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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32734/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0:3/1963 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, ha dichiarato la penale responsabilità dello stesso per il delitto di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato contesta sia l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen. (così nell'epigrafe del motivo di ricorso) sia il mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato in presenza (v. pag. 5 della sentenza impugnata) di un'adeguata motivazione, esente da evidenti illogicità; la Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa le condizioni che legittimano la concessione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (cfr., ex plur., Sez. 4, Sentenza n. 20303 del 09/03/2004, Benedetti, Rv. 228580, quanto al giudizio sul valore intrinseco della res sottratta), fornendo altresì una convincente e ponderata motivazione circa il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Anche a tal proposito, va rimarcata la congruil:à della motivazione dell'impugnata sentenza rispetto a quanto dedotto in appello dall'odierno ricorrente, (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z. Rv. 272460 - 01: in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa), oltre che la conformità della motivazione stessa rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, secondo cui ie statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto).

Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta una motivazione apparente sulla declaratoria di penale responsabilità a carico dello stesso, è del tutto generico e aspecifico, oltre che carente del necessario confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnata sentenza.

Deve, inoltre, attribuirsi decisivo rilievo alla circostanza che, nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità espresso da parte del primo giudice.

Ricorre, pertanto, un'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta.

Ciò è, all'evidenza, sussistente nel caso di specie, in particolar modo considerato che la Corte di appello ha operato diverse valutazioni autonome, adeguatamente considerando questioni eccepite nei motivi di appello (cfr., ad es., Sez. 4, n. 30810 del 10/05/ 2022, Ragusa, n.m.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/0:3/1963 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, confermando il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, ha dichiarato la penale responsabilità dello stesso per il delitto di furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato contesta sia l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen. (così nell'epigrafe del motivo di ricorso) sia il mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato in presenza (v. pag. 5 della sentenza impugnata) di un'adeguata motivazione, esente da evidenti illogicità; la Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa le condizioni che legittimano la concessione della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (cfr., ex plur., Sez. 4, Sentenza n. 20303 del 09/03/2004, Benedetti, Rv. 228580, quanto al giudizio sul valore intrinseco della res sottratta), fornendo altresì una convincente e ponderata motivazione circa il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Anche a tal proposito, va rimarcata la congruil:à della motivazione dell'impugnata sentenza rispetto a quanto dedotto in appello dall'odierno ricorrente, (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z. Rv. 272460 - 01: in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa), oltre che la conformità della motivazione stessa rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, secondo cui ie statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto). Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta una motivazione apparente sulla declaratoria di penale responsabilità a carico dello stesso, è del tutto generico e aspecifico, oltre che carente del necessario confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnata sentenza. Deve, inoltre, attribuirsi decisivo rilievo alla circostanza che, nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità espresso da parte del primo giudice. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Ciò è, all'evidenza, sussistente nel caso di specie, in particolar modo considerato che la Corte di appello ha operato diverse valutazioni autonome, adeguatamente considerando questioni eccepite nei motivi di appello (cfr., ad es., Sez. 4, n. 30810 del 10/05/ 2022, Ragusa, n.m.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
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