CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 04340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/5/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti impugnano la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli, a seguito di rinvio, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per i reati di associazione di stampo mafioso e per l'associazione dedita al narcotraffico, mentre per [OSCURATO:PERSONA] si procedeva alla sola rideterminazione della pena. La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di un articolato iter processuale nell'ambito del quale: questa Corte, con sentenza n. 19487 del 6/2/2018, disponeva l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al concorso tra i due reati associativi a lui contestati e, per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione della pena; in sede di rinvio la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/2/2021, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i reati associativi e rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni 13 di reclusione; con sentenza n.15926 del 24/3/2022, questa Corte annullava nuovamente la sentenza di appello, dando atto che per [OSCURATO:PERSONA] i giudici del rinvio avessero mal interpretato l'oggetto del giudizio loro demandato, ritenendo già accertato il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309,la cui sussistenza, invece, al pari della sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., doveva essere verificata nel merito; per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], invece, la Cassazione rilevava che l'aumento a titolo di continuazione era stato applicato anche in relazione a reati per i quali l'imputato non era stato condannato; nel secondo giudizio di rinvio, la cui sentenza è oggetto del presente procedimento, la Corte di appello riteneva per [OSCURATO:PERSONA] provata l'appartenenza ad entrambe le associazioni (ossia al cosiddetto "clan Polverino" e alla contigua associazione finalizzata al narcotraffico), mentre per [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a rideterminare la pena limitando gli aumenti a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi A) ed R) dell'imputazione. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli articoli 74 del D.P.R. 309/1990, 416-bis c.p., e 192 c.p.p. Premette il ricorrente che, sulla base delle indicazioni richiamate nella sentenza rescindente, la Corte di appello avrebbe dovuto: a) verificare se esistessero una o due associazioni; b) se, nel caso di verificata esistenza di un'unica associazione (di tipo mafioso e finalizzata anche alla commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti), il [OSCURATO:PERSONA] vi partecipasse e se, nel caso di verificata esistenza di due associazioni (una di tipo mafioso e una finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), lo stesso [OSCURATO:PERSONA] partecipasse a una sola o a entrambe; c) indicare gli elementi di prova dai quali desumere la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] (all'unica associazione o a una o a entrambe le due associazioni). L'accertamento imposto dalla sentenza rescindente non era stato correttamente eseguito, posto che le chiamate in correità provenienti dai collaboratori erano state erroneamente e parzialmente valutate, essendosi totalmente omesso di far riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ove questi ultimi contributi fossero stati valutati, ne sarebbe derivato un giudizio di complessiva inaffidabilità del quadro probatorio, inidoneo a dimostrare la partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica denominata "clan Polverino". A ciò si aggiunga che erroneamente si era ritenuta sufficiente la prova della partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per sostenere la necessaria appartenenza anche all'associazione di camorra. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa contestata con riferimento al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, difettando la motivazione in ordine alla prova dell'agevolazione fornita all'associazione camorristica per il tramite dell'attività di narcotraffico. 2.4. Con il quarto motivo si censura la determinazione della pena, in difetto della specifica indicazione dei parametri di valutazione impiegati e delle ragioni che hanno condotto il giudice di merito a discostarsi dal minimo edittale 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso, entrambi concernenti il trattamento sanzionatorio e cumulativamente sintetizzabili. La difesa eccepisce in primo luogo la mancanza di motivazione relativamente alla determinazione degli aumenti di pena disposti in relazione ai reati di cui ai capi A) e R). Si contesta, inoltre, il fatto che la pena in continuazione sia stata determinata in aumento rispetto a quella inflitta con sentenza già passata in giudicato, senza che si sia provveduto ad individuare il reato più grave. 4. L'[OSCURATO:PERSONA], dopo aver chiesto la trattazione orale ritualmente disposta, comunicava in data 7 gennaio 2026 la sua impossibilità a presenziare all'udienza fissata per il giorno successivo, chiedendo il rinvio dell'udienza o la trattazione scritta. Premesso che la richiesta di differimento non era motivata su alcun legittimo impedimento, si procedeva alla trattazione orale, non potendosi mutare il rito per effetto della mancata partecipazione all'udienza del difensore. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Il primo e secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sollecitano una rilettura nel merito delle prove valorizzate dalla Corte di appello, sostenendosi l'incompiuta valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come non sarebbe stata applicata la "tecnica dell'incrocio" delle diverse dichiarazioni. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato e aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con l'ampia motivazione resa dai giudici di merito, i quali hanno , valutato tuttigontributi dichiarativi, compresi quelli forniti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur scegliendo, con motivazione immune da censure, di valorizzare maggiormente le dichiarazioni più specifiche e puntuali rese dai restanti collaboratori. Del resto, anche le più generiche e datate informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si pongono affatto in dissonanza rispetto a quanto riferito dai restanti collaboranti, sicchè non sorge neppure un problema di valutazione di attendibilità. 2.2. Esclusa la sussistenza di qualsivoglia censura rispetto alla ricostruzione probatoria, deve rilevarsi come la sentenza di appello abbia ampiamente risposto, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, all'oggetto del giudizio devoluto con la sentenza rescindente. È stato congruamente motivato, infatti, in ordine all'esistenza di due distinte associazioni, una di stampo camorristico (il clan Polverino) e una avente ad oggetto esclusivamente l'attività di narcotraffico. Le due associazioni sono state ritenute strettamente collegate tra di loro e, in particolare, quella dedita al traffico di droga era direttamente strumentale alio svolgimento di una delle principali, ma non esclusiva, attività illecite del clan Polverino. ivt [OSCURATO:PERSONA] i contributi causali forniti da [OSCURATO:PERSONA] ad entrambe le associazioni è stata ampiamente descritta e motivata, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] era principalmente attivo nel traffico di droga, tuttavia, svolgeva tale attività nella piena consapevolezza della strumentalità rispetto all'associazione camorristica, rispetto alla quale si è occupato anche di ulteriori attività tipicamente dimostrative della sua intraneità. Sono emersi rapporti diretti dell'imputato con i vertici dell'associazione, come pure il contributo fornito in occasione di momenti di difficoltà della compagine sociale, anche mediante attività di supporto alla latitanza fornita in favore dei vertici del sodalizio. In definitiva, l'ampia descrizione delle condotte attive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] fornisce adeguata dimostrazione della sua partecipazione ad entrambe le associazioni. 2.3. Le considerazioni sopra svolte consentono di ritenere manifestamente infondate le censure in ordine ad un presunto automatismo in ordine all'affermazione della partecipazione all'associazione camorristica per effetto della partecipazione in quella dedita al narcotraffico. La Corte di appello, oltre ad aver analiticamente motivato in ordine ai contributi forniti dall'imputato rispetto a ciascuna delle due associazioni, ha anche condivisibilmente valorizzato il rilievo che assume la condotta di narcotraffico, lì dove questa sia riconducibile direttamente ad un parallelo gruppo associativo avente una molteplicità di interessi illeciti. Deve ribadirsi, infatti, che è ravvisabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, qualora i soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti agiscano nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, posto che in tal modo contribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale (Sez.2, n. 36692 del 22/5/2012, Abbrescia, Rv. 253892; in generale, sul concorso tra i due reati associativi, si veda Sez.U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883; Sez.1, n. 4071 del 4/5/2018, dep.2020, Rumbo, Rv. 278583; Sez.6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163). Nel caso di specie, il concorso di [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le associazioni è stato desunto non solo dalla costante e rilevante attività svolta nell'ambito dell'associazione ex art. 74, cit., ma anche in virtù del diretto apporto fornito all'associazione camorristica, sicchè alcuna censura può essere rivolta alla sentenza resa dalla Corte di appello. 2.4. Le considerazioni sopra svolte consentono anche di superare agevolmente la censura di omessa motivazione relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ritenuta sussistente in relazione al reato associativo di cui al capo AI). Nel momento in cui si è accertato che il narcotraffico era una delle attività principali dell'associazione camorristica, la Corte di appello ha implicitamente - ma del tutto logicamente - ritenuto che l'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 fosse, nella sostanza, strumentale rispetto alle finalità dell'associazione camorristica e, pertanto, correttamente ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.5. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati.In realtà, la Corte di appello si è attenuta al minimo edittale previsto dall'art.74, comma 2, cit., disponendo aumenti per la contestata aggravante e a titolo di continuazione del tutto contenuti e parametrati alla gravità delle condotte. Ne consegue che la discrezionalità nella determinazione della pena risulta esser stata correttamente esercitata, senza che si possa in questa sede sovrapporre una diversa valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Occorre premettere che, in base a quanto disposto in sede di annullamento con rinvio, la Corte di appello era unicamente chiamata a rimodulare le pene disposte a titolo di continuazione, con riguardo ai reati di cui ai capi A) ed E), fermo restando che il reato più grave doveva considerarsi quello già giudicato con altra sentenza divenuta definitiva. La Corte di appello si è attenuta all'oggetto del devolutum quantificando gli aumenti a titolo di continuazione nella misura di sei mesi per ciascuno dei reati contestati ai capi A) ed R), espungendo gli aumenti che, in precedenza, erano stati erroneamente disposti anche relativamente a reati per i quali l'imputato non era stato condannato. Né ha fondamento giuridico il motivo di ricorso con il quale si censura il fatto che la Corte di appello avrebbe dovuto preventivamente individuare il reato più grave separatamente giudicato. Invero, tale aspetto esulava dall'oggetto del giudizio di rinvio, né, del resto, procedendosi secondo il criterio indicato dal ricorrente/sarebbe mutato l'esito finale della commisurazione della pena. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle