la certezza e la determinabilità della sopravvenienza attiva non si sono verificate né con l’entrata in vigore della legge (fine 2008 - inizio 2009) che si limitava a prevedere una facoltà, né al momento della maturazione originaria dei debiti.

Tali requisiti si sono concretizzati nell’anno 2009, quando la società ha manifestato la volontà di avvalersi del beneficio, presentando la prescritta istanza di adesione all’INPS, perché è solo con tale atto che il diritto alla riduzione del debito è divenuto certo nel suo an e determinato nel suo quantum , perfezionando così il presupposto impositivo per competenza nell’esercizio 2009 (Cass.4865/2025 cit.).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18013/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE n. 767/2018 depositata in data 4 dicembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 15/09/2014, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. chiariva, in un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES2009 – [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, la propria posizione contabile e fiscale, dato che era risultata essere inclusa nell’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni normative dettate dal d.l. n. 185/2008, art. 6, comma 4-bis, convertito dalla legge n. 2/2009 (contributi pubblici e indennizzi assicurativi concessi alle imprese situate nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002). In particolare, l’Ufficio invitava la società contribuente a presentarsi al fine di produrre elementi rilevanti attraverso i quali documentare di aver correttamente riportato nella contabilità aziendale di riferimento una sopravvenienza attiva (pari ad € 90.270,00) conseguente alla riduzione dei contributi a debito di cui aveva beneficiato, e di averla concretamente assoggettata all’imposta sui redditi. Non condividendo la ricostruzione effettuata dalla società contribuente, l’Ufficio le notificava l’avviso di accertamento n. TR6020301242, relativo alla sopravvenienza attiva accertata per effetto del recupero delle predette agevolazioni normative, con cui veniva accertato, per l’anno d’imposta 2009, un reddito d’impresa complessivo di € 96.721,00. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Campobasso; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Campobasso, con sentenza n. 914/2015, accoglieva il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Molise; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 767/2018, depositata in data 4 dicembre 2018, accoglieva l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 novembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 3253 del 29.11.2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che i contributi pubblici e gli indennizzi assicurativi concessi alle imprese situate nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002 hanno carattere risarcitorio e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, trattandosi di agevolazioni straordinarie commisurate alla straordinarietà dell’evento e non di sopravvenienze attive. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Erronea e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che le sopravvenienze attive debbano essere dichiarate nell’anno in cui viene ad esistenza il diritto di acquisirle e non in quello in cui vengono effettivamente percepite. 2. La questione controversa attiene ad un recupero a tassazione di una somma – a titolo di sopravvenienza attiva – derivante dalla riduzione del 60% del debito contributivo della società, concessa ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, quale misura agevolativa per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Più in particolare, la norma richiamata prevede che «Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella [OSCURATO:PERSONA] n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. […].» Tale norma ha, quindi, esteso alle vittime del sisma del 31 ottobre 2002 delle province di Campobasso e Foggia l’art. 3 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, emanato per le vittime del sisma del 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, ed in particolare, per quanto qui interessa, la possibilità di definizione degli oneri contributivi, con pagamento parziale e rateale. 3. Tanto premesso, il primo motivo è infondato. Preliminarmente, va rilevato che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che l’avviso di accertamento n. TR6020301242 riguarda la società ed è riferito solo alle sanzioni (cfr. pag. 6 dell’avviso citato, ove viene espressamente affermato che “con atti separati, l’Ufficio provvederà ad imputare il reddito di impresa della società come sopra determinato a ciascun socio secondo quanto previsto dall’art. 5 del T.U.I.R.”). 3.1. La questione centrale attiene alla qualificazione fiscale della riduzione del debito contributivo. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16/03/2022, n. 8623; Cass. 25/02/2025, n. 4865; Cass. 24/05/2024, n. 14652) è consolidata nel ritenere che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 1, del TUIR, che definisce come sopravvenienza attiva, tra le altre, “la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”. Nel caso di specie, gli oneri contributivi, sebbene sospesi, avevano concorso alla formazione del reddito d’impresa quali componenti negativi dedotti negli esercizi dal 2002 al 2007, secondo il principio di competenza, e la successiva cancellazione parziale di tali debiti, per effetto della norma agevolativa, ha determinato inevitabilmente l’emersione di un componente positivo di reddito. 3.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un caso del tutto analogo, il seguente principio di diritto, al quale si intende dare continuità: «La sopravvenuta riduzione al 40% - per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 2008 - degli oneri contributivi determina, nel bilancio della contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva (a norma dell’art. 109 T.u.i.r. certa ed oggettivamente determinabile con l’accesso al beneficio) la cui rilevanza fiscale, exart. 88 T.u.i.r., deriva dalla deducibilità degli stessi oneri». L'argomentazione della ricorrente, secondo cui la tassazione della sopravvenienza frustrerebbe la ratio dell’agevolazione, non può essere accolta. La pretesa erariale non incide sul beneficio contributivo, che rimane consolidato in capo all’impresa, ma opera su un piano fiscale distinto. La tassazione della sopravvenienza attiva ha lo scopo di precludere al contribuente un ingiustificato doppio beneficio, consistente nella deduzione integrale di oneri che, in parte, non sono stati poi effettivamente sostenuti; consentire la non imponibilità della sopravvenienza si tradurrebbe in una “agevolazione di fatto, senza titolo normativo” (Cass. 8623/2022 cit. e Cass. 4865/2025 cit.). Infine, il fatto che altre normative emergenziali abbiano previsto un’esplicita esenzione dalla tassazione per aiuti simili non fa che confermare, a contrario, la correttezza della tesi erariale: in assenza di una specifica norma di esenzione nella L. n. 2/2009, trovano piena applicazione i principi generali in materia di reddito d’impresa, e segnatamente gli artt. 88 e 109 del TUIR. 3.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali laddove ha ritenuto che la riduzione del debito contributivo, a seguito di adesione della società nel 2009, avesse generato una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi degli artt. 88 e 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), e che la normativa invocata dalla contribuente (O.P.C.M. n. 3253/2002) disciplinasse una fattispecie differente. Infatti, non è pertinente il richiamo alla dedotta violazione dell’art. 3 OPCM 3253 del 29/11/2002, perché la relativa disciplina riguarda i contributi erogati dai sindaci a favore dei cittadini che avevano subito gravi danneggiamenti dei locali in cui svolgevano l’attività a seguito dei noti eventi sismici. Il caso in esame è disciplinato dalla legge 28/1/2009, n. 2 (di conversione del d.l. n. 185/2008) che ha introdotto, all’art. 6, il comma 4 bis, il quale ha esteso le disposizioni emanate, a seguito del sisma del 1997, per le regioni Marche ed Umbria, con l’art. 3 del d.l. n. 162/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 201), ai “soggetti residenti o aventi domicilio nei territori (nelle province di Campobasso e Foggia) maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003”. 4. Il secondo motivo è infondato. In materia di reddito d’impresa vige il principio di competenza, sancito dall’art. 109 del TUIR, secondo cui i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza e oggettivamente determinabile l’ammontare. Nel caso di specie, la certezza e la determinabilità della sopravvenienza attiva non si sono verificate né con l’entrata in vigore della legge (fine 2008 - inizio 2009) che si limitava a prevedere una facoltà, né al momento della maturazione originaria dei debiti. Tali requisiti si sono concretizzati nell’anno 2009, quando la società ha manifestato la volontà di avvalersi del beneficio, presentando la prescritta istanza di adesione all’INPS, perché è solo con tale atto che il diritto alla riduzione del debito è divenuto certo nel suo an e determinato nel suo quantum , perfezionando così il presupposto impositivo per competenza nell’esercizio 2009 (Cass.4865/2025 cit.). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
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