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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11520/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10030-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1377/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 10030/2020 Numero sezionale 11070/2021 RILEVATO Numero di raccolta generale 11520/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 che viene proposto ricorso avverso la sentenza n. 1377/2019, depositata il 24.9.2019, della Corte d’Appello di Ancona, che ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 12607/2018 del 10.11.2018, che ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione umanitaria; - che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis; CONSIDERATO

1. che con un unico articolato motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5 comma 6° TUI in ordine alla nozione di vulnerabilità fornita dalla Corte d’Appello, non avendo il giudice di merito considerato che ricorre una tale situazione allorquando il richiedente si trovi in condizione di privazione dei diritti umani nel paese di origine; che, nel caso di specie, la situazione di vulnerabilità del richiedente, l’impossibilità dello stesso di soddisfare le esigenze primarie, può desumersi, senza bisogno di prova, dalla fuga disperata dello stesso dal paese natale verso luogo straniero, potendo solo una condizione di disperazione insuperabile indurre un soggetto a lasciare il conosciuto per lo sconosciuto; che, in ogni caso, il ricorrente deduce che sta cercando di integrarsi nel paese di accoglienza ed è diventato padre di una bimba nata da una relazione con una connazionale titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

2. che il motivo è inammissibile; che, infatti, il ricorrente (anche a prescindere dalla credibilità del suo racconto) ha dedotto di trovarsi in una situazione di vulnerabilità in modo generico ed assertivo, per il solo fatto di essersi allontanato dal proprio paese d’origine, elemento che, a suo dire, da solo denoterebbe una condizione di privazione dei diritti umani;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 10030/2020 Numero sezionale 11070/2021 Numero di raccolta generale 11520/2022 che il ricorrente non ha neppure allegato di essersi integrato nel paese di Data pubblicazione 08/04/2022 accoglienza, avendo riferito “che sta cercando” di inserirsi (non essendo dato, tuttavia, sapere come); che quanto alla nascita di una figlia, cui la sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno, trattasi di evidente deduzione nuova, non avendo il ricorrente neppure allegato di aver sottoposto tale questione all’esame del giudice di merito; che nulla deve essere liquidato per le spese; P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10030-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1377/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 10030/2020 Numero sezionale 11070/2021 RILEVATO Numero di raccolta generale 11520/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 che viene proposto ricorso avverso la sentenza n. 1377/2019, depositata il 24.9.2019, della Corte d’Appello di Ancona, che ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 12607/2018 del 10.11.2018, che ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione umanitaria; - che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis; CONSIDERATO 1. che con un unico articolato motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5 comma 6° TUI in ordine alla nozione di vulnerabilità fornita dalla Corte d’Appello, non avendo il giudice di merito considerato che ricorre una tale situazione allorquando il richiedente si trovi in condizione di privazione dei diritti umani nel paese di origine; che, nel caso di specie, la situazione di vulnerabilità del richiedente, l’impossibilità dello stesso di soddisfare le esigenze primarie, può desumersi, senza bisogno di prova, dalla fuga disperata dello stesso dal paese natale verso luogo straniero, potendo solo una condizione di disperazione insuperabile indurre un soggetto a lasciare il conosciuto per lo sconosciuto; che, in ogni caso, il ricorrente deduce che sta cercando di integrarsi nel paese di accoglienza ed è diventato padre di una bimba nata da una relazione con una connazionale titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; 2. che il motivo è inammissibile; che, infatti, il ricorrente (anche a prescindere dalla credibilità del suo racconto) ha dedotto di trovarsi in una situazione di vulnerabilità in modo generico ed assertivo, per il solo fatto di essersi allontanato dal proprio paese d’origine, elemento che, a suo dire, da solo denoterebbe una condizione di privazione dei diritti umani;F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 10030/2020 Numero sezionale 11070/2021 Numero di raccolta generale 11520/2022 che il ricorrente non ha neppure allegato di essersi integrato nel paese di Data pubblicazione 08/04/2022 accoglienza, avendo riferito “che sta cercando” di inserirsi (non essendo dato, tuttavia, sapere come); che quanto alla nascita di una figlia, cui la sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno, trattasi di evidente deduzione nuova, non avendo il ricorrente neppure allegato di aver sottoposto tale questione all’esame del giudice di merito; che nulla deve essere liquidato per le spese; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
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